Se hai bisogno di chiarimenti o di informazioni in merito ad un verbale di contestazione, puoi rivolgerti al nostro personale competente che ti risponderà con la solita professionalità e soprattutto chiarirà i tuoi dubbi.
Se pensate di aver subito un torto vi offriamo anche la possibilità di presentare alle Autorità competenti ricorsi o scritti difensivi al fine di far valere le vostre ragioni.
IMPORTANTE
E' bene ricordare che quando non si paga la multa nel tempo utile previsto e non si presenti ricorso termine perentorio di 60 giorni la sanzione amministrativa pecuniaria raddoppia.
L'organo accertatore ha 5 anni di tempo per chiedere il pagamento della sanzione trascorsi i quali l'infrazione cade in prescrizione e nulla più è dovuto dal contravventore.
Il verbale con il quale viene contestata l'infrazione nel caso in cui non venga immediatamente fermato deve essere notificato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di accertamento.
Quando la violazione è stata contestata immediatamente al conducente/trasgressore, il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo (ovvero usufruttario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o al locatario) entro 100 giorni dalla data dell'infrazione.
A decorrere dal 6 di ottobre il termine per la proposizione del ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato entro il termine perentorio di 30 giorni.
Per i ricorsi al prefetto il termine di opposizione è di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione dal verbale di accertamento.
Il pagamento della violazione preclude, in ogni caso, la proposizione del ricorso all'autorità amministrativa o giudiziaria.
Se pensate di aver subito un torto vi offriamo anche la possibilità di presentare alle Autorità competenti ricorsi o scritti difensivi al fine di far valere le vostre ragioni.
IMPORTANTE
E' bene ricordare che quando non si paga la multa nel tempo utile previsto e non si presenti ricorso termine perentorio di 60 giorni la sanzione amministrativa pecuniaria raddoppia.
L'organo accertatore ha 5 anni di tempo per chiedere il pagamento della sanzione trascorsi i quali l'infrazione cade in prescrizione e nulla più è dovuto dal contravventore.
Il verbale con il quale viene contestata l'infrazione nel caso in cui non venga immediatamente fermato deve essere notificato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di accertamento.
Quando la violazione è stata contestata immediatamente al conducente/trasgressore, il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo (ovvero usufruttario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o al locatario) entro 100 giorni dalla data dell'infrazione.
A decorrere dal 6 di ottobre il termine per la proposizione del ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato entro il termine perentorio di 30 giorni.
Per i ricorsi al prefetto il termine di opposizione è di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione dal verbale di accertamento.
Il pagamento della violazione preclude, in ogni caso, la proposizione del ricorso all'autorità amministrativa o giudiziaria.