A seguito delle modifiche del Codice della Strada introdotte dalla legge n. 120/2010, i proprietari dei ciclomotori immessi in circolazione prima del 14/07/2006, i quali risultano muniti di contrassegno d'identificazione e certificato di idoneità tecnica rilasciati sino al 13/07/2006, hanno l'obbligo di richiedere il ceritificato di circolazione e di una targa entro il 13/02/2012.
Qualora l'interessato non ottemperi a tale disposizione e ponga il ciclomotore in circolazione dopo tale scadenza incorrerà in una sanzione da 389 a 1559 euro.
Il certificato ci circolazione, che sostituisce il certificato di idoneità tecnica, contiene i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonchè quelli della targa e dell'intestatario del certificato stesso.
La targa è personale e va abbinata al solo veicolo indicato nel certificato.
In caso di vendita del ciclomotore, la targa resta in possesso dell'intestatario/venditore che NON può cederla a terzi e potrà poi utilizzarla per un altro ciclomotore di sua proprietà.
In caso di smarrimento/sottrazzione/distruzione della targa, l'intestatario deve entro 48 ore denucniare agli organi di polizia l'accaduto. In tale caso non è consentito l'utilizzo di una targa autocostruita ma è necessario chiederne immediatamente una nuova.
E' stato introdotto anche l'obbligo di comunicare la cessazione della circolazione del ciclomotore e quella di richiesta di aggiornamento del ceritificato di circolazione. Analogo adempimento è richiesto anche per il trasferimento di proprietà.
Presso il nostro ufficio potrai ricevere consulenza ed effettuare in tempo reale tutte le formalità relative ai ciclomotori:
Qualora l'interessato non ottemperi a tale disposizione e ponga il ciclomotore in circolazione dopo tale scadenza incorrerà in una sanzione da 389 a 1559 euro.
Il certificato ci circolazione, che sostituisce il certificato di idoneità tecnica, contiene i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonchè quelli della targa e dell'intestatario del certificato stesso.
La targa è personale e va abbinata al solo veicolo indicato nel certificato.
In caso di vendita del ciclomotore, la targa resta in possesso dell'intestatario/venditore che NON può cederla a terzi e potrà poi utilizzarla per un altro ciclomotore di sua proprietà.
In caso di smarrimento/sottrazzione/distruzione della targa, l'intestatario deve entro 48 ore denucniare agli organi di polizia l'accaduto. In tale caso non è consentito l'utilizzo di una targa autocostruita ma è necessario chiederne immediatamente una nuova.
E' stato introdotto anche l'obbligo di comunicare la cessazione della circolazione del ciclomotore e quella di richiesta di aggiornamento del ceritificato di circolazione. Analogo adempimento è richiesto anche per il trasferimento di proprietà.
Presso il nostro ufficio potrai ricevere consulenza ed effettuare in tempo reale tutte le formalità relative ai ciclomotori:
- Immatricolazione Ciclomotore Con Rilascio Targa
- Immatricolazione Ciclomotore Senza Rilascio (Il Proprietario Ha Già Una Targa)
- Trasferimento Di Proprieta' Ciclomotore Con Rilascio Targa
- Trasferimento Di Proprieta' Senza Rilascio Targa (Il Proprietario Ha Già Una Targa)
- Sospensione Ciclomotore Per Successivo Trasferimento Di Proprieta'
- Sospensione Ciclomotore Volontaria
- Cessazione Del Ciclomotore Per Esportazione, Perdita Di Possesso O Demolizione
- Reimmatricolazione Targa Ciclomotore Per Smarrimento/Furto/Distruzione
- Rilascio Duplicato Del Certificato Di Circolazione Per Smarrimento/Furto/Distruzione