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tachigrafo digitale - chiarimenti su registrazione del Paese e periodo di lavoro giornaliero29/3/2026
Con circolare prot. n. 6873 del 10/03/2026, il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle norme relative alla registrazione del simbolo del Paese sul tachigrafo digitale all’inizio dell’attività lavorativa giornaliera, nonché alla nozione di periodo di lavoro giornaliero.
Uno degli aspetti centrali riguarda la distinzione tra orario di lavoro e periodo di lavoro giornaliero. Il primo è espressamente definito dalla normativa europea e nazionale e comprende tutte le attività svolte dal lavoratore tra l’inizio e la fine del servizio, mentre il secondo, pur non essendo formalmente definito, assume rilievo nella disciplina dei tempi di guida e riposo e non può essere automaticamente sovrapposto all’orario di lavoro. Nel dettaglio, l’orario di lavoro include la guida e tutte le attività connesse al trasporto, come le operazioni di carico e scarico, la manutenzione del veicolo e l’assistenza ai passeggeri, restando esclusi i periodi di disponibilità, cioè quei tempi in cui il conducente non è impegnato attivamente ma deve comunque restare a disposizione, come le attese alle frontiere o durante il trasporto su nave o treno. Per quanto riguarda invece il periodo di lavoro giornaliero, si deve fare riferimento all’interpretazione della giurisprudenza europea secondo cui esso inizia al termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale, nel momento in cui il conducente attiva il tachigrafo, e termina con l’inizio del successivo periodo di riposo giornaliero. Il periodo di riposo giornaliero rappresenta il tempo durante il quale il conducente può disporre liberamente di sé e può essere pari a undici ore oppure frazionato in tre più nove ore, se regolare, oppure ridotto a nove ore. Di conseguenza, il periodo di lavoro giornaliero si colloca nel tempo residuo della giornata, determinando un impegno complessivo che può arrivare fino a tredici, dodici o quindici ore e che comprende sia le attività di guida sia tutte le altre mansioni, inclusi i periodi in cui il conducente non può gestire liberamente il proprio tempo. Un chiarimento rilevante riguarda il momento in cui deve essere inserito il simbolo del Paese sul tachigrafo. Secondo l’interpretazione fornita, tale registrazione deve avvenire all’inizio del periodo di lavoro giornaliero, che coincide con la fine del periodo di riposo. In altre parole, il conducente deve effettuare l’inserimento del Paese nel momento in cui riprende effettivamente l’attività. Infine, per quanto riguarda i controlli sui veicoli impegnati nel trasporto internazionale, viene evidenziata una novità importante. I tachigrafi digitali di seconda generazione G2V2, obbligatori a partire dal 19 agosto 2025, sono in grado di registrare automaticamente il passaggio di frontiera grazie al sistema di geolocalizzazione satellitare. Questo comporta, in tali casi, il superamento dell’obbligo di inserimento manuale del Paese. In relazione all’avvio dei controlli tecnici (revisione) dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce, appartenenti alle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 con velocità di progetto superiore a 40 km/h, si segnala che tali verifiche sono operative dal 1° febbraio 2026.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che, fino all’adeguamento delle procedure informatiche, le revisioni vengono gestite in modalità “locale”, con archiviazione degli esiti presso i singoli Uffici della Motorizzazione. Pertanto, in occasione dei controlli su strada, gli organi di polizia stradale dovranno effettuare eventuali verifiche sull’esito della revisione rivolgendosi direttamente all’Ufficio della Motorizzazione competente, ossia quello presso il quale è stato eseguito. Si ricorda, infine, che i veicoli interessati dovranno essere sottoposti a revisione a partire dal 30 giugno 2026, secondo la calendarizzazione già comunicata. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026 del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19, sono state introdotte modifiche in materia di circolazione di prova dei veicoli. In particolare, l’art. 10, comma 4, ha modificato l’art. 5, comma 3, del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, intervenendo sulla disciplina dell’utilizzo della targa prova.
La normativa previgente prevedeva che sui veicoli in prova potessero essere presenti al massimo due persone: il conducente e un solo passeggero, individuato nel titolare dell’autorizzazione o in un suo dipendente o collaboratore. La nuova disposizione introduce una deroga a tale limite, escludendone l’applicazione nei casi in cui la circolazione di prova sia effettuata da aziende che utilizzano le targhe prova per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli o di loro componenti. In tali circostanze, è quindi consentito il trasporto di un numero superiore di persone a bordo del veicolo, con evidenti ricadute operative per le attività tecniche e sperimentali del settore automobilistico. |
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