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Novità

dPR n. 229/2023 – Modifiche al regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli di cui al dPR n. 474/2001.

25/5/2024

 
Con circolare prot. 15826 del 22 maggio 2024 il Ministero dell’Interno ha descritto le istruzioni operative necessarie per la concreta applicazione delle nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.
In sintesi, le novità riguardano:
  • l’introduzione di un numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ad ogni titolare;
  • la conferma della possibilità che l’autorizzazione sia rilasciata anche per il tramite dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
  • l’obbligo per il richiedente di comprovare, al momento del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione, l'effettivo esercizio dell'attività e il numero di dipendenti occupati e di collaboratori con contratto di agenzia;
  • l’introduzione di un termine massimo per il rinnovo (sei mesi dalla scadenza);
  • la previsione della non cedibilità dell’autorizzazione che è personale;
  • l’espressa previsione della validità dell’autorizzazione limitata al territorio nazionale, salvo accordi di reciprocità con altri Stati;
  • l’espressa previsione della revocabilità dell’autorizzazione da parte dell’UMC al venire meno dei presupposti che ne hanno determinato il rilascio;
  • la restrizione del novero dei soggetti che possono utilizzare l’autorizzazione per la circolazione di prova;
  • le modalità di alloggiamento della targa su un veicolo già immatricolato.
 
               Ambito di utilizzazione dell’autorizzazione alla circolazione di prova

L’autorizzazione consente la circolazione di prova di tutte le categorie di veicoli.
Pertanto risulta irrilevante l’eventuale indicazione presente sull’autorizzazione relativa alla categoria per la quale è stata rilasciata, perché tale attestazione ha finalità esclusivamente fiscale e non interferisce con l’impiego sulla strada dell’autorizzazione. 

L’autorizzazione per la circolazione di prova:
  • può essere utilizzata sia su veicoli non immatricolati sia su quelli già immatricolati,
  • può essere utilizzata anche in deroga agli obblighi di revisione di cui all’art. 80 CdS.

L'obbligo di copertura assicurativa è assolto da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, anche se il veicolo è munito di carta o certificato di circolazione.
L’autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, fatto salvo l’uso sul territorio dello Stato con il quale sussiste un accordo con l’Italia (attualmente, risultano vigenti accordi con Austria, Germania, San Marino e Svizzera).

L’autorizzazione per la circolazione di prova non può essere utilizzata:
  • sui veicoli immatricolati all’estero, ad eccezione dei casi in cui, sussista un accordo di reciprocità con altro Stato. In ogni caso, la targa prova rilasciata da uno Stato non può essere utilizzata sui veicoli immatricolati in altro Stato. Tuttavia, rimane salva la possibilità di utilizzare la targa prova italiana su veicoli già immatricolati all'estero e importati in Italia privi di immatricolazione. In tal caso, infatti, il veicolo non essendo provvisto di immatricolazione, in assenza di foglio di via rilasciato dal Paese di esportazione, può legittimamente circolare sul territorio nazionale in regime di prova per le finalità ed alle condizioni previste dalla legge;
  • sui veicoli radiati per esportazione che possono raggiungere i valichi di frontiera solo se muniti di foglio di via rilasciato ai sensi dell’art. 99 CdS. Tuttavia, è consentito ai commercianti di veicoli l’uso dell’autorizzazione alla circolazione di prova sui mezzi radiati per esportazione, per raggiungere il luogo in cui staziona la bisarca del vettore incaricato del trasporto all’estero. In tali casi, riconducibili alla vendita dei veicoli, è ammesso l’uso della targa prova per brevi tragitti, circoscritti al solo territorio comunale, e a condizione che a bordo del veicolo condotto su strada per il raggiungimento della bisarca, sia presente la lettera di vettura - CMR, timbrata dall’impresa di autotrasporto.
È sempre consentito l’uso dell’autorizzazione per la circolazione di prova italiana sui veicoli già immatricolati all’estero che sono stati nazionalizzati anche in regime di minivoltura. In quest’ultimo caso, l’operatore commerciale che intenda testare su strada o traferire, per finalità di vendita, un veicolo munito di certificato di minivoltura (il quale non è valido ai fini della circolazione su strada) può circolare solo con l’utilizzo della targa prova.

                                                     Personalità dell’autorizzazione

È stato precisato che la titolarità dell’autorizzazione e della relativa targa, nel caso di imprese, è in capo alla persona giuridica che esercita una delle attività elencate nel DPR n.474/2001 e non alla persona fisica che la rappresenta agendo in nome e per conto della stessa.

Per tale ragione, in caso di cessione o di affitto di ramo di azienda, le autorizzazioni alla circolazione di prova devono essere rilasciate in capo al cessionario o all’affittuario in ragione del numero dei dipendenti del ramo di azienda ceduto o affittato, procedendo contestualmente alla revoca delle corrispondenti autorizzazioni possedute dal cedente o locatore.

                               Soggetti che devono essere presenti a bordo del veicolo

È stato ribadito che ai fini della legittimità della circolazione di prova, oltre alla sussistenza in concreto di una delle finalità per cui è stata rilasciata l’autorizzazione, è altresì necessario che a bordo del veicolo ci sia almeno uno dei seguenti soggetti:
  • il rappresentante dell’impresa titolare dell’autorizzazione;
  • il dipendente o l’agente dell'impresa titolare di autorizzazione;
  • il dipendente di società controllata o collegata all'impresa titolare dell'autorizzazione di prova, ai sensi dell'art. 2359 cc., il quale abbia un rapporto di collaborazione con il titolare dell’autorizzazione stessa.



I soggetti diversi dal legale rappresentante dell’impresa devono essere muniti di apposita delega nominativa sottoscritta da quest’ultimo (oppure, nel caso in cui siano state rilasciate autorizzazioni a sedi secondarie o unità locali, dal rappresentante legale della sede secondaria o dell’unità locale), che può essere utilizzata senza limitazioni temporali o di percorso.

È stato previsto che il rapporto di collaborazione necessario per l’uso legittimo della circolazione di prova sia per così dire “qualificato”, cioè basato su un contratto di agenzia, oppure instaurato tra il dipendente di una società collegata o controllata dell’impresa titolare dell’autorizzazione e quest’ultima. Per tale motivo non è più previsto, quale prova attestante il rapporto di collaborazione, il possesso di idonea documentazione, essendo a tal fine sufficiente una dichiarazione espressa all’interno della delega del titolare dell’autorizzazione.

In presenza delle condizioni sopra menzionate, a bordo dei veicoli possono essere presenti anche addetti alle operazioni di prova o, se trattasi di prova finalizzata alla vendita, eventuali acquirenti.
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                                              Posizione della targa di prova sul veicolo

Il veicolo che circola su strada munito dell'autorizzazione per la circolazione di prova deve esporre posteriormente la targa prova, trasferibile da veicolo a veicolo, associata all'autorizzazione stessa.

Sui veicoli già immatricolati e provvisti di targa di immatricolazione, compresi quelli in regime di minivoltura, la targa prova è collocata:
  • nella parte posteriore del mezzo;
  • in modo ben visibile;
  • tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione.

In ogni caso, la targa prova:
  • non deve essere collocata necessariamente nell'apposito alloggiamento (cd. porta targa);
  • non deve essere illuminata durante le ore notturne;
  • non deve rispettare gli angoli minimi di visibilità imposti dal regolamento di attuazione del Codice della Strada.

                        Rinnovabilità dell’autorizzazione alla circolazione di prova

Introdotto il termine massimo di 6 mesi, successivi alla scadenza, entro il quale l’autorizzazione può essere rinnovata, prevedendo, altresì, a carico del titolare, l’obbligo di restituzione dell’autorizzazione e della relativa targa entro dieci giorni dallo spirare dei 6 mesi successivi alla scadenza.

Decorsi inutilmente i 10 giorni, l’UMC comunica la mancata restituzione agli organi di polizia stradale per il ritiro dell’autorizzazione e della targa, come anche per l’ipotesi di revoca, al venire meno delle condizioni di rilascio.

L’autorizzazione scaduta di validità, ferma restando la non utilizzabilità per la circolazione su strada, non può essere ritirata dall’organo accertatore se non siano decorsi almeno 6 mesi dalla scadenza, a prescindere dalla predetta comunicazione da parte dell’UMC. L’autorizzazione ritirata deve essere trasmessa all’UMC che l’ha rilasciata.

                                                                          Sanzioni

Adibire un veicolo in circolazione di prova ad un uso diverso da quanto previsto dalle disposizioni dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 121/2021 e del DPR 474/2001 è sanzionato ai sensi dell’art. 98 Codice della Strada.

Tuttavia, possono ravvisarsi ulteriori irregolarità, quali ad esempio:
  • art.180 CdS, quando il conducente del veicolo in circolazione di prova non abbia con sé l'autorizzazione per la circolazione di prova e il certificato assicurativo relativo alla targa di prova;
  • art.100 CdS, quando la targa prova non è presente o è irregolarmente esposta;
  • art.100 CdS, quando sui veicoli già immatricolati la targa di immatricolazione, sostituita dalla targa di prova, è stata rimossa o oscurata;
  • art.102 CdS, nel caso in cui la targa di immatricolazione venga oscurata o comunque resa illeggibile;
  • art.193 CdS, che concorre con l’art. 98 CdS, quando l’autorizzazione alla circolazione di prova è utilizzata per uso diverso da quello consentito e il veicolo già immatricolato è privo di copertura assicurativa. Le stesse violazioni ricorrono quando l’autorizzazione è scaduta di validità ed è scaduta anche la relativa polizza assicurativa;
  • art.93 CdS, che si aggiunge all’art. 98 CdS e, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto precedente, all’art. 193 CdS, quando l’autorizzazione alla circolazione di prova è utilizzata per uso diverso da quello consentito o è scaduta di validità e il veicolo è privo di immatricolazione.

Precisato che ai fini dell’individuazione dell’obbligato in solido con l’autore delle violazioni contestate, occorre distinguere se l’autorizzazione di prova è riferita a:
  • VEICOLI IMMATRICOLATI, la targa prova non è idonea a individuare il responsabile della circolazione e, pertanto, delle violazioni commesse risponde solidalmente soltanto il proprietario del mezzo o, in sua vece, uno dei soggetti individuati dall'art. 196 CdS;
  • VEICOLI NON IMMATRICOLATI, il titolare dell'autorizzazione di prova è identificato come possessore del bene al quale chiedere informazioni utili a individuare chi, al momento in cui è stata commessa la violazione, poteva ritenersi proprietario del mezzo.


Autoveicoli attrezzati per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni di disabilità

13/5/2024

 
Con circolare prot. 9995 del 5 aprile 2024 la Direzione Generale per la Motorizzazione introduce alcune novità rispetto al trasporto di disabili con ridotta capacità motoria.

In particolare, la menzionata circolare rammenta che ai sensi della lettera f), comma 1, art. 54 del Codice della strada possono essere classificati "autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizioni” i veicoli di categoria internazionale M1 dotati di alcune delle seguenti attrezzature, permanentemente installate, che consentano di utilizzare il veicolo da persona disabile su sedia a rotelle:
  • pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
  • sportello scorrevole;
  • altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra la disabilità e la tipologia di adattamento.

Di conseguenza, la classificazione per uso specifico è indipendente dal numero di posti attrezzati per il trasporto di persone in condizioni di disabilità.

Sono applicabili le specifiche prescrizioni tecniche previste nel Regolamento UN ECE n. 107 qualora i veicoli destinati al trasporto specifico di persone su sedia a rotelle siano veicoli di categoria internazionale M2 o M3 (disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo la loro costruzione generale).

Tuttavia, ai sensi del comma 1 dell'art. 82 del Codice della strada, sussiste un vincolo funzionale tra le caratteristiche dei veicoli e la loro destinazione e, quindi, l'esclusività della destinazione di un veicolo classificato ad uso specifico per detto trasporto.

Pertanto, un veicolo classificato per trasporto specifico di persone in condizione di disabilità potrà essere impiegato esclusivamente per tale scopo escludendo, in definitiva, qualsiasi altro impiego.

Al riguardo, è stato precisato che il veicolo omologato secondo il Regolamento UE 2018/858 avente il codice carrozzeria SH definito come "veicolo della categoria M1 costruito o trasformato in modo specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle durante il trasporto su strada” potrà essere immatricolato su richiesta del richiedente come "autoveicolo per trasporto specifico di persone in particolari condizioni" con la condizione che, in tal caso, tale veicolo potrà essere utilizzato con i menzionati limiti.

In tutti gli altri casi, il veicolo sarà immatricolato come autovettura avente nelle righe descrittive del Documento Unico di proprietà e di circolazione l'annotazione: "Veicolo per uso speciale codice SH - Veicolo con accesso per sedie a rotelle - di cui al punto 5.5. del Regolamento(UE) 2018/858".


Rilascio dei permessi internazionali di guida

13/5/2024

 
Con circolare prot. 0663/23.18.02 del 10 aprile 2024 la Direzione generale per la motorizzazione fornisce chiarimenti in materia di rilascio del permesso internazionale di guida.

In via generale, se si intende condurre veicoli in un Paese extracomunitario è necessario richiedere il permesso internazionale di guida o produrre una traduzione giurata della propria patente nella lingua del Paese che si intende visitare.

Esistono due distinti documenti:
  • il permesso internazionale di guida "Convenzione di Ginevra 1949", che ha validità di 1 anno;
  • la patente internazionale di guida "Convenzione di Vienna 1968", che ha validità di 3 anni.
La validità di entrambi i modelli è sempre nei limiti di validità della patente posseduta.

In Italia è possibile ottenere sia l'uno che l'altro modello di questo documento. Per conoscere con esattezza il tipo di documento di guida richiesto è necessario contattare, prima di intraprendere un viaggio all’estero, le autorità consolari del Paese che si intende visitare.

A tal riguardo, la circolare in questione precisa che gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) al momento della consegna dei predetti documenti, non richiedano l'esibizione della patente di guida in originale, ma devono reperire le informazioni e in particolare all'assenza di cause ostative al rilascio mediante la necessaria consultazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

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