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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare prot. n. 14129 del 7 maggio 2026 introducendo una nuova procedura “straordinaria” per la gestione degli errori relativi al codice fiscale e ai dati anagrafici degli intestatari del Documento Unico (DU) nelle pratiche di immatricolazione/iscrizione effettuate tramite procedure DU MIT-ACI.
La nuova procedura è finalizzata ad evitare al cittadino le conseguenze derivanti da errori imputabili agli STA nella compilazione delle pratiche, consentendo la rettifica dei dati sugli archivi PRA e ANV senza necessità di reimmatricolare il veicolo e senza sostituzione delle targhe. La procedura si applica esclusivamente alle pratiche di immatricolazione/iscrizione di veicoli nuovi o usati gestite tramite DU. In caso di discordanza tra i dati inseriti a sistema e quelli risultanti dalla documentazione allegata (tessera sanitaria o CIE), il funzionario PRA procederà alla ricusazione della pratica e verrà attivata una specifica procedura di rettifica che prevede:
Restano confermate le ordinarie disposizioni di ricusazione per tutte le pratiche diverse dalle immatricolazioni/iscrizioni DU. Le SCHEDE DU nr. 8 e nr. 9 saranno successivamente aggiornate alla luce delle nuove disposizioni. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare prot. n. 14121 del 7 maggio 2026, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di revisione dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5.
In particolare, nella fase transitoria prevista dall’art. 19-bis del DM 21 settembre 2023, viene consentito anche ai centri di controllo privati operanti ai sensi della Legge n. 870/1986 di effettuare la verifica dell’efficienza frenante mediante utilizzo del decelerografo, in analogia a quanto previsto per gli uffici provinciali. Al termine della fase transitoria, i centri autorizzati che intendano effettuare la revisione delle macchine agricole dovranno:
La circolare chiarisce inoltre che gli ispettori autorizzati già iscritti al RUI e attivi potranno eseguire le revisioni dei veicoli interessati previo completamento del corso di formazione periodica dedicato anche alle macchine agricole. A seguito delle disposizioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, nonché dei successivi provvedimenti attuativi e delle circolari ministeriali intervenute in materia, è stata definita la disciplina relativa alla circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
Si richiamano, in particolare, la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 11794 del 27 aprile 2026 e la circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. n. 615 del 24 aprile 2026. Alla luce delle citate disposizioni, si informa che l’obbligo per i conducenti di indossare un idoneo casco protettivo è vigente dal 14 dicembre 2024, l’obbligo di dotare i monopattini di apposito contrassegno identificativo troverà applicazione a decorrere dal 17 maggio 2026 mentre l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi decorrerà dal 16 luglio 2026. Tale obbligo assicurativo è strettamente connesso alla presenza del contrassegno identificativo, necessario ai fini dell’identificazione univoca del veicolo, come già chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 38625 del 20 dicembre 2024. Conseguentemente, le imprese di assicurazione renderanno disponibili le polizze obbligatorie per i monopattini a decorrere dal 16 luglio 2026 e, dalla medesima data, decorrerà altresì l’obbligo per gli utenti di munirsi della prescritta copertura assicurativa. Dalla stessa data troveranno inoltre applicazione le disposizioni relative al Fondo di garanzia per le vittime della strada e al sistema Carta Verde. |
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Luglio 2026
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