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Trasporto su strada di merci pericolose - nuovo decreto di recepimento della direttiva UE 2022/199919/6/2026
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026 il Decreto Interministeriale 13 aprile 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, che recepisce la direttiva (UE) 2022/1999 relativa alle procedure uniformi per il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose e la direttiva delegata (UE) 2025/1801 che ne aggiorna gli allegati tecnici.
Il provvedimento riunisce in un unico testo la disciplina europea in materia di controlli su strada delle merci pericolose, sostituendo e abrogando i precedenti decreti di recepimento emanati nel 1997, 2001 e 2005. Il decreto:
Le disposizioni riguardano tutte le imprese coinvolte nelle operazioni di trasporto di merci pericolose, comprese le attività di carico, scarico, spedizione, ricezione e deposito temporaneo, secondo quanto previsto dall'ADR e dalla normativa nazionale vigente. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 24 giugno 2026. Con la Legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del decreto-legge n. 19/2026, sono state introdotte alcune importanti novità in materia di pubblicità stradale, circolazione di prova dei veicoli e lavori per la posa di infrastrutture a banda ultralarga.
Pubblicità stradale: la SCIA sostituisce l’autorizzazione Dal 20 febbraio 2026, per l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non è più richiesta l’autorizzazione preventiva, ma è sufficiente la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP del Comune competente. Restano invece soggetti ad autorizzazione i mezzi pubblicitari collocati in aree sottoposte a vincoli storico-artistici o paesaggistici. Per gli impianti installati prima del 20 febbraio 2026 continuano a valere le autorizzazioni già rilasciate fino alla loro naturale scadenza. Successivamente, non sarà più possibile richiederne il rinnovo e dovrà essere presentata una SCIA secondo la nuova disciplina. Tra le novità introdotte figura inoltre il divieto di installazione di mezzi pubblicitari nelle isole di traffico delle intersezioni canalizzate. Restano pienamente in vigore i divieti previsti dal Codice della strada in materia di contenuti pubblicitari lesivi della dignità della persona e di pubblicità collocata lungo e in vista di autostrade, strade extraurbane principali e relativi accessi. Targhe prova: ampliate le esenzioni La legge interviene anche sulla disciplina della circolazione di prova dei veicoli. Rimane confermato il limite ordinario di due persone a bordo del veicolo munito di targa prova: il conducente e un passeggero individuato nel titolare dell’autorizzazione oppure in un dipendente o collaboratore funzionalmente collegato all’attività dell’impresa. L’esenzione da tale limitazione, già prevista per le aziende che svolgono attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli o componenti, viene estesa anche alle università e agli enti di ricerca. È stata inoltre eliminata la previsione che subordinava a un successivo aggiornamento normativo la determinazione del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili. Il numero delle autorizzazioni resta pertanto commisurato ai dipendenti e ai collaboratori stabilmente impiegati nell’attività dell’impresa. Banda ultralarga: procedura semplificata per i lavori stradali Nuove disposizioni riguardano anche gli interventi per la posa di infrastrutture a banda ultralarga che comportano scavi o infilaggi fino a 40 metri e richiedono la chiusura totale o parziale della carreggiata. In questi casi l’ente proprietario della strada deve adottare i provvedimenti necessari per la regolazione della circolazione entro dieci giorni dalla richiesta presentata dall’operatore di rete. Decorso tale termine, i lavori possono essere avviati anche in assenza di uno specifico provvedimento autorizzativo relativo alla disciplina della circolazione. Il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005) è stato recentemente modificato dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34 e dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 57, che hanno introdotto importanti novità in materia di obbligo assicurativo dei veicoli.
Nuove deroghe all'obbligo di assicurazione RCA Le nuove disposizioni prevedono specifiche ipotesi in cui alcuni veicoli possono essere esclusi dall'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA), purché siano coperti da una diversa polizza di responsabilità civile verso terzi. La deroga riguarda:
Per tali veicoli l'esenzione dall'obbligo di assicurazione RCA è ammessa solo quando:
Veicoli non idonei alla circolazione Le modifiche normative hanno inoltre chiarito che possono essere esclusi dall'obbligo assicurativo i veicoli che non sono più idonei all'uso come mezzi di trasporto. Rientrano in tale categoria, ad esempio, i veicoli privi di parti essenziali come il motore o le ruote, oppure quelli che si trovano in evidente stato di abbandono. In attesa dell'emanazione di uno specifico decreto ministeriale, continuano ad applicarsi i criteri già indicati dal Ministero dell'Interno. Veicoli storici e da collezione Per i veicoli di interesse storico e collezionistico riconosciuti ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada, la normativa consente l'utilizzo di schemi assicurativi diversi dalla tradizionale RCA. In questi casi il certificato assicurativo deve distinguere tra:
Assicurazioni temporanee La nuova disciplina introduce inoltre la possibilità di stipulare contratti assicurativi di durata inferiore all'anno per:
Gare e competizioni sportive Viene infine esteso l'obbligo assicurativo ai veicoli che partecipano a gare, competizioni sportive e relative prove, anche quando tali eventi si svolgono su strade temporaneamente chiuse alla circolazione. In alternativa alla tradizionale polizza RCA, potrà essere utilizzata una polizza di responsabilità civile generale idonea a coprire i rischi derivanti dallo svolgimento della manifestazione sportiva. |
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