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Dal 31 dicembre 2024 decorre l’obbligo per i conducenti dei veicoli obbligati ad avere a bordo il tachigrafo di esibire o mostrare durante i controlli degli organi di polizia stradale le registrazioni (manuali, fogli di registrazioni, carte tachigrafiche e tabulati) dei dati relativi alle attività svolte nella giornata in corso e nei 56 giorni precedenti.
L’estensione dagli attuali 28 giorni ai 56 giorni a decorrere dal 31 dicembre 2024 scaturisce dall’entrata in vigore del Regolamento n. 2020/1054 del 15 luglio 2020, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e al Regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi. Attualmente, durante i controlli su strada, gli organi di polizia stradale possono verificare i dati del tachigrafo riferiti ai 28 giorni precedenti, oltre al giorno stesso della guida. Dal 31 dicembre 2024, invece, gli ispettori potranno controllare i dati del tachigrafo relativi a un periodo di 56 giorni. Questo raddoppio ha lo scopo di migliorare la supervisione e il rispetto delle norme sul tempo di guida e di riposo dei conducenti. L’estensione del periodo di controllo è finalizzata a garantire alle autorità competenti di verificare, nel corso dei controlli su strada, la debita osservanza dei periodi di guida e di riposo nonché assicurare la sicurezza stradale, condizioni di parità e migliori condizioni di lavoro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge n.131/2024 che introduce disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Tra le procedure interessate dal decreto, in vigore dal 17 settembre 2024, si rileva il completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada. In particolare, viene introdotto all'articolo 6 del D.Lgs. n.144/2008 il comma 1-bis con il quale viene stabilito che il conducente, durante il controllo su strada, è autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. In ogni caso rimangono immutati gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Di conseguenza, il conducente che nel corso del controllo su strada da parte dell’organo di polizia stradale non ha a bordo del veicolo integralmente o parzialmente i documenti previsti dal Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti nr.215/2016 - recante disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi - attestanti la formazione, istruzione e controllo è autorizzato a richiederli all'impresa di trasporto, o ad altri soggetti, in modo da poterla mostrare all’organo di polizia stradale prima del termine del controllo. |
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Luglio 2026
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