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Con il DD nr.494 del 22 novembre 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le specifiche linee guida allo scopo di fornire le opportune istruzioni operative in ordine alle modalità di effettuazione del controllo tecnico dei trattori a ruote di tipo veloce delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, omologati con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h circolanti sulle strade pubbliche, per l'individuazione delle attrezzature utili a tali controlli e le relative modalità di utilizzo.
Le disposizioni del presente decreto e dell'annesso Allegato A troveranno applicazione a partire dal 1° febbraio 2026. Il controllo tecnico riguarderà l’impianto di frenatura (prestazioni ed efficienza del freno di servizio, di soccorso e di stazionamento), l’impianto elettrico e le emissioni allo scarico. Tali veicoli dovranno essere sottoposti a controllo tecnico secondo la data di prima immatricolazione ed entro le seguenti scadenze:
Il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 9 agosto 2025, riordina la repressione degli illeciti in materia di rifiuti.
Il provvedimento, in vigore dal 9 agosto 2025, interviene sul Codice della Strada e Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006) con l’obiettivo di reprimere con più severità l’abbandono e la gestione illecita dei rifiuti, potenziando i controlli anche con strumenti tecnologici. Di seguito si elencano le modifiche apportate al Codice della Strada:
Il Decreto in argomento, emanato ai sensi dell'art. 43 comma 5-ter del Codice della Strada, definisce le procedure di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare, nonché, le caratteristiche dei veicoli impegnati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi.
In particolare, l’impiego di una o più safety car deve avvenire esclusivamente su strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico ed attuarsi nei seguenti casi di esecuzione di operazioni:
L’impiego della safety car deve essere valutato dagli organi di Polizia Stradale o dall’ente proprietario e/o gestore della strada interessata dalla potenziale situazione di pericolo, informando rispettivamente e immediatamente il centro operativo o la sala radio. L’esecuzione della Safety Car deve essere presegnalata a una adeguata distanza, mediante pannelli a messaggio variabile o altra idonea modalità, in funzione delle caratteristiche della strada e del flusso veicolare. Tuttavia, nel caso di esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, il presidio e il presegnalamento di cui al comma devono essere attuati solo se compatibili con la natura della potenziale situazione di pericolo e la tempistica richiesta per attuarli. Le modifiche apportate all’art.177 del Codice della Strada dalla Legge nr.177/2024, avevano già introdotto i nuovi obblighi connessi alla regolazione del traffico attuata attraverso l’istituto della safety car. Più precisamente:
Il mancato rispetto delle disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 177 sono sanzionate con:
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Luglio 2026
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