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Revisione macchine agricole cat. T1b, T2b, T3b, T4b e T5. Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 494 del 22 novembre 2025

13/12/2025

 
Con il DD nr.494 del 22 novembre 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le specifiche linee guida allo scopo di fornire le opportune istruzioni operative in ordine alle modalità di effettuazione del controllo tecnico dei trattori a ruote di tipo veloce delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, omologati con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h circolanti sulle strade pubbliche, per l'individuazione delle attrezzature utili a tali controlli e le relative modalità di utilizzo.

Le disposizioni del presente decreto e dell'annesso Allegato A troveranno applicazione a partire dal 1° febbraio 2026.

Il controllo tecnico riguarderà l’impianto di frenatura (prestazioni ed efficienza del freno di servizio, di soccorso e di stazionamento), l’impianto elettrico e le emissioni allo scarico.

Tali veicoli dovranno essere sottoposti a controllo tecnico secondo la data di prima immatricolazione ed entro le seguenti scadenze:
  • immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, entro il 30 giugno 2026;
  • Immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, entro il 31 dicembre 2026;
  • immatricolati dal 1° gennaio 2023, 4 anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni.
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Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti. Decreto Legge n. 116 dell’8 agosto 2025

13/12/2025

 
Il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 9 agosto 2025, riordina la repressione degli illeciti in materia di rifiuti.

Il provvedimento, in vigore dal 9 agosto 2025, interviene sul Codice della Strada e Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006) con l’obiettivo di reprimere con più severità l’abbandono e la gestione illecita dei rifiuti, potenziando i controlli anche con strumenti tecnologici.

Di seguito si elencano le modifiche apportate al Codice della Strada:
  • l’art.15, comma 1, lettera f) punisce l’insudiciamento o imbrattamento della strada o sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti.  
Chiunque viola il divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 102,00 (pagamento in forma scontata entro 5 giorni dalla contestazione € 18,20) ed il ripristino dello stato dei luoghi;
  • l’art.15, comma 1, lettera f-bis) punisce il depositare o gettare sulla strada o sue pertinenze rifiuti non pericolosi dai veicoli in sosta o in movimento. Si tratta di rifiuti di prodotti da fumo (art.232-bis del D.Lgs. n.152/2006) e di rifiuti di piccolissime dimensioni (art.232-ter del D.Lgs. n.152/2006) quali, ad esempio, mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare;
Chiunque viola il divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 216,00 a € 866,00 (pagamento in forma scontata entro 5 giorni dalla contestazione € 151,20) ed il ripristino dello stato dei luoghi;
  • l’art. 201, comma 5-quater, per l’accertamento della violazione di cui all’art. 15, comma 1, lettera f-bis), autorizza l’uso delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza su tutte le strade sia fuori sia nel centro abitato. È esclusa in ogni caso la possibilità di utilizzare le registrazioni di impianti di videosorveglianza installati fuori da tale ambito. Ai predetti impianti di videosorveglianza non si applicano le disposizioni dell’art. 45 C.D.S. in quanto non sono soggetti ad approvazione o omologazione.
Per l’accertamento delle violazioni indicate nel comma 5-quater dell’art.201 del CDS l’utilizzo delle immagini degli impianti di videosorveglianza è subordinato all’adozione di un decreto del MIT di concerto con il MI, con il quale saranno stabilite le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni relative alle violazioni accertate.

Decreto inter-dirigenziale n. 214 del 21 luglio 2025. Procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare. Auto di sicurezza - Safety car

13/12/2025

 
Il Decreto in argomento, emanato ai sensi dell'art. 43 comma 5-ter del Codice della Strada, definisce le procedure di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare, nonché, le caratteristiche dei veicoli impegnati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi.

In particolare, l’impiego di una o più safety car deve avvenire esclusivamente su strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico ed attuarsi nei seguenti casi di esecuzione di operazioni:
  • programmabili e/o derivanti da eventi prevedibili con o senza presenza di persone sulla carreggiata, come l’installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali;
  • non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza con o senza presenza di persone sulla carreggiata, come incidenti stradali, rimozione di ostacoli, installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali in caso di improvvisa esigenza o di altre situazioni di pericolo per l’utenza stradale.
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L’impiego della safety car deve essere valutato dagli organi di Polizia Stradale o dall’ente proprietario e/o gestore della strada interessata dalla potenziale situazione di pericolo, informando rispettivamente e immediatamente il centro operativo o la sala radio. 

L’esecuzione della Safety Car deve essere presegnalata a una adeguata distanza, mediante pannelli a messaggio variabile o altra idonea modalità, in funzione delle caratteristiche della strada e del flusso veicolare. Tuttavia, nel caso di esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, il presidio e il presegnalamento di cui al comma devono essere attuati solo se compatibili con la natura della potenziale situazione di pericolo e la tempistica richiesta per attuarli.

Le modifiche apportate all’art.177 del Codice della Strada dalla Legge nr.177/2024, avevano già introdotto i nuovi obblighi connessi alla regolazione del traffico attuata attraverso l’istituto della safety car.
 
Più precisamente:
  • il comma 3-bis prevede il divieto di sorpasso dei veicoli impegnati nella procedura di rallentamento del traffico, imponendo il rallentamento graduale azionando i dispositivi di segnalazione di pericolo (quattro frecce), e l'osservanza di eventuali segnalazioni imposte dai soggetti impegnati nell'attività di rallentamento;
  • il comma 5-bis prevede sanzioni nei confronti di chi non rispetta le regole di comportamento dettate dal comma 3-bis, e cioè la violazione del divieto di sorpasso, dell'obbligo di rallentare o di accendere le quattro frecce e il mancato rispetto delle segnalazioni dei soggetti impegnati nell'attività di rallentamento.
 
Il mancato rispetto delle disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 177 sono sanzionate con:
  • il pagamento di una somma da euro 167 a euro 665;
  • la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (ovvero da tre a sei mesi se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni).

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