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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026 del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19, sono state introdotte modifiche in materia di circolazione di prova dei veicoli. In particolare, l’art. 10, comma 4, ha modificato l’art. 5, comma 3, del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, intervenendo sulla disciplina dell’utilizzo della targa prova.
La normativa previgente prevedeva che sui veicoli in prova potessero essere presenti al massimo due persone: il conducente e un solo passeggero, individuato nel titolare dell’autorizzazione o in un suo dipendente o collaboratore. La nuova disposizione introduce una deroga a tale limite, escludendone l’applicazione nei casi in cui la circolazione di prova sia effettuata da aziende che utilizzano le targhe prova per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli o di loro componenti. In tali circostanze, è quindi consentito il trasporto di un numero superiore di persone a bordo del veicolo, con evidenti ricadute operative per le attività tecniche e sperimentali del settore automobilistico. I commenti sono chiusi.
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Luglio 2026
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