Il Decreto Legge n.131 del 16 settembre 2024 ha modificato l’art.6 del Decreto Legislativo n.144/2008 relativo ai criteri e alle modalità di effettuazione dei controlli su strada nei confronti dei conducenti e dei lavoratori mobili che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
In particolare, è stato disposto che, fermi restando gli obblighi dei conducenti di usare correttamente il tachigrafo, essi potranno acquisire le eventuali prove mancanti a bordo del veicolo idonee a dimostrare l’uso corretto del tachigrafo prima della conclusione del controllo su strada anche tramite la sede centrale dell’impresa di trasporto, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità. In termini pratici ciò comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell’impresa di trasporto evitando in tal modo la contestazione della violazione dell’art.174, comma 14, del Codice della Strada, l’autista che commette una delle violazioni definite come infrazioni minori (IM) nell’allegato III del Regolamento (UE) 2016/403 e che al momento del contesto non è in grado di esibire la documentazione attestante la corretta esecuzione dell'attività di formazione, istruzioni e controllo, può contattare l’impresa di trasporto o in alternativa il gestore dei trasporti o altre persone-entità per l’acquisizione della predetta documentazione in modo da poterla esibire all’operatore di polizia stradale prima del termine del controllo su strada. In tal caso la decisione di non contestare all’impresa di trasporto l’art. 174, comma 14, del Codice della Strada, viene adottata direttamente dall’operatore di polizia stradale qualora il conducente dia prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal Decreto Dirigenziale del MIT prot.n.215/2016. Al contrario l’organo di polizia stradale procederà alla contestazione dell’art. 174, comma 14, CDS, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso, esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogni qualvolta venga provato non solo l’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo ma anche che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa, rispetto alla quale va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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