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Il Decreto in argomento, emanato ai sensi dell'art. 43 comma 5-ter del Codice della Strada, definisce le procedure di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare, nonché, le caratteristiche dei veicoli impegnati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi.
In particolare, l’impiego di una o più safety car deve avvenire esclusivamente su strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico ed attuarsi nei seguenti casi di esecuzione di operazioni:
L’impiego della safety car deve essere valutato dagli organi di Polizia Stradale o dall’ente proprietario e/o gestore della strada interessata dalla potenziale situazione di pericolo, informando rispettivamente e immediatamente il centro operativo o la sala radio. L’esecuzione della Safety Car deve essere presegnalata a una adeguata distanza, mediante pannelli a messaggio variabile o altra idonea modalità, in funzione delle caratteristiche della strada e del flusso veicolare. Tuttavia, nel caso di esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, il presidio e il presegnalamento di cui al comma devono essere attuati solo se compatibili con la natura della potenziale situazione di pericolo e la tempistica richiesta per attuarli. Le modifiche apportate all’art.177 del Codice della Strada dalla Legge nr.177/2024, avevano già introdotto i nuovi obblighi connessi alla regolazione del traffico attuata attraverso l’istituto della safety car. Più precisamente:
Il mancato rispetto delle disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 177 sono sanzionate con:
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Luglio 2026
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