Disposizioni in materia di documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali13/5/2016
Il Mistero dell’Interno con la circolare n. 300/A/1347/16/108/13/1 del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto: Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1... Il Mistero dell’Interno con la circolare n. 300/A/1347/16/108/13/1 del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto: Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 653 - Disposizioni in materia di documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali – ha chiarito che la mancanza della documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali sia oggetto di una sanzione amministrativa pecuniaria e del fermo amministrativo del veicolo fino all'esibizione del documento mancante.
La normativa in esame, che si è resa necessaria dopo l'abrogazione delle norme del d.lgs. 286/05 in materia di scheda di trasporto, reintroduce l'obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa all'origine ed alla destinazione delle merci trasportate e perciò ha imposto che, durante un trasporto internazionale, effettuato sia in ambito UE che extra UE, sia obbligatorio tenere a bordo del veicolo la documentazione che consenta di verificare con certezza la tipologia e la regolarità della relazione di traffico svolta. La disposizione si applica a qualsiasi tipo di trasporto internazionale di merci, sia in conto proprio che per conto di terzi, intendendosi con tale indicazione la relazione di traffico che coinvolge due o più Paesi sia membri dell'UE che extracomunitari, che origina o termina in Italia ovvero in cui l'Italia è solo un Paese di transito. Oggetto del controllo è qualsiasi documento che obbligatoriamente o per regola o consuetudine internazionale sia accompagnatorio delle merci. I comportamenti oggetto di sanzione da parte della nuova norma sono diversi. Infatti prevede una sanzione:
Si sottolinea che restano ferme le disposizioni dell'art. 46-bis della Legge n. 298/1974 per quanto riguarda la documentazione necessaria per i trasporti in regime di cabotaggio effettuati da vettori comunitari e le relative sanzioni in caso di mancata esibizione dei documenti stessi. Pertanto, nel caso in cui venga accertato che un vettore comunitario esegue un trasporto nazionale in mancanza totale o parziale dei documenti prescritti dall'articolo 8, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1072/2009, non trova in nessun caso applicazione l'articolo 46-ter ma devono essere sempre e comunque applicate le sanzioni di cui all'articolo 46-bis della medesima legge. Restano, inoltre, confermate le indicazioni a suo tempo diramate con circolare congiunta prot. n. 300/A/205/15/108/13/1 e prot. n. 744 del 15/01/2015, avente ad oggetto: Oggetto: Trasporti di cabotaggio – Art. 46bis della legge 6 giugno 1974 n. 298 modificato dal decreto legge n. 133 del 12.9.2014 (c.d. sblocca Italia) convertito con legge 11.11.2014, n. 164. Il documento di trasporto può essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di Sicurezza. L'idoneità del documento di trasporto deve essere valutata in relazione alla funzione richiesta dalla norma di dare adeguata contezza della regolarità del trasporto e, quindi, in funzione della presenza al suo interno di elementi essenziali quali, almeno, la tipologia e quantità della merce, il luogo di carico e quello di scarico ed il vettore o sub-vettore che effettua il trasporto. A titolo meramente esemplificativo, si rappresenta che i documenti più comuni sono costituiti dalla lettera di vettura internazionale (CMR - Convention des Marchandises par Route) o dal DDT (documento di trasporto). Tra gli altri documenti ritenuti parimenti idonei a dimostrare la regolarità del trasporto, si citano, ad esempio, i certificati sanitari, veterinari o fitosanitari, documenti specifici prodotti per garantire che alcune tipologie di merci spedite (in particolare, i prodotti agricoli, quelli di origine animale e quelli alimentari in generale) rispettano le norme igienico-sanitarie del paese di origine e di quello di destinazione, documenti di trasporto per merci pericolose in regime ADR, documentazione amministrativa o formulari per movimentazione di rifiuti, sostanze radioattive, esplosivi, armi, gas tossici. La sanzione di cui al comma 1 della nuova norma dell'art. 46-ter si applica nei confronti del conducente che non è in grado di esibire, in occasione di un controllo su strada, la documentazione delle merci richiesta. L'obbligo imposto dalla nuova norma ricorre anche quando la predetta documentazione, secondo le norme amministrative, fiscali o doganali che ne impongono la redazione, non sia richiesto che accompagni la merce durante il trasporto. Il presupposto per l'applicazione di questa sanzione è costituito dalla circostanza che il documento di trasporto sia stato comunque compilato ed esista anche se, al momento del controllo, non è presente a bordo del veicolo. Infatti, se questo manca del tutto o è compilato in modo incompleto, ricorre la più grave violazione prevista dal comma 3 dell'art. 46-ter in argomento. Il veicolo è sottoposto alla misura cautelare del fermo amministrativo secondo le procedure dell'art. 214 C.d.S. che deve essere mantenuto fino a quando non viene esibito un documento di trasporto ovvero, in mancanza, almassimo per 60 giorni. L'esibizione del documento di trasporto può avvenire con ogni mezzo, sia con trasmissione in originale che in formato elettronico. In caso di mancata esibizione del documento non si applicano le sanzioni dell'art. 180 C.d.S. ma, a seconda dei casi, quelle di cui all'art. 46-ter di cui si dirà nei paragrafi seguenti. Quando un veicolo impegnato in un trasporto internazionale di cose sia posto in circolazione senza che sia stato compilato il documento di trasporto, si possono configurare gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 46-ter, comma 3, primo o secondo periodo, a seconda che tale mancanza consenta o meno di accertare o comunque individuare la relazione di traffico e verificare, così, la regolarità del trasporto internazionale. Quando nonostante la mancata compilazione di un documento idoneo a dimostrare quale sia effettivamente la relazione di traffico svolta, la regolarità del trasporto possa essere comunque desunta da altri elementi acquisiti al momento del controllo stradale, si configura l'illecito amministrativo di cui al comma 3, primo periodo, dell'art. 46-ter. Da tale illecito non conseguono sanzioni amministrative accessorie. Nel caso in cui, invece, la mancanza completa di un documento di trasporto comporti l'impossibilità di verificare la relazione di traffico e, perciò, la regolarità del trasporto, ricorre la più grave violazione di cui all'art. 46 della Legge n. 298/1974, con conseguente sanzione amministrativa del fermo del veicolo per 3 mesi. Se a bordo del veicolo utilizzato per un trasporto internazionale di cose si trova un documento di trasporto non correttamente compilato, ricorre la violazione dell'art. 46-ter, comma 3 o dell'art. 46 della stessa legge a seconda che gli elementi mancanti consentano o meno di verificare la regolarità del trasporto. In particolare: ricorre la violazione di cui al comma 3, primo periodo, dell'art. 46-ter quando dal documento compilato in modo erroneo o incompleto si possano comunque desumere gli elementi essenziali per il riconoscimento della relazione di traffico, (indicati nel paragrafo 3 della presente circolare) e, quindi, sia comunque possibile verificare la regolarità del trasporto. Ricorre tale violazione ad esempio quando, pur essendo presenti gli elementi essenziali indicati, non è evidenziata l'indicazione delle generalità del destinatario, del mittente o manchi la sottoscrizione prevista; si applicano le sanzioni di cui all'art. 46 quando, invece, mancano gli elementi essenziali idonei a dimostrare la relazione di traffico effettuata e la regolarità del trasporto e, dunque, quando non sia in alcun modo documentalmente comprovata la tipologia e quantità della merce, il luogo di carico e quello di scarico ed il vettore o sub-vettore che effettua il trasporto. Per ciò che riguarda i trasporti internazionali in conto proprio, si rammenta, in primo luogo, che tali trasporti sono liberalizzati nell'ambito dell'Unione Europea a norma del Regolamento (CE) n. 1072/2009, articolo 1, comma 5, lettera d), nel rispetto delle condizioni ivi previste. La liberalizzazione opera con le medesime regole previste per i Paesi comunitari - anche per i trasporti effettuati da e verso i Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. Non godono di tale regime di favore i trasporti internazionali per conto proprio da e verso i paesi extracomunitari in ambito CEMT, in quanto l'Italia ha posto in merito una riserva specifica rispetto alla regola generale della liberalizzazione. Del pari, non sono liberalizzati i trasporti in conto proprio extracomunitari effettuati in base agli accordi bilaterali. Pertanto, sarà sempre necessaria l'esibizione di una autorizzazione CEMT o bilaterale. Fanno eccezione a tale regola solo i trasporti internazionali in conto proprio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino. La disposizione di cui all'articolo 46-ter opera anche nel caso di trasporti internazionali in conto proprio che siano essi liberalizzati o meno. A tale riguardo, occorre precisare che per i trasporti internazionali in conto proprio l'obbligo di redazione ed esibizione del documento di accompagnamento delle merci sussiste qualora le merci stesse siano strumentali rispetto all'attività d'impresa, ovvero si tratti di trasporti assoggettati a particolari regimi (ad es. ADR, ATP, rifiuti, etc). Dunque, in tali ipotesi troverà applicazione l'art. 46 ter. In sostanza, sono esonerati dall'obbligo di esibizione di un documento i trasporti internazionali effettuati in conto proprio soltanto nei casi in cui siano esclusi profili connessi all'esercizio di un'attività imprenditoriale e, dunque, i trasporti di cose destinate a soddisfare, in regime di esenzione amministrativa, fiscale o doganale, le proprie esigenze personali o nei casi in cui non sia prevista da alcuna norma l'emissione di documenti relativi alla merce trasportata (come ad esempio nel caso del trasporto di cose altrui destinate ad essere riparate). Per tutte le violazioni previste dall'art. 46-ter, ricorrono le seguenti indicazioni procedurali comuni: tutte le ipotesi sopraindicate sono contestate al conducente del veicolo, quale responsabile della messa in circolazione del trasporto senza i documenti richiesti o con documenti incompleti; per le violazioni di cui al comma 3, primo periodo, dell'art. 46-ter e dell'art. 46, se ne ricorrano i presupposti, anche il vettore o altri soggetti tenuti alla regolare compilazione, ove identificati anche successivamente al contesto nei confronti del conducente, possono essere chiamati a rispondere degli illeciti a titolo di concorso con il conducente, secondo le disposizioni dell'art. 5 della L. 689/1981. A tali soggetti, perciò, rispondendo in proprio ed a titolo autonomo rispetto al conducente, devono essere contestati gli illeciti indicati mediante notificazione di autonomi verbali di contestazione; si applica la procedura sanzionatoria di cui alla Legge 689/1981, salvo quanto espressamente previsto circa il pagamento immediato della sanzione ed il fermo amministrativo del veicolo che, invece, seguono le disposizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 207 e 214 C.d.S.; il pagamento delle sanzioni pecuniarie, salvo i casi in cui ricorre l'applicazione dell'art. 207 C.d.S., deve essere perciò effettuato mediante versamento con modulo F23. Copia della ricevuta di pagamento deve essere fatta pervenire all'organo accertatore allo scopo di definire la procedura senza invio degli atti al Prefetto, autorità competente, in ogni caso, a ricevere scritti difensivi e ad emettere l'eventuale ordinanza-ingiunzione, quando non sia effettuato il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione; quando deve essere disposta la misura cautelare ovvero la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, si applicano, in ogni caso, le procedure dell'art. 214 C.d.S. Il veicolo oggetto di fermo, tuttavia, non può essere in nessun caso affidato in custodia al trasgressore o al proprietario ma deve necessariamente essere fatto recuperare e custodire da un custode-acquirente nominato ai sensi dell'art. 214 bis C.d.S. ovvero, in mancanza, da un custode autorizzato dal prefetto ai sensi del D.P.R. 571/1982. Le spese di custodia sono poste a carico del proprietario del veicolo; se il veicolo impegnato nel trasporto internazionale, con il quale è commessa la violazione, è immatricolato all'estero, si applica la procedura prevista dall'art. 207 C.d.S. Qualora il pagamento in misura ridotta non sia effettuato nelle mani dell'accertatore e non sia versata cauzione, il veicolo è trattenuto in stato di fermo amministrativo anche se è stato esibito il documento mancante. Per il fermo si applicano le disposizioni operative sopraindicate. Quando la mancanza del documento di trasporto o la sua incompleta compilazione sono oggetto di sanzioni previste da altre norme amministrative, fiscali o doganali, tali sanzioni si applicano in concorso con quelle previste dall'art. 46-ter, in quanto aventi diversa oggettività giuridica e destinate a tutelare interessi giuridici diversi. Così, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, le violazioni sopra richiamate possono concorrere con quelle previste dall'art. 168 C.d.S. in caso di trasporto di merci pericolose sottoposte al regime dell'accordo ADR, di quelle previste dall'art. 17 della L. 283/1962 per il trasporto di sostanze alimentari, di quelle di cui art. 5 del d.lgs. 151/2007 per il trasporto di animali vivi, ecc. I commenti sono chiusi.
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