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Con l’emanazione del DM 19 dicembre 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito le caratteristiche e le modalità di installazione delle strutture portabagagli, portasci e portabici installati posteriormente a sbalzo sui veicoli delle categorie M1 e N1.
L'installazione delle strutture effettuata in conformità alle disposizioni del decreto non comporta l'aggiornamento del documento di circolazione. Il decreto stabilisce le regole per l'installazione delle predette strutture quando vengono:
Relativamente alle dimensioni delle strutture è previsto che:
Le strutture devono essere dotate di dispositivi di illuminazione di tipo omologato che replicano quelli posteriori del veicolo e di alloggiamento per la targa dove deve essere collocata la targa di immatricolazione posteriore del veicolo o, in alternativa, la targa ripetitrice della stessa di cui all'art. 100, comma 4 del CDS. Ricade in capo all'utilizzatore (e quindi al conducente del veicolo) l'onere di verificare la corretta installazione delle strutture, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione replicati sulle stesse e il corretto posizionamento della targa. Il Ministero dell'Interno con circolare prot.300/STRAD/1/4027.U2025 del 10 febbraio 2025 ha specificato i profili sanzionatori nel caso di inosservanza delle seguenti disposizioni:
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Luglio 2026
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