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DM MIT 19.12.2024 - Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli, portasci e portabici sui veicoli M1 e N1

16/2/2025

 
Con l’emanazione del DM 19 dicembre 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito le caratteristiche e le modalità di installazione delle strutture portabagagli, portasci e portabici installati posteriormente a sbalzo sui veicoli delle categorie M1 e N1.

L'installazione delle strutture effettuata in conformità alle disposizioni del decreto non comporta l'aggiornamento del documento di circolazione.

Il decreto stabilisce le regole per l'installazione delle predette strutture quando vengono:
  • occultate la targa o le luci posteriori;
  • installate posteriormente a sbalzo poggiando sul gancio di traino le quali devono essere omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 26 il cui marchio deve essere presente sulle strutture stesse. Le stesse devono essere corredate dal libretto di istruzioni rilasciato dal produttore contenente tutte le informazioni necessarie alla loro installazione con i dispositivi supplementari necessari in relazione alla tipologia di veicolo sul quale montarle.
 
Relativamente alle dimensioni delle strutture è previsto che:
  • non devono sporgere oltre la larghezza del veicolo. Quando il carico (biciclette, sci o portabagagli) sporge lateralmente, la sporgenza laterale non può superare i 30 centimetri per lato di distanza dalle luci di posizione posteriori;
  • devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli altri utenti della strada;
  • la sporgenza longitudinale deve essere segnalata con l'apposito pannello quadrangolare, e non può sporgere posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo (compreso il suo carico);
  • la lunghezza totale non può superare i limiti dell'art. 61 CDS ovvero 12 metri e il carico non deve strisciare sul terreno.
 
Le strutture devono essere dotate di dispositivi di illuminazione di tipo omologato che replicano quelli posteriori del veicolo e di alloggiamento per la targa dove deve essere collocata la targa di immatricolazione posteriore del veicolo o, in alternativa, la targa ripetitrice della stessa di cui all'art. 100, comma 4 del CDS.

Ricade in capo all'utilizzatore (e quindi al conducente del veicolo) l'onere di verificare la corretta installazione delle strutture, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione replicati sulle stesse e il corretto posizionamento della targa.

Il Ministero dell'Interno con circolare prot.300/STRAD/1/4027.U2025 del 10 febbraio 2025 ha specificato i profili sanzionatori nel caso di inosservanza delle seguenti disposizioni: 
  • art. 164, commi 6 e 8 CDS per l'installazione della struttura senza aver segnalato la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare. La sanzione si applica a prescindere dal fatto che la struttura con o senza carico ostruisca anche parzialmente la targa o i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
  • art. 164, commi 1 e 8 CDS per la mancanza della targa di immatricolazione posteriore del veicolo o della targa ripetitrice sull'apposito alloggiamento della struttura con o senza carico che comporta ostruzione, anche parziale, della targa;
  • art. 164, commi 1 e 8 CDS per l'installazione della struttura con o senza carico comporti ostruzione, anche parziale dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, l'assenza o il mancato funzionamento dei dispositivi supplementari funzionanti;
  • art. 164 CDS, a seconda della specifica violazione, per la sporgenza posteriore oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo, la sporgenza laterale del carico oltre i 30 centimetri, la sistemazione del carico in modo di non evitarne la caduta, il carico strisciante a terra o oscillante oltre la sagoma del veicolo.

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