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Con circolare prot. 15826 del 22 maggio 2024 il Ministero dell’Interno ha descritto le istruzioni operative necessarie per la concreta applicazione delle nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.
In sintesi, le novità riguardano:
Ambito di utilizzazione dell’autorizzazione alla circolazione di prova L’autorizzazione consente la circolazione di prova di tutte le categorie di veicoli. Pertanto risulta irrilevante l’eventuale indicazione presente sull’autorizzazione relativa alla categoria per la quale è stata rilasciata, perché tale attestazione ha finalità esclusivamente fiscale e non interferisce con l’impiego sulla strada dell’autorizzazione. L’autorizzazione per la circolazione di prova:
L’autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, fatto salvo l’uso sul territorio dello Stato con il quale sussiste un accordo con l’Italia (attualmente, risultano vigenti accordi con Austria, Germania, San Marino e Svizzera). L’autorizzazione per la circolazione di prova non può essere utilizzata:
Personalità dell’autorizzazione È stato precisato che la titolarità dell’autorizzazione e della relativa targa, nel caso di imprese, è in capo alla persona giuridica che esercita una delle attività elencate nel DPR n.474/2001 e non alla persona fisica che la rappresenta agendo in nome e per conto della stessa. Per tale ragione, in caso di cessione o di affitto di ramo di azienda, le autorizzazioni alla circolazione di prova devono essere rilasciate in capo al cessionario o all’affittuario in ragione del numero dei dipendenti del ramo di azienda ceduto o affittato, procedendo contestualmente alla revoca delle corrispondenti autorizzazioni possedute dal cedente o locatore. Soggetti che devono essere presenti a bordo del veicolo È stato ribadito che ai fini della legittimità della circolazione di prova, oltre alla sussistenza in concreto di una delle finalità per cui è stata rilasciata l’autorizzazione, è altresì necessario che a bordo del veicolo ci sia almeno uno dei seguenti soggetti:
È stato previsto che il rapporto di collaborazione necessario per l’uso legittimo della circolazione di prova sia per così dire “qualificato”, cioè basato su un contratto di agenzia, oppure instaurato tra il dipendente di una società collegata o controllata dell’impresa titolare dell’autorizzazione e quest’ultima. Per tale motivo non è più previsto, quale prova attestante il rapporto di collaborazione, il possesso di idonea documentazione, essendo a tal fine sufficiente una dichiarazione espressa all’interno della delega del titolare dell’autorizzazione. In presenza delle condizioni sopra menzionate, a bordo dei veicoli possono essere presenti anche addetti alle operazioni di prova o, se trattasi di prova finalizzata alla vendita, eventuali acquirenti. Posizione della targa di prova sul veicolo Il veicolo che circola su strada munito dell'autorizzazione per la circolazione di prova deve esporre posteriormente la targa prova, trasferibile da veicolo a veicolo, associata all'autorizzazione stessa. Sui veicoli già immatricolati e provvisti di targa di immatricolazione, compresi quelli in regime di minivoltura, la targa prova è collocata:
In ogni caso, la targa prova:
Rinnovabilità dell’autorizzazione alla circolazione di prova Introdotto il termine massimo di 6 mesi, successivi alla scadenza, entro il quale l’autorizzazione può essere rinnovata, prevedendo, altresì, a carico del titolare, l’obbligo di restituzione dell’autorizzazione e della relativa targa entro dieci giorni dallo spirare dei 6 mesi successivi alla scadenza. Decorsi inutilmente i 10 giorni, l’UMC comunica la mancata restituzione agli organi di polizia stradale per il ritiro dell’autorizzazione e della targa, come anche per l’ipotesi di revoca, al venire meno delle condizioni di rilascio. L’autorizzazione scaduta di validità, ferma restando la non utilizzabilità per la circolazione su strada, non può essere ritirata dall’organo accertatore se non siano decorsi almeno 6 mesi dalla scadenza, a prescindere dalla predetta comunicazione da parte dell’UMC. L’autorizzazione ritirata deve essere trasmessa all’UMC che l’ha rilasciata. Sanzioni Adibire un veicolo in circolazione di prova ad un uso diverso da quanto previsto dalle disposizioni dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 121/2021 e del DPR 474/2001 è sanzionato ai sensi dell’art. 98 Codice della Strada. Tuttavia, possono ravvisarsi ulteriori irregolarità, quali ad esempio:
Precisato che ai fini dell’individuazione dell’obbligato in solido con l’autore delle violazioni contestate, occorre distinguere se l’autorizzazione di prova è riferita a:
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Maggio 2024
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