Il Ministero dell’Interno, Dipartimento Polizia Stradale, ha emanato in data 17/10/2013 la circolare prot. nr. 300/A/7897/13/111/20/3 con la... Il Ministero dell’Interno, Dipartimento Polizia Stradale, ha emanato in data 17/10/2013 la circolare prot. nr. 300/A/7897/13/111/20/3 con la quale fornisce dei chiarimenti su alcuni aspetti in merito alla richiesta di duplicato della carta tachigrafica a seguito di variazione dei dati amministrativi.
Con l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo nr.59/2011 e del successivo Decreto correttivo nr.2/2013 in merito alle patenti di guida rilasciate in Italia ed alla carta di qualificazione del conducente è stata introdotta, a partire dal 03/05/2013, per i conducenti professionisti titolari di patente, la patente unificata con la CQC, attraverso l'apposizione sul documento di guida del codice unionale armonizzato “95”. Lo stesso Ministero ha precisato che le patenti emesse a qualunque titolo a partire dal 25/07/2013, nel caso in cui l’interessato abbia già conseguito la patente di guida, riporteranno sul retro, nel campo 12, il codice unionale armonizzato 71 ed il numero della patente precedentemente posseduta. A seguito di ciò, il conducente titolare di carta tachigrifica in caso di sostituzione della patente, è esentato dal rinnovo della carta stessa qualora sul retro della nuova patente sia riportato il numero della patente precedentemente posseduta, corrispondente a quello riportato sulla carta tachigrafica. N.B: L’obbligo della richiesta di duplicato della carta tachigrafica sussiste per i titolari di una nuova patente di guida senza l’indicazione nel campo 12 della patente precedente. I commenti sono chiusi.
|
Categorie
Tutti
Archivi
Maggio 2024
|