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Estensione delle norme su tempi di guida e obbligo di installazione e utilizzo tachigrafo sui veicoli tra 2,5 t e 3,5 t impiegati in operazioni di trasporto di merci internazionali o di cabotaggio – Novità dal 1° luglio 2026

25/4/2026

 
Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore nuove disposizioni che interessano anche i veicoli commerciali leggeri, nell’ambito delle misure introdotte dal “Pacchetto Mobilità” dell’Unione europea. In particolare, vengono estese le regole sui tempi di guida, sulle pause e sui periodi di riposo ai conducenti di veicoli con massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate.

Si tratta di un cambiamento che non riguarda tutti i trasporti, ma solo quelli effettuati in ambito internazionale o nell’ambito di operazioni di cabotaggio. Rientrano quindi nella nuova disciplina i trasporti di merci in conto terzi quando svolti oltre i confini nazionali o in cabotaggio, nonché i trasporti in conto proprio effettuati in ambito internazionale, a condizione che la guida rappresenti l’attività principale del conducente.

Restano invece esclusi i trasporti effettuati interamente sul territorio nazionale, sia in conto proprio che in conto terzi, così come i trasporti internazionali in conto proprio nei casi in cui la guida non costituisca l’attività prevalente del lavoratore.

Nei casi in cui si applica la normativa, i veicoli devono essere dotati di tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) e il conducente è tenuto a utilizzare la propria carta tachigrafica. Il dispositivo consente di registrare automaticamente l’attraversamento delle frontiere, la posizione del veicolo durante la guida e nelle operazioni di carico e scarico, oltre a rendere disponibili alcuni dati alle autorità di controllo.

I conducenti devono inoltre garantire la corretta registrazione di tutte le attività svolte e, in caso di controllo su strada, essere in grado di esibire i dati relativi alla giornata in corso e ai 56 giorni precedenti.

Particolare attenzione va posta ai casi in cui l’attività lavorativa comprenda sia trasporti nazionali sia internazionali. In tali situazioni, l’obbligo di utilizzo del tachigrafo secondo le regole europee sussiste limitatamente ai periodi in cui si effettuano trasporti internazionali o operazioni di cabotaggio, mentre per i tragitti esclusivamente nazionali è possibile utilizzare la funzione “out of scope”. Resta comunque necessario assicurare la continuità delle registrazioni, anche mediante documentazione idonea.

Le imprese di trasporto sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nell’applicazione della normativa, attraverso un’adeguata organizzazione del lavoro, la formazione dei conducenti e il controllo sul rispetto delle disposizioni. Le eventuali violazioni possono comportare responsabilità anche a carico dell’impresa stessa.


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