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Modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale per i titolari di licenza per il servizio taxi e autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente

25/7/2024

 
Con Decreto Dirigenziale prot. n. 203 datato 2 luglio 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito:
  • le modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale (RENT) istituito presso il Centro Elaborazione Dati del medesimo dicastero;
  • le specifiche tecniche nonché le relative modalità di accesso e di registrazione al medesimo registro da parte dei titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore e dei titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore.
Il Registro Elettronico NCC Taxi (RENT), diviso in diverse sezioni, contiene le informazioni relative alle imprese titolari di:
  • licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura e motocarrozzetta;
  • autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura e motocarrozzetta;
  • licenza TAXI o autorizzazione per i servizi NCC espletati con natanti a motore.
Il RENT contiene altresì contiene i dati relativi ai contratti stipulati, in assenza di intermediazione, con un committente, riferiti a un periodo di tempo predeterminato nel medesimo contratto di durata, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa autorizzazione.

L’accesso al RENT è consentito:
  1. agli agenti di cui all’art.12 del Codice della Strada, unicamente ai fini della consultazione dei dati in esso presenti;
  2. alle imprese registrate, unicamente ai fini della consultazione dei dati alle medesime riferiti;
  3. agli UMC ai fini dell'inserimento, dell'aggiornamento o della consultazione dei dati presenti nel medesimo RENT;
  4. al CED, ai fini della manutenzione e dell'evoluzione del RENT;
  5. ai Comuni, per la consultazione a titolo gratuito dei dati concernenti i titoli;
  6. ai centri revisioni autorizzati ai sensi dell'art. 80, comma 8, del Codice della Strada, unicamente ai fini della consultazione dell'avvenuta registrazione;
  7. chiunque sia legittimato ai sensi della legislazione vigente, unicamente per la consultazione dei dati dati di cui all'Allegato A, lettere a), ad esclusione del dato relativo alla sede legale nel caso di ditta individuale, c), e), h), i), l), m), n) e o).
 
Ai fini dell’iscrizione al RENT l’impresa presenta, per via telematica mediante l'accesso ad apposito portale web istituito presso il Ministero, l’istanza ovvero l’aggiornamento dei propri dati.
Nel caso venga presentata istanza di immatricolazione, aggiornamento o emissione di una nuova carta di circolazione di un'autovettura o di una motocarrozzetta in uso di taxi o di noleggio con conducente, l’impresa richiedente è tenuta a presentare contestualmente anche la richiesta di iscrizione al RENT ovvero l’aggiornamento dei relativi dati.
In sede di revisione dei veicoli, i centri revisioni autorizzati ai sensi dell’art.80, comma 8 del Codice della Strada verificano l’iscrizione al RENT.
Entro 30 giorni dalla variazione dei dati relativi ai titoli abilitativi, l’impresa è tenuta ad aggiornare i dati del RENT.
A seguito dell’avvenuta iscrizione al RENT, sono rilasciati appositi tagliandi da applicare sul documento di circolazione di ogni veicolo.
​
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Dirigenziale le imprese devono presentare l’istanza di iscrizione al REN.
Decorsi 45 giorni dalla predetta scadenza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti procede alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni relativi a ciascun Comune.
Decorsi ulteriori 45 giorni, in assenza di segnalazione di incongruenze da parte degli enti competenti, il Ministero procede alla ricognizione definitiva pubblicandola sul proprio sito istituzionale.



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