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DM MIT nr.325 del 12 dicembre 2025. Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2026.

3/1/2026

 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto n.325 del 12 dicembre 2025 ha definito, per l’anno 2026, il calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di cose che hanno una massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.

Il divieto di circolazione si applica, nei giorni festivi e negli ulteriori giorni di forte criticità di traffico veicolare, alle seguenti categorie di veicoli e trasporti:
  • veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, con esclusione dei trattori stradali;
  • veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, ancorché muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 10, comma 6, del CDS;
  • trasporti di merci pericolose, soggetti alle specifiche limitazioni previste dall’articolo 12 del decreto.

Il calendario dei divieti per l’anno 2026 introduce alcune importanti novità in materia di deroghe al divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, riguardanti i:
  • trattori stradali, quando viaggiano isolati, nel tragitto di rientro in sede o per recarsi nel luogo di aggancio di un semirimorchio o nei casi previsti dall’art. 6 comma 5 del decreto (utilizzati nelle operazioni di trasporto intermodale strada-rotaia o strada-mare) purché muniti di idonea documentazione attestante l’operazione svolta o la riconsegna del mezzo. Con il DM n.325 del 2025 è stato eliminato il precedente limite della massa complessiva a pieno carico pari a 7,5 tonnellate, riferito alla tara. Conseguentemente, tutti i trattori stradali isolati, indipendentemente dalla massa, possono beneficiare della deroga, alle condizioni sopra indicate;
  • trasporti di biancheria compresi prodotti chimici e detergenti, destinati o provenienti da lavanderie industriali che forniscono servizi a strutture sanitarie o socioassistenziali (case di riposo);
  • veicoli utilizzati nell’ambito dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali Milano – Cortina 2026. Il decreto introduce una deroga temporanea dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 per i veicoli che trasportano cose per le esigenze connesse allo svolgimento della manifestazione. La deroga è subordinata alla condizione che i veicoli siano muniti di apposito contrassegno, recante un numero identificativo univoco progressivo, rilasciato dal Comitato Organizzatore, nonché accompagnati da un documento di conferma della prenotazione, recante l’indicazione del vettore, del luogo di partenza, del luogo di destinazione e del giorno e dell’ora previsti per la consegna.
Il contrassegno deve essere esposto sul parabrezza del veicolo che fruisce della deroga, mentre il documento di conferma della prenotazione deve essere esibito a richiesta degli organi di controllo.
Il documento, a condizione che il trasporto sia effettuato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto, consente la circolazione in deroga nei giorni di divieto sia per il viaggio di andata, finalizzato al raggiungimento della destinazione, sia per l’eventuale viaggio di ritorno.

Il decreto conferma le agevolazioni già conosciute in materia di deroghe ed esenzioni al divieto di circolazione, come di seguito riepilogato:
  • trasporti internazionali, di cui all’articolo 3, riguardanti i veicoli che effettuano viaggi da e verso l’estero;
  • trasporti insulari, disciplinati dagli articoli 4 e 5, concernenti i veicoli diretti in Sardegna e in Sicilia ovvero provenienti dalle medesime regioni;
  • trasporti intermodali, di cui all’articolo 6, riferiti ai veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminal intermodali collocati in posizione strategica;
  • esenzioni per specifiche categorie di veicoli, previste dall’articolo 7, riguardanti i veicoli appartenenti a determinati soggetti pubblici, quelli adibiti a servizi pubblici essenziali, nonché ulteriori categorie e condizioni espressamente individuate, anche nel caso in cui i veicoli circolino scarichi;
  • esenzioni per specifiche tipologie di merci, di cui all’articolo 8, applicabili ai veicoli che trasportano esclusivamente determinate categorie di merci, anche qualora circolino scarichi.
Il decreto reca, inoltre, le direttive volte a disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose in deroga ai divieti stabiliti, per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, mediante il rilascio di specifiche autorizzazioni prefettizie, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal medesimo decreto.

Le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione dei divieti di circolazione sono quelle previste dall’articolo 6, comma 12, del CDS:
  • pecuniaria di € 430,00, per la quale non è consentito il pagamento in misura ridotta del 30 per cento;
  • accessorie, consistenti nella sospensione della patente di guida e del documento di circolazione per un periodo da 1 a 4 mesi.
Qualora la violazione consista nell’inosservanza dell’ordine di non proseguire il viaggio, è prevista la sospensione della patente di guida per un periodo da 2 a 6 mesi.


Revisione macchine agricole cat. T1b, T2b, T3b, T4b e T5. Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 494 del 22 novembre 2025

13/12/2025

 
Con il DD nr.494 del 22 novembre 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le specifiche linee guida allo scopo di fornire le opportune istruzioni operative in ordine alle modalità di effettuazione del controllo tecnico dei trattori a ruote di tipo veloce delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, omologati con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h circolanti sulle strade pubbliche, per l'individuazione delle attrezzature utili a tali controlli e le relative modalità di utilizzo.

Le disposizioni del presente decreto e dell'annesso Allegato A troveranno applicazione a partire dal 1° febbraio 2026.

Il controllo tecnico riguarderà l’impianto di frenatura (prestazioni ed efficienza del freno di servizio, di soccorso e di stazionamento), l’impianto elettrico e le emissioni allo scarico.

Tali veicoli dovranno essere sottoposti a controllo tecnico secondo la data di prima immatricolazione ed entro le seguenti scadenze:
  • immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, entro il 30 giugno 2026;
  • Immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, entro il 31 dicembre 2026;
  • immatricolati dal 1° gennaio 2023, 4 anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni.
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Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti. Decreto Legge n. 116 dell’8 agosto 2025

13/12/2025

 
Il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 9 agosto 2025, riordina la repressione degli illeciti in materia di rifiuti.

Il provvedimento, in vigore dal 9 agosto 2025, interviene sul Codice della Strada e Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006) con l’obiettivo di reprimere con più severità l’abbandono e la gestione illecita dei rifiuti, potenziando i controlli anche con strumenti tecnologici.

Di seguito si elencano le modifiche apportate al Codice della Strada:
  • l’art.15, comma 1, lettera f) punisce l’insudiciamento o imbrattamento della strada o sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti.  
Chiunque viola il divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 102,00 (pagamento in forma scontata entro 5 giorni dalla contestazione € 18,20) ed il ripristino dello stato dei luoghi;
  • l’art.15, comma 1, lettera f-bis) punisce il depositare o gettare sulla strada o sue pertinenze rifiuti non pericolosi dai veicoli in sosta o in movimento. Si tratta di rifiuti di prodotti da fumo (art.232-bis del D.Lgs. n.152/2006) e di rifiuti di piccolissime dimensioni (art.232-ter del D.Lgs. n.152/2006) quali, ad esempio, mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare;
Chiunque viola il divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 216,00 a € 866,00 (pagamento in forma scontata entro 5 giorni dalla contestazione € 151,20) ed il ripristino dello stato dei luoghi;
  • l’art. 201, comma 5-quater, per l’accertamento della violazione di cui all’art. 15, comma 1, lettera f-bis), autorizza l’uso delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza su tutte le strade sia fuori sia nel centro abitato. È esclusa in ogni caso la possibilità di utilizzare le registrazioni di impianti di videosorveglianza installati fuori da tale ambito. Ai predetti impianti di videosorveglianza non si applicano le disposizioni dell’art. 45 C.D.S. in quanto non sono soggetti ad approvazione o omologazione.
Per l’accertamento delle violazioni indicate nel comma 5-quater dell’art.201 del CDS l’utilizzo delle immagini degli impianti di videosorveglianza è subordinato all’adozione di un decreto del MIT di concerto con il MI, con il quale saranno stabilite le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni relative alle violazioni accertate.

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