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Regolamento (UE) 2024/1258 - interruzioni MINIME, periodi di riposo giornalieri e settimanali nel trasporto occasionale di passeggeri - potere degli Stati membri di imporre sanzioni in caso di infrazioni al regolamento (UE) 165/2014 commesSE ALL'ESTERO

13/6/2024

 
Con circolare prot. n.17816 del 10 giugno 2024 la Direzione Centrale per la Polizia Stradale rende noto dell’entrata in vigore dal 22 maggio 2024 del Regolamento (UE) 2024/1258, che introduce modifiche al Regolamento (CE) n. 561/2006, in materia di normativa sociale dell'Unione europea nell'ambito dei servizi di trasporto occasionale di passeggeri su strada.

Le novità normative introducono deroghe al regime:
  • delle interruzioni di cui all'art. 7 del Reg.561/2006;
  • dei riposi giornalieri e settimanali di cui all'art. 8 del Reg.561/2006.
Per giustificare il ricorso alle nuove deroghe, che possono essere fruite sia in ambito internazionale sia nazionale, sono state introdotte disposizioni in merito all'uso del foglio di viaggio previsto dall'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1073/2009.
Di seguito si elencano le novità di rilievo introdotte dal regolamento (UE) 2024/1258.

Art.7 Regolamento (CE) n. 561/2006 - Interruzioni di lavoro
Introdotto una diversa modalità di fruizione delle interruzioni di 45 minuti da parte di un conducente impegnato in un servizio occasionale passeggeri.

L'interruzione di 45 minuti può essere frazionata in due pause distribuite in un periodo di 4 ore e 30 minuti di guida, a condizione che:
  • i 45 minuti possono essere frazionati in due interruzioni;
  • ciascuna interruzione frazionata deve essere di almeno 15 minuti;
  • entrambe le interruzioni devono essere distribuite in un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti.
In pratica, l'interruzione di 45 minuti, nel corso di un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti, può essere effettuata facendo una pausa di:
  • 20 minuti e l'altra di 25, oppure
  • 30 e l'altra di 15 o, ancora,
  • 25 ed una di 20.
Al termine della seconda interruzione utile (di durata almeno uguale o superiore a 15 minuti) inizia a decorrere un nuovo periodo di guida.

Art.8 Regolamento (CE) n. 561/2006 - Riposo giornaliero
Le deroghe si applicano sia al riposo giornaliero che al riposo settimanale.
Relativamente al riposo giornaliero, è consentito completarlo (regolare o ridotto) entro 25 ore (in luogo delle 24) dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale.

La deroga è concessa:
  • una sola volta nell'ambito di un singolo servizio occasionale di durata non inferiore a 6 periodi consecutivi di 24 ore, oppure,
  • due volte nell'ambito di un servizio occasionale di durata non inferiore a 8 periodi consecutivi di 24 ore.
In ogni caso l'attività di guida del giorno in cui si fruisce della deroga non deve essere superiore a 7 ore e rispettare l'orario di lavoro massimo di cui al D.LGS. 234/2007.

Art.8 Regolamento (CE) n. 561/2006 - Riposo settimanale
La deroga prevista al trasporto occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, che consente al conducente impiegato in un singolo servizio occasionale di rinviare il riposo settimanale fino a un massimo di 12 giorni dal precedente riposo settimanale regolare, più precisamente, di 12 periodi consecutivi di 24 ore al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, è stata estesa anche ai trasporti nazionali.

La deroga è subordinata alle seguenti condizioni
  • l'ultimo riposo settimanale effettuato non sia ridotto;
  • il veicolo utilizzato sia munito di tachigrafo digitale;
    • nel caso di guida tra le ore 22 e le 6, le interruzioni di guida siano effettuate ogni 3 ore anziché ogni 4 ore e 30 minuti, salvo In situazione di multipresenza.
In seguito alla fruizione della suddetta deroga, il conducente deve effettuare:
  • due periodi di riposo settimanale regolare (di 45 ore ciascuno), oppure
  • un riposo settimanale regolare (di 45 ore) e uno ridotto (di almeno 24 ore). In questo caso, le ore di riduzione dovranno essere compensate con un equivalente periodo di riposo entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga.

Condizioni per fruire delle deroghe
Per poter fruire delle deroghe relative alle interruzioni e ai riposi nell'ambito dei servizi occasionali di trasporto passeggeri, il conducente deve compilare ed esibire agli organi di controllo il foglio di viaggio previsto per i trasporti internazionali anche nel caso in cui effettui un trasporto occasionale di passeggeri in ambito nazionale, indicando l'uso per il servizio nazionale.

Perciò, il conducente che usufruisce delle deroghe deve avere al seguito, oltre al foglio di viaggio del servizio, anche quelli dei 28 giorni precedenti (56 dal 31.12.2024). Tale ultimo obbligo viene, tuttavia, meno se il tachigrafo e la carta del conducente sono in grado di consentire la registrazione del tipo di trasporto passeggeri effettuato (è previsto che la Commissione è delegata ad adottare atti di esecuzione entro il 23 novembre 2025 che stabiliscano le specifiche tecniche per la registrazione e la conservazione dei dati relativi al tipo di trasporto passeggeri effettuato).

A tal riguardo, il Regolamento (UE) 2024/1258 prevede che la Commissione possa adottare un atto di esecuzione per stabilire il formato del foglio di viaggio per i servizi nazionali. Inoltre, entro il 31 dicembre 2026, la medesima Commissione è delegata a valutare le opzioni di digitalizzazione del foglio di viaggio che consenta di registrare le informazioni richieste dal regolamento (CE) 1073/2009.

La mancanza dei fogli di viaggio o la loro irregolare compilazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall'art. 174 del Codice della Strada per le eventuali violazioni inerenti alle interruzioni, al superamento dei tempi di guida, al mancato completamento del riposo giornaliero o settimanale, anche se riferite e commesse nei 28 giorni precedenti, 56 giorni dal 31.12.2024, qualora manchi o sia irregolarmente compilato il foglio di viaggio relativo al giorno in cui è stata fruita la deroga.

In ogni caso, la mancanza del foglio di viaggio o la sua erronea o incompleta compilazione nel corso di un servizio occasionale internazionale effettuato con autobus immatricolato all'estero è sanzionata ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 218/2003 che può essere contestata esclusivamente con riferimento al giorno del controllo.

Violazioni commesse sul territorio di un altro Stato
A seguito della sentenza della Corte di giustizia UE del 9 settembre 2021 con la quale viene chiarito che gli Stati non possono imporre una sanzione per violazione del regolamento (UE) n. 165/2014 commessa sul territorio di un altro Stato membro, riconoscendo tuttavia al legislatore dell'UE di prevedere tale facoltà, viene stabilito con il nuovo articolo art. 19, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/1258 che ciascuno Stato membro autorizza le autorità competenti a sanzionare anche le violazioni del regolamento (UE) n. 165/2014 (relative all'impiego del tachigrafo, al suo funzionamento e all'uso della carta del conducente) commesse in territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo diverso da quello dove vengono accertate e per le quali non sia già stata imposta una sanzione.

Di conseguenza, l’applicazione delle sanzioni previste all'art. 179 del Codice della Strada e dalla legge n. 727/1978 per le violazioni commesse interamente all'estero è subordinata all’adozione di una specifica norma di adeguamento del diritto interno che attribuisca tale facoltà agli organi di controllo, come già previsto dall’art. 174, comma 12, del Codice della Strada per le violazioni relative alla disciplina dei periodi di guida e di riposo dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose.



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