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Dallo scorso 23 ottobre i primi 50 mila utenti possono caricare sull’APP IO la patente di guida, la tessera sanitaria - tessera europea di assicurazione malattia e la carta europea della disabilità.
Il nuovo servizio consente di disporre della versione digitale certificata dei predetti documenti originali. In termini pratici, in caso di controllo di polizia stradale il titolare potrà mostrare sul proprio smartphone la versione digitale della patente di guida avente lo stesso valore legale di quella fisica. Eseguito l’accesso all’App IO, previa autenticazione con le credenziali SPID o CIE, è necessario selezionare la funzionalità nominata Portafoglio e poi cliccando sul pulsante blu posizionato nella parte bassa dello schermo "Aggiungi al Portafoglio”, si possono caricare e visualizzare i documenti cartacei in corso di validità. Dal 6 novembre ulteriori 250 utenti saranno abilitati al caricamento dei citati documenti per poi proseguire il 20 novembre con un ulteriore milione di utenti. Infine entro il 4 dicembre tutti i titolari di una patente di guida, di una tessera sanitaria e carta europea di disabilità potranno caricarli e conservarli digitalmente nell’APP IO. Nel corso del prossimo 2025 sarà possibile aggiungere anche il passaporto, il titolo di studio e la tessera elettorale. Per eseguire tale procedura l’utente riceverà sull’APP IO una comunicazione relativa alla disponibilità della funzionalità di caricamento dei documenti. Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la polizia stradale con circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000032079.U/2024 del 21 ottobre 2024 ha comunicato l’avvio del servizio soffermandosi in particolare sulla versione digitale della patente di guida di cui è titolare una persona residente in Italia. Ribadendo che costituisce un documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità, analogamente alla sua versione cartacea, lo stesso Ministero precisava che la patente di guida mobile mostrata utilizzando l’APP IO, installata sul proprio dispositivo mobile, soddisfa pienamente l'obbligo di esibizione da parte dei conducenti dei veicoli durante la circolazione sul territorio nazionale previsto dall'articolo 180 del Codice della Strada. Tuttavia l'esibizione della patente di guida mobile non esenta l'organo di polizia stradale dalla verifica dell'esistenza e della validità del titolo abilitativo svolta attraverso la consultazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226 del Codice della Strada. Analogamente, l’organo di controllo dovrà consultare la banca dati interforze, allo scopo di verificare la sussistenza di eventuali provvedimenti ostativi che incidono sulla efficacia del titolo abilitativo (ritiro, sospensione, revoca ai sensi degli artt. 216, 218, 219, ecc. del Codice della Strada). Non potendo ritirare materialmente la versione digitale della patente, nel caso in cui venga contestata una violazione da cui discende l’applicazione di una sanzione accessoria sul titolo abilitativo di guida, l'organo accertatore richiederà la contestuale esibizione e la consegna della patente cartacea, se detenuta dal conducente al momento del controllo, anche se è stata esibita la patente di guida mobile soddisfacendo l’obbligo di esibizione previsto dall'art. 180 del CDS. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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