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Con circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000036498.U/2024 del 29 novembre 2024 il Servizio Polizia Stradale ha fornito un’importante chiarimento sugli aspetti sanzionatori per la mancata effettuazione dell’ispezione periodica del tachigrafo.
Al riguardo, il predetto Servizio ha rammentato che l’articolo 23, comma 1, del Regolamento (UE) 165/2014 dispone che i tachigrafi siano sottoposti a verifica periodica con cadenza biennale presso le officine autorizzate. La citata normativa europea prevede che l’ispezione è volta ad analizzare la corretta installazione e idoneità del dispositivo verificando, altresì, il corretto funzionamento di tutti gli elementi, l'assenza di dispositivi di manipolazione e l'integrità dei sigilli. La circolare precisa che al momento non esiste una sanzione specifica per l'ipotesi di circolazione del veicolo con mancata revisione biennale del tachigrafo, anche se il Regolamento (UE) 2016/403, classifica tale inadempienza come infrazione molto grave (identificata col codice unionale "IMG"). Pertanto, viene precisato che se un veicolo all'atto del controllo di polizia ha la revisione biennale del tachigrafo scaduta, al conducente dovrà essere contestata la sanzione residuale prevista dell'articolo 19 della Legge 727/1978 il quale prevede una sanzione amministrativa da 52 a 102 euro. Diversamente, troverà applicazione la sanzione dell'articolo 179, comma 2, del Codice della Strada (pagamento di una somma da 866 a 3464 euro, sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente/CQC) qualora durante un controllo di polizia effettuato presso un'officina autorizzata emerga uno scostamento dei valori, relativi al coefficiente caratteristico del veicolo (W) e alla costante del tachigrafo (K), indicati nella revisione precedente superiore al 4%. In tal caso il tachigrafo dovrà considerarsi come non funzionante. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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