Verifiche di taratura e funzionalità dei dispositivi per la misurazione della velocità DM n.282-201715/9/2017
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto n. 282 del 13 giugno 2017, al quale ha fatto seguito la Circolare del Ministero dell’interno prot. n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7 agosto 2017, è intervenuto sui su provvedimenti che riguardano verifiche di taratura e funzionalità dei dispositivi per la misurazione della velo... Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto n. 282 del 13 giugno 2017, al quale ha fatto seguito la Circolare del Ministero dell’interno prot. n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7 agosto 2017, è intervenuto sui su provvedimenti che riguardano verifiche di taratura e funzionalità dei dispositivi per la misurazione della velocità.
Nel corso degli ultimi anni, dopo varie sentenze della Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale ha ribaltato quello che il diritto aveva sostenuto nelle diverse decisioni. Infatti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seguito dal Ministero dell’interno e da quello delle attività produttive, aveva sostenuto che i dispositivi per l’accertamento della velocità, ai fini della contestazione delle violazioni dell’articolo 142 del codice della strada, non erano soggetti alla “taratura” propriamente detta, cioè quella eseguita da un centro autorizzato dal Sistema nazionale di taratura, o, almeno, secondo una lettura evoluta nel tempo, non lo erano quelli utilizzati in presenza degli agenti. Con la sentenza n. 113, depositata il 18 giugno 2015, la Corte Costituzionale ha di fatto ritenuto illegittimo l’articolo 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui non dispone la verifica di taratura dei misuratori di velocità, poiché la stessa non può essere sostituita né dai controlli periodici del costruttore, né da eventuali sistemi di autodiagnosi dei dispositivi. Il decreto MIT n.282 del 13 giugno 2017 e la Direttiva del Ministro dell'Interno n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 7 agosto 2017, hanno dato esecuzione a tale sentenza. Con il decreto n.282 del 13 giugno 2017, in particolare con l’allegato tecnico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more dell’adeguamento dell’articolo 45 del codice della strada e dell’adozione di un decreto per l’omologazione dei dispositivi e dei sistemi di controllo della velocità, ha dettato le disposizioni per le verifiche di taratura e di funzionalità, approfittando dell’occasione per integrare il decreto interministeriale del 15 agosto 2007, sulla segnalazione delle postazioni di controllo della velocità (si veda il Capo 7 dell’allegato al decreto 282/2017), colmando alcune lacune, in particolare per quanto riguarda la visibilità dei dispositivi, finora disciplinata dalle indicazioni contenute nelle circolari e nei pareri ministeriali. In sostanza, tutti i decreti di approvazione dei dispositivi già in commercio per i quali non era espressamente prescritta la verifica periodica di funzionalità e di taratura sono integrati con il periodo “Il presente dispositivo/sistema, per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale”. L’art.5 del decreto n.282 fissa un regime transitorio per i dispostivi ed i sistemi già in uso alla data del 31/07/2017, a condizione che erano in regola con la taratura e le verifiche di funzionalità, secondo le previgenti procedure e disposizioni. Questa regolamentazione trova attuazione soltanto se, prima del 31/07/2017, i dispositivi o sistemi stessi avevano già fatto una verifica di taratura, sia pure non obbligatoria, e con modalità diverse da quelle previste dalle nuove norme stabilite dal DM n.282. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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