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Novità

Applicazione art.214/8° CdS alla circolazione dei veicoli sottoposti a fermo fiscale

23/11/2022

 
Con circolare n.300/STRAD/1/0000038917 del 22/11/2022 il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni in ordine all'applicazione delle sanzioni di cui all'art.214, comma 8 del CdS nel caso di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell'art.86 del DPR 602/1973.
In particolare, a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione con sentenza n.16787 del 24/05/2022, è stato precisato che in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale nei confronti del conducente dovrà essere applicata la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 214, comma 8 del Codice della Strada senza, tuttavia, applicare le sanzioni accessorie della revoca della patente e alienazione del veicolo.
In mancanza dell'applicazione della confisca del veicolo è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione.

Legge 108/2022 Modifiche al Codice della Strada

22/11/2022

 
La Legge 5 Agosto 2022 n.108, in vigore dal 6 agosto 2022, ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 68/2022 apportando ulteriori modifiche al Codice della Strada, tra le quali si illustrano di seguito le più significative:

Art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati​           
La modifica prevede che le tipologie di comuni che possono subordinare l’ingresso nelle ZTL al pagamento di una somma dovranno essere individuate con un decreto del MIMS. 

Art. 61 Sagoma limite
Con la modifica si prevede la possibilità che i veicoli, sia isolati sia complessi, equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici, possano essere superare la lunghezza totale prevista dal medesimo articolo 61. 
Tali cabine allungate o dispositivi aerodinamici, che possono essere installati contemporaneamente sullo stesso veicolo, devono rispondere ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea.
Per le cabine allungate l'aumento delle dimensioni è compreso nei requisiti di omologazione riferito al veicolo e sono indicati sulla carta di circolazione.
Per i dispositivi aerodinamici non occorre l'aggiornamento della carta di circolazione/DU e possono essere installati sul veicolo a condizione che rispettino le prescrizioni previste dal Regolamento (UE) 535/2021. Questi dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi quando è a rischio la sicurezza stradale o in presenza di utenti vulnerabili se la strada ha un limite di velocità uguale o inferiore a 50 km/h.

Art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
Attraverso la modifica si estende la possibilità di conseguire la carta di qualificazione del conducente (CQC) anche ai titolari di patente speciale delle categorie C1E, CE, D1, D1E, D e DE.
Introdotta l'eventualità per i titolari di patente di categoria B, conseguita da almeno 2 anni, di condurre veicoli isolati adibiti al trasporto merci con massa fino a 4250 kg alimentati con combustibili alternativi.

Art. 117 Limitazioni nella guida
Con la modifica si stabilisce che i veicoli elettrici o ibridi plug-in possono essere condotti durante il primo anno dal conseguimento della patente di categoria B rispettando il solo limite di potenza specifica riferita alla tara pari a 65 kw/t e non anche quello generico del limite di potenza massima pari a 70 kW previsto per i veicoli della categoria M1 che trova applicazione solo per i veicoli con motore termico.

Art.123 Autoscuole
Attraverso la modifica si prevede la possibilità, a determinate condizioni stabilite dall'art.7 Direttiva 126/2006 e All.VI, di conseguire la patente di categoria A2 o A senza sostenere gli esami di guida.
Per l’avvio dell’attività di autoscuola prevista la presentazione di una SCIA al SUAP.

Art. 126 Durata e conferma della validità della patente di guida
Previsto che il soggetto che guida un veicolo con patente sospesa da oltre 5 anni, oltre al certificato medico di rinnovo, deve essere in possesso della ricevuta rilasciata di presentazione dell’esperimento di guida per condurre veicoli fino al giorno fissato per la prova. 
Qualora l'interessato non si presenti il giorno dell'esperimento di guida è prevista la sospensione della patente fino all'esito di un ulteriore esperimento di guida che può effettuarsi solo su richiesta dell'interessato. La sospensione non richiede l'emanazione di un decreto ma è direttamente efficace dal giorno successivo a quello fissato per la prova. In tal caso troverà applicazione la sanzione dell'articolo 128, comma 2 CdS.
Nell'ipotesi di mancato superamento dell'esperimento di guida è prevista la revoca della patente per la quale è necessaria l'emanazione del relativo provvedimento da parte della Motorizzazione. Nelle more della notificazione del provvedimento di revoca il soggetto risponderà della violazione di cui all'art.126 CdS, mentre nel caso in cui sia già stato notificato troverà applicazione la sanzione di cui all'art.116 CdS.

Art.167 Trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
Ridisegnata la disciplina relativa alla verifica della massa dei veicoli a motore e rimorchi adibiti al trasporto di cose. Rispetto alla precedente formulazione della norma, ai fini del calcolo della massa di un veicolo, non dovrà più essere applicata la franchigia del 5% rispetto al peso massimo autorizzato nella carta di circolazione, ma una tolleranza alla misurazione eseguita con uno strumento di pesatura.
Tale tolleranza si applicherà riducendo del 5% la risultanza dello strumento di misura se è di tipo statico mentre del 10% se è di tipo dinamico.
In caso di accertamento della massa attraverso la verifica dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni di legge dovrà essere applicata una tolleranza del 5% al valore rilevato dalla lettura dei predetti documenti. 
I veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, che hanno massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, possono circolare con un'eccedenza di peso fissa di una tonnellata. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, la franchigia di 1 tonnellata va applicata sul valore di peso ottenuto a seguito della tolleranza.
Per gli analoghi veicoli ma di massa complessiva non superiore a 10 tonnellate, per i quali le sanzioni si applicano in ragione dell'eccedenza calcolata sul valore percentuale, l'eccedenza di peso ammissibile rispetto a quella indicata nella carta di circolazione è stata ridotta dal 15% al 10%.  Anche in tale caso la franchigia del 10% va applicata sul valore di peso ottenuto a seguito della tolleranza.
Anche per l'eccedenza di peso dei veicoli complessi (autotreni e autoarticolati) è prevista l'applicazione della tolleranza del 5% o del 10%.
L'eccedenza di peso oltre la quale è prevista la riduzione del carico per la prosecuzione del viaggio è stata ridotta dal 10% al 5%. In tal caso, il calcolo della percentuale di eccedenza di peso rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione, è riferito al peso accertato dopo aver applicato la tolleranza del 5% o del 10%.

Art. 198-bis Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni
Con l'art.198 bis il legislatore ha introdotto un correttivo all'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni in presenza di ripetute violazioni riguardanti alcune norme tecniche o amministrative che disciplinano le condizioni per l'immissione in circolazione dei veicoli.
La norma, in presenza di determinate condizioni, considera un unico illecito amministrativo tutte le violazioni dello stesso tipo, riguardanti la mancanza di requisiti tecnici o amministrativi per la circolazione di un veicolo, anche se commessi in tempi diversi, applicando un'unica sanzione di importo pari al triplo di quella prevista per la violazione oggetto di assorbimento.
Le violazioni oggetto di unificazione, assolutamente identiche tra loro, possono essere state accertate anche da diversi organi di polizia.
Nell'ambito di applicazione della nuova disposizione possono essere comprese solo le violazioni di quelle disposizioni che riguardano i requisiti tecnici o amministrativi richiesti per l'immissione in circolazione del veicolo stesso.
Per requisiti tecnici sono da ritenersi comprese tutte le disposizioni contenute negli artt. 71, 72, 74, 78, 79, 80 e 176/18 CdS.
Sono ricomprese nei requisiti amministrativi le norme che riguardano i presupposti per l'idoneità alla circolazione sulle strade quali l'omologazione (artt.74 e 75), il possesso dei titoli giuridici specifici richiesti per l'immatricolazione di alcuni veicoli (artt.84, 85, 87, 88), l'immatricolazione ed il possesso di valida carta di circolazione o certificato di circolazione (artt.93 e 97), la targa (artt. 97 e 100), l'assicurazione obbligatoria (art.193) e quelle concernenti le limitazioni per l'applicazione di sanzioni accessorie (artt.213, 215, 216 e 217).
Occorre specificare che l'unificazione degli illeciti trova concreta applicazione solo per alcune delle violazioni sopraindicate quali quelle relative all'art.193 (assicurazione obbligatoria), agli artt.80 o 176/18 (revisione) e all'art.213/8 (circolazione con veicolo sottoposto a sequestro) per le quali è possibile l'accertamento senza contestazione immediata, mentre per le altre violazioni attualmente non sono ipotizzabili accertamenti reiterati in assenza della contestazione immediata.
L'unificazione degli illeciti, che presuppone la commissione di più violazioni anche in tempi e luoghi diversi, si interrompe in occasione della notificazione o della contestazione immediata di una delle violazioni. Nel dettaglio:
  • qualora le violazioni non siano state contestate immediatamente l'unificazione degli illeciti commessi opera fino alla notifica del primo verbale definito illecito principale (anche se non è il primo in ordine cronologico) e si estende a tutte le violazioni commesse nei 90 giorni precedenti alla prima notificazione;
  • qualora dopo ripetute violazioni accertate, ad esempio con l'impiego di dispositivi di controllo remoto, e non immediatamente notificate viene commessa un'ulteriore identica violazione con contestazione immediata, l'unificazione si interrompe a seguito della contestazione dell'illecito principale. 
In presenza delle condizioni suindicate, il trasgressore può avvalersi dell'unificazione pagando una somma pari al triplo di quella prevista per l'illecito principale contestato immediatamente o notificato, a cui vanno aggiunte se dovute le spese di accertamento e notificazione.
L'applicazione dell'art.198-bis non incide sull'esecuzione delle sanzioni accessorie o delle misure cautelari eventualmente previste per l'illecito principale, mentre il pagamento della sanzione maggiorata e delle eventuali spese di accertamento e notificazione, che danno luogo all'unificazione con conseguente archiviazione degli illeciti unificati, comporta l'inapplicabilità delle sanzioni accessorie connessi a quest'ultimi.
Il pagamento deve essere effettuato entro 100 giorni dalla contestazione immediata o notificazione del verbale per l'illecito principale. Nessun provento è, invece, dovuto agli organi di polizia che hanno accertato gli altri illeciti unificati, fatte salve le spese di accertamento e notificazione se previste. 
Il pagamento della sanzione maggiorata nei termini previsti determina l'estinzione degli altri illeciti a condizione che l'interessato presenti istanza di archiviazione degli illeciti unificati entro il termine di 120 giorni dalla prima notificazione o contestazione immediata del verbale per l'illecito principale. In assenza dell'istanza o quando questa è stata presentata oltre il termine indicato, i verbali notificati seguono il loro iter ordinario.
La medesima istanza di archiviazione deve essere presentata dall'interessato all'organo di polizia che ha accertato la violazione assorbita sempre entro il termine di 120 giorni dalla notificazione o contestazione dell'illecito principale, allegando la prova del versamento della sanzione maggiorata per l'illecito principale e delle spese di accertamento e notificazione, copia dei verbali relativi a ciascuno degli illeciti con l'indicazione della data di notificazione e prova del versamento delle spese di accertamento e notificazione del verbale o dei verbali dei quali si chiede l'archiviazione.
L'archiviazione è disposta direttamente dal responsabile dell'Ufficio che ha accertato le violazioni assorbite e non dovrà, perciò, chiedere l'archiviazione al Prefetto.
In ogni caso il responsabile dell'ufficio deve adottare un provvedimento amministrativo per l'archiviazione il quale deve essere comunicato all'interessato.
Qualora l'istanza sia presentata tardivamente ovvero il pagamento della sanzione sia di importo insufficiente rispetto a quanto previsto dall'art.198-bis, il responsabile dell'Ufficio deve adottare un provvedimento di rigetto della richiesta che deve essere comunicato all'interessato.
Avverso il provvedimento di archiviazione o di rigetto è ammesso ricorso al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 203 Ricorso al Prefetto
Attraverso la modifica si introduce la possibilità di riscuotere le somme di sanzioni non pagate entro 5 anni per violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero, quando non è stato possibile procedere all'iscrizione a ruolo o riscuotere le somme in altro modo. In questi casi, il conducente che viene trovato alla guida del medesimo veicolo è obbligato al pagamento della somma dovuta con l'applicazione delle procedure previste dall'art.207 CdS. 
L'applicabilità della norma è, tuttavia, subordinata all'emanazione di un decreto attuativo interministeriale che stabilisca le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti cui spettano i proventi delle sanzioni.
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Documento unico non valido ai fini della circolazione di veicolo sprovvisto della targa prova

22/3/2022

 
Con circolare prot. 300/A/1826/21/106/16 del 1° marzo 2021, il Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale ha fornito chiarimenti in ordine al rilascio del documento unico recante l’indicazione che il documento non è valido ai fini della circolazione.
Viene specificato che la circolazione di questi veicoli provvisti del predetto documento è consentita solo per finalità di prova connessa alla vendita e, di conseguenza, in queste circostanze dovrebbero utilizzare l’autorizzazione alla circolazione di prova di cui al DPR 474/2001 con l’apposizione della relativa targa.
In caso di circolazione di un veicolo munito del documento di circolazione non valido ai fini della circolazione, non ritenendosi applicabile nessuna sanzione del Codice della Strada, l’unica ipotesi che trova applicazione è riconducibile alla circostanza che l’operatore commerciale che richiede la mini voltura si avvale dei benefici fiscali previsti dall’art.56, comma 6 del D.Lgs.446/1997 e inoltre dell’esenzione del pagamento della tassa automobilistica
In tal caso, qualora il conducente esibisca il documento unico sopraindicato ma sprovvisto della targa prova, verificata la regolare copertura assicurativa e revisione periodica, l’organo di polizia procederà alla segnalazione indirizzata alla Provincia per il recupero dell’imposta provinciale di iscrizione dei veicoli richieste al PRA nonché alla Regione per l’attività di riscossione e applicazione delle sanzioni per il mancato pagamento della tassa automobilistica (ad eccezione delle Regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia la cui competenza è demandata all’Agenzia delle Entrate).
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Disciplina della qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri di cui alla direttiva 2003/59/CE

18/3/2022

 
La citata disciplina è stata introdotta nell'ordinamento comunitario dalla Direttiva 2003/59, da ultimo modificata dalla direttiva 2018/645.
Il legislatore nazionale vi ha dato attuazione con il D.Lgs. 286/2005, modificato, tra l'altro, dal D.Lgs. 2/2013 per coordinarlo con la nuova disciplina delle patenti di guida introdotta dalla Direttiva 2006/126 e da ultimo dal D.Lgs. 50/2020, recante attuazione della Direttiva 2018/645.
Infine, le disposizioni di cui all'articolo 14 (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti) e 22 (Codice unionale) del D.Lgs 286/2005 sono state recentemente modificate dal DL 121/2021.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 50/2020, che tra l'altro hanno riguardato parziali modifiche ai programmi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, si è emanato il DM 311/2021 del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile recante "Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59, come modificata dalla direttiva 2018/645.
Esso è destinato a sostituire gradualmente, secondo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, il DM del 20 settembre 2013 attinente alle stesse materie.
Le principali modifiche intervenute nella disciplina del D.Lgs. 286/2005 riguardano:
  1. il campo di applicazione (art. 14);
  2. le deroghe (art. 16);
  3. le modalità di comprova della qualificazione CQC merci da parte di un conducente titolare di patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, dipendente da un'impresa stabilita in uno Stato membro, ivi compresa l'Italia, o impiegati presso di essa (art. 22, co. 7);
  4. i contenuti del programma di qualificazione iniziale e di formazione periodica (All. I);
  5. la previsione della possibilità di erogare una parte della formazione (sia qualificazione iniziale che periodica) con Tecnologie della Informazione e Comunicazione, di seguito T.I.C., come l'e-learning, da disciplinarsi con apposito DM "con particolare riferimento all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo." (All. I).

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il DL 121/2021, ha nuovamente modificato il testo dell'articolo 14 del D.Lgs. 286/2005 che quindi ora stabilisce che l'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica.
Rispetto al testo vigente con il D.Lgs. 50/2020, la modifica riguardante l'inserimento dei veicoli "adibiti al trasporto di cose e di passeggeri" ha nuovamente allineato la disposizione in questione alle previsioni di cui all'art.1 della Direttiva 2018/645, prevedendo che un'attività di guida, svolta su veicoli per i quali è richiesta una patente di categoria cd. "superiore", richieda la qualificazione CQC solo se rientra nell'esercizio di un'attività di trasporto di cose o passeggeri.
Da ciò consegue che il campo di applicazione, ad eccezione delle deroghe previste dall'art.16 del D.Lgs. 286/2005, non è più esteso alla semplice guida di veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, ma occorre anche che i veicoli siano adibiti ad un'attività di trasporto.
Ne deriva che non è più soggetto alla disciplina CQC il conducente di veicoli la cui guida, pur richiedendo il possesso di una patente di categoria superiore, non è qualificabile come "attività di trasporto", mentre l'obbligo della qualificazione iniziale e della formazione periodica riguarda non solo l'attività di trasporto professionale, ma anche l'attività di trasporto in conto proprio, essendo questa sicuramente definibile come "attività di trasporto di cose o passeggeri".

DEROGHE
L'articolo 16 del D.Lgs. 286/2005 esclude dall'ambito di applicazione della disciplina della CQC i conducenti che si trovano alla guida dei seguenti veicoli:
  • ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze di polizia, nonché quelli relativi ai servizi di trasporto sanitario di emergenza ed i veicoli messi a disposizione di tutte le istituzioni menzionate. Tra i veicoli messi a disposizione possono essere individuati quelli immatricolati a nome di imprese di trasporto che sono utilizzati, in regime di appalto ovvero oggetto di comodato o requisizione, per una delle esigenze indicate dalla norma, a condizione che sia destinato solo alle attività di trasporto che rientrano nell'ambito delle funzioni e dei compiti assegnati a tali servizi di emergenza, soccorso, protezione civile, ecc.".
    In tale deroga rientrano anche i conducenti di veicoli che trasportano apparecchiature scanner finalizzate al controllo di interessi erariali, di sicurezza della salute pubblica e per il contrasto al contrabbando di armi e di sostanze stupefacenti;
  • utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio nonché quelli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali, anche fuori dell'ambito di specifiche operazioni di salvataggio;
  • utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali. In tal caso è stata soppressa la condizione per cui il trasporto doveva essere eseguito oltre che per fini non commerciali, anche a fini privati. Pertanto, per esonerare il conducente dalla qualificazione iniziale e dalla formazione periodica, è sufficiente che il trasporto venga eseguito a fini non commerciali, quindi senza scopo di lucro che non genera alcun reddito e per il quale non è percepita alcuna retribuzione, anche se svolto non per fini personali;
  • che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente, intendendo come "attività principale" quella che occupa più del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo. Questo criterio, introdotto dal considerando n.6 della Direttiva 2018/645 per il quale la guida non è ritenuta essere l'attività principale del conducente se occupa meno del 30 % dell'orario di lavoro mensile continuativo, regolamenta quei casi in cui il conducente che è stato assunto dall'impresa con mansione diversa da autista (es operaio, magazziniere, ecc.) di fatto, dall'esame dei documenti che registrano la sua attività, risulta che svolge in modo continuativo l'attività di guida in modo assolutamente prevalente o esclusivo;
  • per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 (ma non D1E o DE) e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente (meno del 30 % dell'orario di lavoro mensile continuativo);
  • che operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa del conducente o da cui egli dipende;
  • che non offrono servizi di trasporto ovvero tutti i soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di persone o di merci quando questi veicoli non sono impegnati in attività di trasporto o viaggino scarichi al di fuori di attività di autotrasporto;
  • trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale, cioè il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali, purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito, ed il trasporto non sia eccezionale in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale;
  • veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, a meno che la guida rientri nell'attività principale del conducente, come già definita, o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE PER COMPROVARE CHE LA GUIDA NON COSTITUISCE L'ATTIVITA' PRINCIPALE DEL CONDUCENTE
Attualmente, le norme in vigore non prevedono nessun obbligo sulla documentazione da esibire agli organi di polizia stradale durante i controlli per comprovare che la guida non costituisca l'attività principale del conducente e, pertanto, qualsiasi documento può essere ritenuto valido.
Tuttavia, al fine di valutare l'attività principale del conducente e verificare quanto incida temporalmente l'attività di guida rispetto all'orario di lavoro complessivamente prestato, è previsto per gli operatori di polizia di eseguire un riscontro nella memoria di massa del tachigrafo, qualora il veicolo ne sia dotato, per verificare se l'attività di guida svolta dal conducente nel corso di un mese lavorativo sia superiore al 30% rispetto all'orario di lavoro complessivo.  Il mese da prendere in considerazione per la verifica è quello solare.
In ogni caso, l'organo di polizia stradale ha la facoltà di richiedere all'impresa, ai sensi dell'art. 180, comma 8, del CdS, i dati dell'attività di guida svolta dal suo dipendente.

PRECISAZIONI SUI TRASPORTI COMMERCIALI EFFETTUATI IN CONTO PROPRIO
In relazione alla deroga per i conducenti dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali prevista dall'art. 16, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 286/2005, la stessa non può essere applicata tout court al trasporto in conto proprio in quanto, per definizione, si tratta sempre di un trasporto commerciale per le finalità dell'impresa. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui la circolazione del veicolo non abbia in sé finalità di trasporto commerciale ma lo spostamento del veicolo stesso sia comunque funzionale all'attività dell'impresa. Nella deroga, invece, rientra la guida di veicoli appartenenti o nella disponibilità di soggetti che non svolgono attività commerciale, quindi, senza scopo di lucro, e che non preveda la remunerazione diretta o indiretta dell'attività di trasporto effettuato.

Per la deroga relativa al trasporto di materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente, indicata all'art.16, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 286/2005, trova applicazione al trasporto in conto proprio soltanto con la contemporanea presenza di due specifiche condizioni:
  • la guida dei veicoli non deve costituire l'attività principale del conducente (secondo il considerando n.6 della Direttiva 2018/645 la guida non è ritenuta l'attività principale del conducente se occupa meno del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo);
  • il materiale deve essere utilizzato dal conducente nell'esercizio della propria attività quale ad esempio il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente che poi lo deve impiegare nella sua attività edilizia.
Con riferimento a quest'ultimo caso, non può rientrare nella deroga il conducente che trasporta in conto proprio del materiale prodotto dalla sua impresa con il solo scopo di consegnarlo ad un cliente.
Per quanto riguarda il trasporto di attrezzature eseguito con veicoli immatricolati per uso speciale, pur essendo veicoli che per caratteristiche non sono destinati al trasporto di merci o passeggeri, la deroga trova applicazione in tutti i casi in cui il conducente utilizzi le speciali attrezzature di cui il mezzo è dotato, o nel caso in cui sul mezzo siano trasportati materiali o cose da impiegare per il ciclo operativo o uso delle attrezzature di cui il veicolo è dotato, sempreché, le stesse siano utilizzate dal conducente.
La deroga, invece, non potrà essere applicata nel caso in cui il conducente del mezzo speciale esegua la sola attività di guida senza essere impiegato nell'uso delle attrezzature di cui è dotato il veicolo o del materiale trasportato che sia funzionale al ciclo operativo o alla destinazione d' uso delle attrezzature stesse.

Relativamente alla deroga del trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale, sancita dall'art.16, comma 2, lettera c) del d.lgs. 286/2005, la stessa si concretizza solo con la contemporanea presenza di tre specifiche condizioni:
  1. il conducente non deve avere la qualifica di conducente professionale, ovvero non deve essere assunto come autista ma per svolgere mansioni diverse ad esempio come magazziniere che occasionalmente trasporta materiali dell' impresa;
  2. il trasporto non deve costituire la fonte principale di reddito del conducente;
  3. il trasporto non deve incidere sulla sicurezza stradale, cioè il trasporto non deve essere eccezionale e deve essere svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.

CODICE UNIONALE
Il legislatore italiano ha previsto che la qualificazione è comprovata dai conducenti titolari di patente di guida italiana attraverso la cd. patente-CQC, ovvero, una patente nella quale, in corrispondenza della categoria di patente presupposta dall'abilitazione CQC posseduta, è apposto il codice unionale "95" seguito dalla data di scadenza della qualificazione stessa.
Diversamente, il conducente titolare di patente rilasciata da Stato extra UE o extra SEE che dipenda da un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, deve comprovare l'assolvimento degli obblighi della qualificazione iniziale e della formazione periodica:
  • attraverso una CQC card rilasciata dallo Stato membro ove ha sede l'impresa, per il trasporto di cose e/o di persone;
  • per il solo trasporto di persone, attraverso un certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità (il documento introdotto dalla Direttiva 2003/59, ora non è più previsto dalla Direttiva 2018/645 e, pertanto, il certificato non è più rilasciato da nessuno Stato membro UE. L'Italia, anche prima del 2018, non aveva riconosciuto alcun documento a condizione di reciprocità);
  • per il solo trasporto di cose, attraverso l'attestato del conducente, rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n.1072/2009, sul quale deve essere riportato il codice "95". La Direttiva 2018/645 ha disposto che lo Stato membro di rilascio indica il codice dell'Unione "95" nella sezione dell'attestato riservata alle note qualora il conducente abbia soddisfatto le prescrizioni relative alla qualificazione e le prescrizioni relative alla formazione di cui alla citata direttiva.
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Contestazione della violazione in materia di eccesso di velocità mediante dati registrati dal tachigrafo

13/2/2022

 
Il Ministero dell’Interno con circolare del 14 Ottobre 2021 ha fornito chiarimenti sulla contestazione delle violazioni in materia di eccesso di velocità di cui all’art.142 CdS attraverso le registrazioni del tachigrafo, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia emanata il 9 Settembre 2021 che ha affermato il principio secondo il quale le infrazioni in materia di tachigrafo commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state accertate, non possono essere contestate dalle Autorità di quest’ultimo Paese.
Viene, pertanto, precisato che la contestazione delle violazioni di cui all’art.142 CdS, accertate attraverso l’esame dei dati memorizzati sulla memoria di massa del dispositivo o sulla carta del conducente, deve limitarsi a quelle per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano.
Nell’allegata scheda illustrativa alla circolare ministeriale sono indicate le modalità di acquisizione dei dati della velocità del tachigrafo con le quali deve procedersi all’accertamento delle infrazioni di cui all’art. 142 CdS.
 Nel dettaglio, viene precisato che:
  • le norme sul superamento dei limiti di velocità possono essere contestate sia con riferimento al superamento dei limiti di categoria del veicolo su cui è installato il tachigrafo, sia con riferimento al superamento dei limiti locali fissati dal Codice della Strada per ogni tipologia di strada dal proprietario o concessionario della strada. Questa violazioni possono essere contestate solo in relazione a condotte di guida commesse alla presenza dell’organo accertatore o poco prima del controllo.
  • l’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità, può essere contestato tramite la lettura dei dati relativi al superamento dei valori impostati sul limitatore. In tal caso si procederà a contestare solamente la violazione relativa al superamento del valore del limitatore, ai sensi del comma 11 art. 142 CdS in riferimento all’art. 179 CdS.
 Relativamente alle modalità di acquisizione dei dati si è chiarito che:
  • quelli relativi alla velocità istantanea devono essere acquisiti tramite un dispositivo di lettura esterna, tipo il software Police controller in uso ai Reparti di Polizia stradale per l'attività di controllo. Ogni altro dato che il dispositivo è in grado di rendere disponibile e che può essere visualizzato attraverso le stampe aggiuntive, non può essere utilizzato a fini probatori per l’accertamento delle violazioni, poiché tali stampe non rientrano tra quelle espressamente indicate nel regolamento U.E 165/2014;
  • quelli relativi agli eccessi di velocità, possono essere acquisiti attraverso la lettura delle anomalie riportate nelle stampe dell’attività giornaliera o nelle stampe specifiche delle anomalie e dei guasti o degli eccessi di velocità.
Infine, viene ribadito che i risultati ottenuti con accertamento indiretto mediante tachigrafo devono essere corretti a favore del trasgressore, calcolando la tolleranza dovuta all’imprecisione del tachigrafo che, secondo quanto previsto dal Regolamento 165/2014, è pari a 6 km/h.
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Dispositivi antiabbandono bambini - Caratteristiche e proroga sanzioni

12/2/2022

 
Il Ministero dell’Interno, con circolare 300/A/9434/19/109/12/3/4/1 del 6 novembre 2019, ha fornito disposizioni operative relative all'applicazione delle norme sui dispositivi antiabbandono.
In particolare, ha precisato che i dispositivi:
  • devono essere utilizzati nei veicoli appartenenti alle categorie M1, N1, N2 e N3 di cui all'art. 47 del Codice della Strada immatricolati in Italia o immatricolati all'estero, quando condotti da residenti in Italia, per il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni;
  • possono alternativamente essere integrati nel sistema di ritenuta, costituire una dotazione di base o accessorio del veicolo o essere indipendenti sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo;
  • non essendo previste l’omologazione, per verificarne la regolarità devono rispondere alle prescrizioni elencate nell'allegato A del DM del 2 ottobre 2019.
Con successiva circolare del 27 dicembre 2019, a seguito della conversione del DL 124/2019 in legge 157/2019, è stato specificato che le sanzioni dell’art.172 del CdS, sull’obbligo dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020.

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Raccolta e trasporto di latte o prodotti di origine animale - Trasporti esentati dai tempi di guida e di riposo

12/2/2022

 
Con circolare prot.300/A/4524/21/108/16 del 10 maggio 2021, il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti in ordine all'esenzione dall'utilizzo del tachigrafo per documentare i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo di cui al Regolamento (CE) 561/2006, quando si eseguono trasporti con veicoli impiegati per il trasporto del latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale.
Al riguardo, ha precisato che l'esenzione non riguarda tutte le ipotesi di veicoli utilizzati per il trasporto del latte, ma soltanto quella in cui il trasporto viene eseguito da e per le fattorie di produzione ai luoghi di lavorazione e non, ad esempio, per il trasporto del latte già lavorato presso i luoghi di vendita.
L'esenzione si applica anche alla fase del trasporto relativa alla riconsegna dei contenitori vuoti alle fattorie di produzione dopo che il latte è stato consegnato presso i luoghi di lavorazione nonché al veicolo cisterna che viaggia scarico dopo aver consegnato presso i luoghi di lavorazione il latte precedentemente raccolto dalle fattorie di produzione.
Non può considerarsi esentato, invece, il veicolo che dopo aver consegnato il latte presso i luoghi di lavorazione, non facendo rientro presso la propria sede, fatta salva la possibilità di trasportare prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale, inizia un viaggio per eseguire un trasporto con finalità diverse da quelle descritte.

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Regolamento (UE) 165-2014. Guida senza carta tachigrafica

12/2/2022

 
​Il Ministero dell’Interno, con circolare prot.300/A/3672/21/111/20/3 del 21 aprile 2021, ha precisato che il conducente può guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale anche nelle more del rilascio della carta del conducente, dopo averne richiesto il rilascio alla Camera di Commercio.
In tal caso, come previsto per il danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica, il conducente ha l’obbligo di documentare l'attività di guida utilizzando la procedura di registrazione manuale descritta nell'art. 35, paragrafo 2 del Regolamento 165/2014.
In caso di controllo da parte di organi di polizia stradale, oltre all'esibizione delle registrazioni manuali, il conducente dovrà esibire anche la ricevuta della richiesta di rilascio della carta alla Camera di Commercio.
L'art. 26 del Regolamento (UE) 165/2014 del 4 febbraio 2014 stabilisce che la carta del conducente deve essere rilasciata entro un mese dalla ricezione della richiesta dell'interessato.
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Riconoscimento delle patenti di guida britanniche. Applicazione dell'art. 135 del CdS

12/2/2022

 
​Con circolare prot.300/A/3854/21/111/84/2/7del 23 aprile 2021, il Ministero dell’Interno ha fornito precisazioni sul riconoscimento delle patenti di guida rilasciate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in conseguenza dell'uscita dall'Unione Europea.
In particolare, ha precisato che:
  • dal 1° gennaio 2021 le patenti di guida britanniche hanno acquisito lo status di extracomunitarie, soggiacendo alle regole dettate dall'art. 135 del CdS per condurre veicoli sul territorio nazionale da parte di chi ne è titolare (sino al 31 dicembre 2020 dovevano essere considerate come rilasciate da un paese appartenente alla Comunità europea, ed in quanto tali non soggette agli obblighi dell’art. 135 del CdS);
  • i titolari di patente di guida britannica, che abbiano acquisito la residenza in Italia, devono chiedere il rilascio della patente italiana per continuare a circolare sul territorio nazionale, decorre dal 1 gennaio 2021 a prescindere dalla data di effettiva acquisizione della residenza stessa;
  • le patenti di guida britanniche ottenute per conversione di patente italiana si devono considerare convertibili. Quindi, in caso di ritiro disposto ai sensi dell'art. 135 del CdS, il documento deve essere trasmesso alla prefettura del luogo della commessa violazione, Ia quale, a sua volta, provvede alla trasmissione all'Ufficio della Motorizzazione competente in ragione della residenza del titolare del documento ritirato.
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Regolamento (UE) 2020-1054 del 15-07-2020 - Obblighi periodi di guida, interruzioni, periodi di riposo e posizionamento per mezzo dei tachigrafi

12/2/2022

 
Il Regolamento 2020/1054 del 15 luglio 2020 apporta modifiche al Regolamento (CE) n. 561/2006, relativamente gli obblighi minimi in materia di periodi di guida e riposo, e al regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi.
Le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 561/2006 sono entrate in vigore il 20 agosto 2020 e riguardano:
  • l'esenzione per i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t impiegati nel trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione è stata estesa anche all'ipotesi in cui il veicolo è utilizzato per la consegna di merci prodotte artigianalmente e il trasporto non deve essere eseguito per conto di terzi (ovvero si deve trattare di attività imprenditoriale con corrispettivo relativa a merci che non appartengono né sono trasformate, riparate o migliorate da chi le trasporta)
  • l'esenzione per i veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 ton. ma non oltre 3,5 ton., adibiti al trasporto di merci se il trasporto non è effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e a condizione che la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo. L’obbligo ad avere il dispositivo di controllo dal 1° luglio 2026 riguarderà solo i veicoli impiegati in operazioni di trasporto merci internazionale o di cabotaggio, aventi massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate;
  • l’esenzione relativa ai veicoli impiegati in operazioni di "trasporto non commerciale". La definizione precisa che si tratta di "qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri, e che non sia legato a un'attività commerciale o professionale". Si tratta di trasporti effettuati da soggetti che non svolgono attività di trasporto in conto terzi, né, comunque, attività commerciale o professionale connessa al trasporto, quali, a titolo meramente esemplificativo, i trasporti di cortesia nonché quelli effettuati da enti del terzo settore, a condizione, in quest'ultimo caso, che non sia previsto alcun corrispettivo per il trasporto stesso.
  • in caso di multipresenza, il conducente può effettuare l'interruzione di 45 minuti dopo un periodo di guida, a bordo del veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che non sia impegnato ad assistere quest'ultimo in alcuna attività connessa al movimento ed alla guida del veicolo. Il tempo trascorso su un veicolo in movimento, seduto accanto al conducente che guida, che va oltre i 45 muniti, deve essere considerato come periodo di disponibilità, ai sensi dell'articolo 3, lettera b), terzo comma, della direttiva 2002/15/CE;
  • in merito al riposo settimanale ridotto, è stata aggiunta la possibilità di effettuare, solo nell'ambito di un trasporto internazionale, due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi in deroga alla disposizione di carattere generale che impone di effettuare, nel corso di due settimane consecutive, due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed uno ridotto di almeno 24 ore. La deroga è ammessa esclusivamente in presenza di periodo di riposo settimanale ridotto fruito nel corso di un trasporto internazionale, iniziato al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro o al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente, purché nel corso di quattro settimane consecutive il conducente effettui almeno due periodi di riposo settimanale regolari;
  • l'istituto della compensazione. Ogni riduzione del periodo di riposo settimanale deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente e la compensazione di un singolo periodo di riposo settimanale ridotto deve essere effettuata interamente entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui si è fruito della riduzione. Inoltre la compensazione di due riposi settimanali ridotti consecutivi deve essere effettuata subito prima del periodo di riposo regolare successivo ai due ridotti consecutivi.
  • il divieto di effettuare a bordo del veicolo i periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale che, per effetto della compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti, sono superiori a 45 ore. I suddetti periodi di riposo settimanali debbano essere effettuati in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. In merito ai controlli sulle corrette modalità di fruizione dei riposi settimanali regolari o superiori a 45 ore, conducenti possono essere sanzionati solo quando vengono sorpresi a fare un riposo settimanale regolare all'interno del veicolo al momento del controllo;
  • l’obbligo, a carico delle imprese di trasporto, di organizzazione dell'attività dei conducenti in modo che possano effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare (o regolare superiore a 45 ore per effetto di compensazione) presso la sede di attività del datore di lavoro nello Stato di stabilimento, o presso il luogo di loro residenza, nell'arco di quattro settimane consecutive;
  • l’esecuzione di altre attività durante il periodo di riposo settimanale ridotto, come già previsto per la fruizione del riposo giornaliero regolare. Il conducente durante la fruizione del riposo giornaliero regolare o del riposo settimanale ridotto in cui dispone di una cabina letto, una branda o una cuccetta, mentre accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario, può svolgere altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. Inoltre durante la fruizione del riposo settimanale regolare in cui dispone di una cabina letto, mentre accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario la cui tratta ha durata uguale o superiore alle otto ore, può svolgere altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente;
  • la presenza di circostanze eccezionali, che permette di derogare al limite del periodo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza, senza compromettere la sicurezza stradale. Al riguardo, è consentito di superare di un'ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere i luoghi suindicati ed effettuare un periodo di riposo settimanale. Inoltre, è consentito di superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale (i due superamenti possono essere alternativi ovvero singoli o contemporanei) per raggiungere i medesimi luoghi sopra indicati ed effettuare un periodo di riposo settimanale, in tale ipotesi, solo regolare. La fruizione della deroga, in questo caso, è subordinata all'effettuazione di un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo. In tale caso, non si può derogare al termine per iniziare un nuovo periodo di riposo giornaliero, alle ore di riposo giornaliero o settimanale da effettuare e al limite bisettimanale di 90 ore. In ogni caso, il conducente per effetto dell’obbligo di compensazione deve effettuare un periodo di riposo di durata equivalente al periodo di estensione, interamente (ovvero non può essere frazionato ma va fruito in un'unica soluzione) entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui finisce della deroga ed insieme ad altri eventuali periodi di riposo. Infine, anche per le nuove deroghe, il conducente ha l'obbligo di indicare manualmente il motivo dell'estensione al più tardi nel momento in cui si raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato;
Le modifiche apportate al regolamento (UE) n. 165/2014 entrano in vigore in momenti diversi.
Gli aspetti relativi ai controlli sull'uso del tachigrafo sono in vigore dal 20 agosto 2020.
In particolare:
  1. è previsto la possibilità per il funzionario di controllo di sostituire il sigillo rimosso, introducendo una specifica procedura. In tal caso, il funzionario che intende rimuovere i sigilli deve inserire la propria carta di controllo nel tachigrafo dal momento della rimozione del sigillo fino alla conclusione dell'ispezione o all'eventuale apposizione di un nuovo sigillo e compilare una giustificazione scritta riportante le informazioni relative al numero di identificazione del veicolo, nome del funzionario, autorità di controllo e Stato membro, numero della carta di controllo, numero del sigillo rimosso, data e ora della rimozione del sigillo e numero del nuovo sigillo, qualora venga apposto da parte del funzionario di controllo. La rimozione dei sigilli è giustificata dal fondato motivo oppure è effettuata in assenza del fondato motivo di ritenere che il dispositivo o le sue componenti sono alterati, manomessi o non funzionanti;
  2. per le registrazioni delle attività del conducente sul foglio di registrazione o sulla carta del conducente viene introdotto l'obbligo per il conducente di commutare il dispositivo sul simbolo lettino oltre che per registrare l'inizio delle interruzioni di guida e dei periodi di riposo, anche per le ferie annuali o i congedi e la malattia. È previsto altresì l'obbligo di commutare sul simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario" congiuntamente al simbolo lettino per la registrazione del periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o su un convoglio ferroviario. Il rispetto di tale obbligo è limitato ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafo provvisti del simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario". Negli altri casi, potrà essere utilizzato da solo il simbolo lettino. Infine, è previsto anche per i conducenti dei veicoli muniti di tachigrafo analogico l'obbligo di riportare sul foglio di registrazione l'indicazione relativa al simbolo del Paese in cui inizia il periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del Paese in cui lo termina nonché l'obbligo di indicare il simbolo del Paese in cui si fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro nel momento in cui inizia la sua prima sosta in tale Stato membro. È inoltre previsto che, quando l'attraversamento di una frontiera avviene a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario, il conducente inserisca il simbolo del Paese nel porto o alla stazione ferroviaria di arrivo. Il medesimo obbligo di indicare il simbolo del Paese in cui si fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro, nonché nel porto o stazione ferroviaria di arrivo quando l'attraversamento della frontiera avviene a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario, è previsto anche per i conducenti dei veicoli dotati di tachigrafo digitale, ma la sua validità è fissata al 2 febbraio 2022.
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