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Novità

Contestazione della violazione in materia di eccesso di velocità mediante dati registrati dal tachigrafo

13/2/2022

 
Il Ministero dell’Interno con circolare del 14 Ottobre 2021 ha fornito chiarimenti sulla contestazione delle violazioni in materia di eccesso di velocità di cui all’art.142 CdS attraverso le registrazioni del tachigrafo, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia emanata il 9 Settembre 2021 che ha affermato il principio secondo il quale le infrazioni in materia di tachigrafo commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state accertate, non possono essere contestate dalle Autorità di quest’ultimo Paese.
Viene, pertanto, precisato che la contestazione delle violazioni di cui all’art.142 CdS, accertate attraverso l’esame dei dati memorizzati sulla memoria di massa del dispositivo o sulla carta del conducente, deve limitarsi a quelle per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano.
Nell’allegata scheda illustrativa alla circolare ministeriale sono indicate le modalità di acquisizione dei dati della velocità del tachigrafo con le quali deve procedersi all’accertamento delle infrazioni di cui all’art. 142 CdS.
 Nel dettaglio, viene precisato che:
  • le norme sul superamento dei limiti di velocità possono essere contestate sia con riferimento al superamento dei limiti di categoria del veicolo su cui è installato il tachigrafo, sia con riferimento al superamento dei limiti locali fissati dal Codice della Strada per ogni tipologia di strada dal proprietario o concessionario della strada. Questa violazioni possono essere contestate solo in relazione a condotte di guida commesse alla presenza dell’organo accertatore o poco prima del controllo.
  • l’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità, può essere contestato tramite la lettura dei dati relativi al superamento dei valori impostati sul limitatore. In tal caso si procederà a contestare solamente la violazione relativa al superamento del valore del limitatore, ai sensi del comma 11 art. 142 CdS in riferimento all’art. 179 CdS.
 Relativamente alle modalità di acquisizione dei dati si è chiarito che:
  • quelli relativi alla velocità istantanea devono essere acquisiti tramite un dispositivo di lettura esterna, tipo il software Police controller in uso ai Reparti di Polizia stradale per l'attività di controllo. Ogni altro dato che il dispositivo è in grado di rendere disponibile e che può essere visualizzato attraverso le stampe aggiuntive, non può essere utilizzato a fini probatori per l’accertamento delle violazioni, poiché tali stampe non rientrano tra quelle espressamente indicate nel regolamento U.E 165/2014;
  • quelli relativi agli eccessi di velocità, possono essere acquisiti attraverso la lettura delle anomalie riportate nelle stampe dell’attività giornaliera o nelle stampe specifiche delle anomalie e dei guasti o degli eccessi di velocità.
Infine, viene ribadito che i risultati ottenuti con accertamento indiretto mediante tachigrafo devono essere corretti a favore del trasgressore, calcolando la tolleranza dovuta all’imprecisione del tachigrafo che, secondo quanto previsto dal Regolamento 165/2014, è pari a 6 km/h.
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Dispositivi antiabbandono bambini - Caratteristiche e proroga sanzioni

12/2/2022

 
Il Ministero dell’Interno, con circolare 300/A/9434/19/109/12/3/4/1 del 6 novembre 2019, ha fornito disposizioni operative relative all'applicazione delle norme sui dispositivi antiabbandono.
In particolare, ha precisato che i dispositivi:
  • devono essere utilizzati nei veicoli appartenenti alle categorie M1, N1, N2 e N3 di cui all'art. 47 del Codice della Strada immatricolati in Italia o immatricolati all'estero, quando condotti da residenti in Italia, per il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni;
  • possono alternativamente essere integrati nel sistema di ritenuta, costituire una dotazione di base o accessorio del veicolo o essere indipendenti sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo;
  • non essendo previste l’omologazione, per verificarne la regolarità devono rispondere alle prescrizioni elencate nell'allegato A del DM del 2 ottobre 2019.
Con successiva circolare del 27 dicembre 2019, a seguito della conversione del DL 124/2019 in legge 157/2019, è stato specificato che le sanzioni dell’art.172 del CdS, sull’obbligo dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020.

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Raccolta e trasporto di latte o prodotti di origine animale - Trasporti esentati dai tempi di guida e di riposo

12/2/2022

 
Con circolare prot.300/A/4524/21/108/16 del 10 maggio 2021, il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti in ordine all'esenzione dall'utilizzo del tachigrafo per documentare i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo di cui al Regolamento (CE) 561/2006, quando si eseguono trasporti con veicoli impiegati per il trasporto del latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale.
Al riguardo, ha precisato che l'esenzione non riguarda tutte le ipotesi di veicoli utilizzati per il trasporto del latte, ma soltanto quella in cui il trasporto viene eseguito da e per le fattorie di produzione ai luoghi di lavorazione e non, ad esempio, per il trasporto del latte già lavorato presso i luoghi di vendita.
L'esenzione si applica anche alla fase del trasporto relativa alla riconsegna dei contenitori vuoti alle fattorie di produzione dopo che il latte è stato consegnato presso i luoghi di lavorazione nonché al veicolo cisterna che viaggia scarico dopo aver consegnato presso i luoghi di lavorazione il latte precedentemente raccolto dalle fattorie di produzione.
Non può considerarsi esentato, invece, il veicolo che dopo aver consegnato il latte presso i luoghi di lavorazione, non facendo rientro presso la propria sede, fatta salva la possibilità di trasportare prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale, inizia un viaggio per eseguire un trasporto con finalità diverse da quelle descritte.

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Regolamento (UE) 165-2014. Guida senza carta tachigrafica

12/2/2022

 
​Il Ministero dell’Interno, con circolare prot.300/A/3672/21/111/20/3 del 21 aprile 2021, ha precisato che il conducente può guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale anche nelle more del rilascio della carta del conducente, dopo averne richiesto il rilascio alla Camera di Commercio.
In tal caso, come previsto per il danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica, il conducente ha l’obbligo di documentare l'attività di guida utilizzando la procedura di registrazione manuale descritta nell'art. 35, paragrafo 2 del Regolamento 165/2014.
In caso di controllo da parte di organi di polizia stradale, oltre all'esibizione delle registrazioni manuali, il conducente dovrà esibire anche la ricevuta della richiesta di rilascio della carta alla Camera di Commercio.
L'art. 26 del Regolamento (UE) 165/2014 del 4 febbraio 2014 stabilisce che la carta del conducente deve essere rilasciata entro un mese dalla ricezione della richiesta dell'interessato.
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Riconoscimento delle patenti di guida britanniche. Applicazione dell'art. 135 del CdS

12/2/2022

 
​Con circolare prot.300/A/3854/21/111/84/2/7del 23 aprile 2021, il Ministero dell’Interno ha fornito precisazioni sul riconoscimento delle patenti di guida rilasciate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in conseguenza dell'uscita dall'Unione Europea.
In particolare, ha precisato che:
  • dal 1° gennaio 2021 le patenti di guida britanniche hanno acquisito lo status di extracomunitarie, soggiacendo alle regole dettate dall'art. 135 del CdS per condurre veicoli sul territorio nazionale da parte di chi ne è titolare (sino al 31 dicembre 2020 dovevano essere considerate come rilasciate da un paese appartenente alla Comunità europea, ed in quanto tali non soggette agli obblighi dell’art. 135 del CdS);
  • i titolari di patente di guida britannica, che abbiano acquisito la residenza in Italia, devono chiedere il rilascio della patente italiana per continuare a circolare sul territorio nazionale, decorre dal 1 gennaio 2021 a prescindere dalla data di effettiva acquisizione della residenza stessa;
  • le patenti di guida britanniche ottenute per conversione di patente italiana si devono considerare convertibili. Quindi, in caso di ritiro disposto ai sensi dell'art. 135 del CdS, il documento deve essere trasmesso alla prefettura del luogo della commessa violazione, Ia quale, a sua volta, provvede alla trasmissione all'Ufficio della Motorizzazione competente in ragione della residenza del titolare del documento ritirato.
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Regolamento (UE) 2020-1054 del 15-07-2020 - Obblighi periodi di guida, interruzioni, periodi di riposo e posizionamento per mezzo dei tachigrafi

12/2/2022

 
Il Regolamento 2020/1054 del 15 luglio 2020 apporta modifiche al Regolamento (CE) n. 561/2006, relativamente gli obblighi minimi in materia di periodi di guida e riposo, e al regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi.
Le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 561/2006 sono entrate in vigore il 20 agosto 2020 e riguardano:
  • l'esenzione per i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t impiegati nel trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione è stata estesa anche all'ipotesi in cui il veicolo è utilizzato per la consegna di merci prodotte artigianalmente e il trasporto non deve essere eseguito per conto di terzi (ovvero si deve trattare di attività imprenditoriale con corrispettivo relativa a merci che non appartengono né sono trasformate, riparate o migliorate da chi le trasporta)
  • l'esenzione per i veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 ton. ma non oltre 3,5 ton., adibiti al trasporto di merci se il trasporto non è effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e a condizione che la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo. L’obbligo ad avere il dispositivo di controllo dal 1° luglio 2026 riguarderà solo i veicoli impiegati in operazioni di trasporto merci internazionale o di cabotaggio, aventi massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate;
  • l’esenzione relativa ai veicoli impiegati in operazioni di "trasporto non commerciale". La definizione precisa che si tratta di "qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri, e che non sia legato a un'attività commerciale o professionale". Si tratta di trasporti effettuati da soggetti che non svolgono attività di trasporto in conto terzi, né, comunque, attività commerciale o professionale connessa al trasporto, quali, a titolo meramente esemplificativo, i trasporti di cortesia nonché quelli effettuati da enti del terzo settore, a condizione, in quest'ultimo caso, che non sia previsto alcun corrispettivo per il trasporto stesso.
  • in caso di multipresenza, il conducente può effettuare l'interruzione di 45 minuti dopo un periodo di guida, a bordo del veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che non sia impegnato ad assistere quest'ultimo in alcuna attività connessa al movimento ed alla guida del veicolo. Il tempo trascorso su un veicolo in movimento, seduto accanto al conducente che guida, che va oltre i 45 muniti, deve essere considerato come periodo di disponibilità, ai sensi dell'articolo 3, lettera b), terzo comma, della direttiva 2002/15/CE;
  • in merito al riposo settimanale ridotto, è stata aggiunta la possibilità di effettuare, solo nell'ambito di un trasporto internazionale, due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi in deroga alla disposizione di carattere generale che impone di effettuare, nel corso di due settimane consecutive, due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed uno ridotto di almeno 24 ore. La deroga è ammessa esclusivamente in presenza di periodo di riposo settimanale ridotto fruito nel corso di un trasporto internazionale, iniziato al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro o al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente, purché nel corso di quattro settimane consecutive il conducente effettui almeno due periodi di riposo settimanale regolari;
  • l'istituto della compensazione. Ogni riduzione del periodo di riposo settimanale deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente e la compensazione di un singolo periodo di riposo settimanale ridotto deve essere effettuata interamente entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui si è fruito della riduzione. Inoltre la compensazione di due riposi settimanali ridotti consecutivi deve essere effettuata subito prima del periodo di riposo regolare successivo ai due ridotti consecutivi.
  • il divieto di effettuare a bordo del veicolo i periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale che, per effetto della compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti, sono superiori a 45 ore. I suddetti periodi di riposo settimanali debbano essere effettuati in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. In merito ai controlli sulle corrette modalità di fruizione dei riposi settimanali regolari o superiori a 45 ore, conducenti possono essere sanzionati solo quando vengono sorpresi a fare un riposo settimanale regolare all'interno del veicolo al momento del controllo;
  • l’obbligo, a carico delle imprese di trasporto, di organizzazione dell'attività dei conducenti in modo che possano effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare (o regolare superiore a 45 ore per effetto di compensazione) presso la sede di attività del datore di lavoro nello Stato di stabilimento, o presso il luogo di loro residenza, nell'arco di quattro settimane consecutive;
  • l’esecuzione di altre attività durante il periodo di riposo settimanale ridotto, come già previsto per la fruizione del riposo giornaliero regolare. Il conducente durante la fruizione del riposo giornaliero regolare o del riposo settimanale ridotto in cui dispone di una cabina letto, una branda o una cuccetta, mentre accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario, può svolgere altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. Inoltre durante la fruizione del riposo settimanale regolare in cui dispone di una cabina letto, mentre accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario la cui tratta ha durata uguale o superiore alle otto ore, può svolgere altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente;
  • la presenza di circostanze eccezionali, che permette di derogare al limite del periodo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza, senza compromettere la sicurezza stradale. Al riguardo, è consentito di superare di un'ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere i luoghi suindicati ed effettuare un periodo di riposo settimanale. Inoltre, è consentito di superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale (i due superamenti possono essere alternativi ovvero singoli o contemporanei) per raggiungere i medesimi luoghi sopra indicati ed effettuare un periodo di riposo settimanale, in tale ipotesi, solo regolare. La fruizione della deroga, in questo caso, è subordinata all'effettuazione di un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo. In tale caso, non si può derogare al termine per iniziare un nuovo periodo di riposo giornaliero, alle ore di riposo giornaliero o settimanale da effettuare e al limite bisettimanale di 90 ore. In ogni caso, il conducente per effetto dell’obbligo di compensazione deve effettuare un periodo di riposo di durata equivalente al periodo di estensione, interamente (ovvero non può essere frazionato ma va fruito in un'unica soluzione) entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui finisce della deroga ed insieme ad altri eventuali periodi di riposo. Infine, anche per le nuove deroghe, il conducente ha l'obbligo di indicare manualmente il motivo dell'estensione al più tardi nel momento in cui si raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato;
Le modifiche apportate al regolamento (UE) n. 165/2014 entrano in vigore in momenti diversi.
Gli aspetti relativi ai controlli sull'uso del tachigrafo sono in vigore dal 20 agosto 2020.
In particolare:
  1. è previsto la possibilità per il funzionario di controllo di sostituire il sigillo rimosso, introducendo una specifica procedura. In tal caso, il funzionario che intende rimuovere i sigilli deve inserire la propria carta di controllo nel tachigrafo dal momento della rimozione del sigillo fino alla conclusione dell'ispezione o all'eventuale apposizione di un nuovo sigillo e compilare una giustificazione scritta riportante le informazioni relative al numero di identificazione del veicolo, nome del funzionario, autorità di controllo e Stato membro, numero della carta di controllo, numero del sigillo rimosso, data e ora della rimozione del sigillo e numero del nuovo sigillo, qualora venga apposto da parte del funzionario di controllo. La rimozione dei sigilli è giustificata dal fondato motivo oppure è effettuata in assenza del fondato motivo di ritenere che il dispositivo o le sue componenti sono alterati, manomessi o non funzionanti;
  2. per le registrazioni delle attività del conducente sul foglio di registrazione o sulla carta del conducente viene introdotto l'obbligo per il conducente di commutare il dispositivo sul simbolo lettino oltre che per registrare l'inizio delle interruzioni di guida e dei periodi di riposo, anche per le ferie annuali o i congedi e la malattia. È previsto altresì l'obbligo di commutare sul simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario" congiuntamente al simbolo lettino per la registrazione del periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o su un convoglio ferroviario. Il rispetto di tale obbligo è limitato ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafo provvisti del simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario". Negli altri casi, potrà essere utilizzato da solo il simbolo lettino. Infine, è previsto anche per i conducenti dei veicoli muniti di tachigrafo analogico l'obbligo di riportare sul foglio di registrazione l'indicazione relativa al simbolo del Paese in cui inizia il periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del Paese in cui lo termina nonché l'obbligo di indicare il simbolo del Paese in cui si fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro nel momento in cui inizia la sua prima sosta in tale Stato membro. È inoltre previsto che, quando l'attraversamento di una frontiera avviene a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario, il conducente inserisca il simbolo del Paese nel porto o alla stazione ferroviaria di arrivo. Il medesimo obbligo di indicare il simbolo del Paese in cui si fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro, nonché nel porto o stazione ferroviaria di arrivo quando l'attraversamento della frontiera avviene a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario, è previsto anche per i conducenti dei veicoli dotati di tachigrafo digitale, ma la sua validità è fissata al 2 febbraio 2022.
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Legge 23 dicembre 2021 n.238 Disposizioni per l'adempimento obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE - Legge europea 2019-2020

12/2/2022

 
La legge 23 dicembre 2021, n.238 in vigore dal 1° febbraio 2022, salvo particolari casi in vigore dal 19 marzo 2022, ha apportato diverse modifiche al Codice della Strada.
La norma ha inciso su numerose disposizioni in materia di circolazione stradale che hanno un significativo impatto sulle attività delle Forze di Polizia, degli operatori professionali e utenti quali la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero.
In particolare, dette integrazioni e modifiche hanno riguardato i seguenti articoli:
  • Art.93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con la soppressione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter;
  • Art.93-bis Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, di nuova introduzione;
  • Art.94 Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario, con l’introduzione del nuovo comma 4-ter;
  • Art.132 Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri, completamente riscritto;
  • Art.196 Principio di solidarietà, con modifiche al comma 1.
Nel dettaglio si elencano le principali novità.
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Art.93-bis Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia
Si introduce l’articolo l’art.93.bis che disciplina la circolazione di veicoli immatricolati all'estero in uno Stato UE ovvero Stato Extra-UE. Il trattamento giuridico è il medesimo.
AMBITO DI APPLICAZIONE
In particolare si definisce che:
  • gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94 (in vigore dal 1° febbraio 2022);
  • a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter (in vigore dal 19 marzo 2022);
  • I lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati hanno l’obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati nell’apposito elenco del sistema informativo del PRA di cui all’art.94, comma 4-ter possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia (in vigore dal 19 marzo 2022);
  • Le targhe dei veicoli immatricolati in uno Stato estero devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli (in vigore dal 1° febbraio 2022).
 
DEROGHE:
Le disposizioni relative all’obbligo di reimmatricolazione per proprietari di veicoli residenti in Italia, di documentare la legittimazione a condurre e la durata della disponibilità del veicolo estero non intestato, di registrazione e aggiornamento della disponibilità del veicolo da parte di residente, non si applicano:
  1. ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
  2. ai cittadini  che  si  recano  all'estero  per  l'esercizio  di occupazioni stagionali e al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero);
  3. al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
  4. ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
  5. qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo;
  6. ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa;
  7. ai veicoli appartenenti a persone, enti o organizzazioni stranieri che sono muniti di targa CD, CC (targa diplomatica o consolare), EE (essendo veicoli in temporanea importazione) e AFI (Allied Force Italy - rilasciata dal Commando delle Forze alleate in Italia). Tali veicoli, infatti, sono assimilati a tutti gli effetti ai veicoli italiani;
  8. ai veicoli esteri dotati di registrazione temporanea e/o targa temporanea di importazione;
  9. ai veicoli non immatricolati muniti di targa prova riconosciuta in Italia sulla base di convenzioni di reciprocità con lo Stato estero (attualmente solo Austria, Germania e San Marino).
 
RESIDENZA
Il presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui all’art.93-bis è la residenza anagrafica in Italia del proprietario/intestatario/utilizzatore per disponibilità/conducente. Per i cittadini europei non si fa riferimento alla residenza normale.
Ai fini dell'applicazione di questa norma (diversamente da quella dell'art. 132 CDS) non importa da quanto tempo il veicolo è presente in Italia ma quello che conta è solo la residenza del proprietario/intestatario/utilizzatore per disponibilità/conducente.
La residenza è riscontrata sulla base dei documenti di identità italiani ovvero della patente di guida Italiana che contengono questa informazione o che consentono, consultando gli archivi, di ottenerla immediatamente. In caso di mancanza di questi documenti, di mancanza dell'indicazione della residenza sugli stessi, l'interessato sarà invitato a dichiarare la propria residenza attuale. Sulla base di tale dichiarazione saranno compiuti gli opportuni accertamenti presso il comune del luogo di residenza o domicilio indicato dall'interessato con possibile applicazione successiva oltre che delle sanzioni per dichiarazioni false o mendaci rese o autocertificate nei confronti del pubblico ufficiale, anche delle sanzioni previste dal presente articolo.
Ai fini dell'applicazione dellart.93-bis non è rilevante la residenza anche in altro Paese (Ue o extra UE), ma conta solo che la persona sia iscritta nei registri anagrafici italiani.
I cittadini italiani iscritti all'AIRE sono considerati residenti all'estero e la normativa vigente consente la possibilità di mantenere in Italia veicoli italiani a loro intestati che possono essere utilizzati nei periodi di soggiorno in Italia (art. 134, c. 1 bis CDS).
 
DOCUMENTO CHE DEVE ESSERE A BORDO ATTESTANTE IL TITOLO DI POSSESSO E LA DURATA DELLA DISPONIBILITA’ DEL VEICOLO
Si considera valido qualsiasi documento redatto in lingua italiana (compresa la copia del contratto di leasing, locazione, comodato o altro titolo di disponibilità temporanea), sottoscritto dall’intestatario risultante dal documento di circolazione e recante data certa antecedente dal quale risulti il titolo del possesso e la durata della disponibilità del veicolo.
Il documento, tenuto sempre a bordo del veicolo durante la circolazione ed esibito a richiesta in occasione di ogni controllo stradale, deve contenere l’espressa indicazione delle seguenti informazioni:
  • l’identità dell’intestatario (locatore, comodante, , ecc.);
  • l’identità della persona fisica o giuridica destinataria della disponibilità del veicolo (locatario, comodatario, ecc.);
  • la targa del veicolo immatricolato all’estero;
  • la tipologia del titolo di possesso;
  • la durata della disponibilità del veicolo;
  • la sottoscrizione dell’intestatario;
  • la data certa del documento antecedente al momento dell’effettivo utilizzo del veicolo da parte del conducente o di chi ne ha la disponibilità oppure relativa al giorno della sua sottoscrizione. La data è sempre certa:
    • se la scrittura privata ha sottoscrizione autenticata. Lo stesso dicasi nel caso in cui si tratti di atto pubblico (redatto da notaio o pubblico ufficiale);
    • se l’atto risulta registrato all'Ufficio del Registro o dall'opposizione su di esso di una marca temporale utilizzata per la spedizione dei documenti per mezzo posta;
    • se l'atto è sottoscritto digitalmente, facendo riferimento anche alla marca temporale presente nella firma digitale;
    • se l'atto è stato spedito tramite PEC. In tal caso la certezza della data è data dalle ricevute di consegna e di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata, che devono essere stampate e conservate in forma cartacea per essere esibite al momento del controllo, ma conservate anche in maniera digitale per fini probatori;
    • se fornita dall'interessato con qualsiasi altro mezzo, in mancanza delle forme sopraindicate. La prova potrà essere, tuttavia, liberamente valutata dall'organo di Polizia che visiona l'atto.
Non è richiesto che l'atto sia prodotto in originale. Può essere anche in copia, purché rispetti le condizioni richieste ed in particolare, la presenza di data certa. La prova della data certa deve essere in originale e non in copia.
L'atto può essere esibito anche in formato digitale, purché siano rispettate le regole del Codice per l'Amministrazione Digitale (DLGS 7 marzo 2005, n. 82). L'atto deve, perciò, avere firma digitale e data certificata o certificabile digitalmente.
Se i documenti di circolazione del veicolo riportano i dati sopraindicati (cioè il titolo del possesso, le generalità del soggetto a cui è ceduto il veicolo e durata), essi sono certamente idonei a soddisfare le esigenze poste dalla norma e non occorre avere a bordo altro documento. In tale caso, la data certa coincide con quella di rilascio del documento di circolazione del veicolo estero.
 
SANZIONI
  • Circolazione di veicolo immatricolato all’estero appartenente a persona residente in Italia da più di 3 mesi (in vigore dal 1° febbraio 2022)
Il proprietario (persona fisica) del veicolo che ne consente la circolazione senza aver provveduto entro 3 mesi dall’acquisizione della residenza anagrafica alla reimmatricolazione del veicolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.   

  • Circolazione di veicolo immatricolato all’estero appartenente a persona residente in Italia da più di 3 mesi ma condotto da persona diversa residente in Italia (in vigore dal 1° febbraio 2022)
​Anche in tale caso il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione senza aver provveduto entro 3 mesi dall’acquisizione della residenza anagrafica alla reimmatricolazione del veicolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. Analoghe sono le sanzioni accessorie e gli adempimenti previsti per l’ipotesi sopra illustrata.

  • Circolazione con veicolo immatricolato all’estero condotto da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario (persona fisica o giuridica) senza avere il documento attestante il titolo di possesso e durata della disponibilità del veicolo (in vigore dal 19 marzo 2022)
​In tal caso il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.  Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario e dal quale devono risultare il titolo e la durata della disponibilità del veicolo, entro il termine di trenta giorni dalla contestazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
In mancanza del documento il conducente si considera sempre responsabile in solido insieme al proprietario del veicolo
Sanzioni accessorie: Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 CDS ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione.
Eccezione: la violazione non ricorre se a bordo del veicolo si trova il proprietario o intestatario residente all’estero.

  • Circolazione con veicolo immatricolato all’estero condotto da soggetto residente in Italia e avente la disponibilità dello stesso per più di 30 giorni, anche non continuativi, nell'anno solare (ovvero nella disponibilità di persona giuridica) senza registrazione nell’apposito elenco tenuto dal PRA (in vigore dal 19 marzo 2022)
​Il conducente o la persona giuridica (residente o con sede in Italia) avente la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni per il quale non abbia effettuato la registrazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558.
Sanzioni accessorie: il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.
Eccezione: la violazione non ricorre se a bordo del veicolo si trova il proprietario o intestatario residente all’estero.

  • Circolazione con veicolo immatricolato all’estero e registrato nell’apposito elenco tenuta dal PRA per il quale non si è provveduto all’aggiornamento della registrazione a seguito delle successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede (in vigore dal 19 marzo 2022)
​Il conducente o la persona giuridica (residente o con sede in Italia) avente la disponibilità del veicolo che non aggiorna la registrazione entro 3 giorni in conseguenza di variazione della disponibilità del veicolo per più di 30 giorni o immediatamente per trasferimento della residenza o sede per le persone giuridiche è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558.
Sanzioni accessorie: il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.
Eccezione: Per il veicolo registrato nell’apposito elenco del PRA, equiparato a veicolo immatricolato in Italia, non si applicano le disposizioni previste dall’art.207 CDS.

  • Circolazione con veicolo estero da parte del proprietario che lavora nel Paese di immatricolazione senza aver provveduto a registrare il titolo del possesso entro 60 giorni (in vigore dal 19 marzo 2022)
​Il lavoratore subordinato o autonomo, esercitante un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circola con veicolo di sua proprietà (ovvero condotto da altra perosna o da familiare) ivi immatricolato senza provvedere a registrare entro 60 giorni l’acquisizione della proprietà o immatricolazione del veicolo nell’apposito elenco tenuto dal PRA è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non registrato, reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.

  • Circolazione con veicolo immatricolato all’estero avente targa illeggibile o non formata da caratteri latini e cifre arabe
​Il conducente (ovvero nella disponibilità di persona) residente in Italia che circola con veicolo avente targa estera non leggibile o non riprodotta in cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a 344,00.
Sanzioni accessorie: Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 CDS ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario decorsi tre mesi dall'accertamento della violazione.
 
Art.132 Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia
AMBITO DI APPLICAZIONE
Nella circolazione internazionale gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle relative al versamento dell’imposta sul valore aggiunto per acquisti intracomunitari (a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro previsto all'articolo 53, comma 2, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno.
Inoltre, il veicolo immatricolato all'estero e condotto in Italia secondo le regole della circolazione internazionale, cioè da persona non residente in Italia, può comunque permanere in Italia al massimo per un anno sulla base del documento di immatricolazione definitivo estero e rispettando le prescrizioni tecniche dei veicoli e dei loro componenti stabiliti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia (Parigi del 1926, Ginevra del 1949 e Vienna del 1968). Occorre precisare che ai fini della circolazione internazionale del veicolo in Italia si fa riferimento alle norme della Convenzione ratificata dal Paese di immatricolazione del veicolo estero.
Il mancato rispetto delle suindicate disposizioni comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale. Oltre questo termine la sua circolazione è vietata.
Salvo casi di deroga, la violazione ricorre solo se è provata la permanenza del veicolo in Italia per oltre un anno.
Scaduto il termine di un anno di permanenza continuativa in Italia, il veicolo non può più circolare sul territorio nazionale, neanche se condotto da straniero non residente e, quindi, l'intestatario straniero deve:
  • reimmatricolare il veicolo in Italia,
  • oppure, in alternativa, portarlo fuori dal territorio nazionale chiedendo all’organo di polizia accertatore l’autorizzazione per condurlo oltre confine.
Analogamente all’art.93-bis CDS le targhe dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti sul territorio nazionale da non residenti in Italia devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli.
 
Le disposizioni dell’art.132 CDS non trovano applicazione nella circolazione in Italia di:
  1. ciclomotori, macchine agricole, macchine operatrici immatricolati all’estero;
  2. veicoli esteri dotati di immatricolazione temporanea e/o targa temporanea di importazione;
  3. veicoli non immatricolati muniti di targa prova riconosciuta in Italia sulla base di convenzioni di reciprocità con lo Stato estero (attualmente solo Austria, Germania e San Marino);
  4. autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero nella disponibilità di persona fisica o giuridica per più di 30 giorni con residenza anagrafica o sede in Italia (sanzionati ai dell’art.93-bis, c.9 CDS);
  5. autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero condotti da persona avente la residenza anagrafica in Italia (sanzionati ai sensi dell’art.93-bis, c.8 CDS);
  6. autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di proprietà, acquistati o intestati a persona fisica con residenza anagrafica in Italia da più di 3 mesi (sanzionati ai sensi dell’art.93-bis, c.7 CDS)
 
DEROGA
Il veicolo immatricolato all'estero (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, può circolare oltre l'anno senza procedere a reimmatricolazione o esportazione per tutta la durata del mandato.
 
SANZIONI
  • Circolazione di veicolo immatricolato all’estero in Italia da oltre 1 anno (in vigore dal 1° febbraio 2022)
Il conducente del veicolo che circola oltre il termine di un anno dal suo ingresso in Italia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.

  • Circolazione di veicolo immatricolato all’estero senza aver adempiuto alle formalità doganali o sul versamento dell’imposta sul valore aggiunto per acquisti intracomunitari (in vigore dal 1° febbraio 2022)
Il conducente del veicolo che circola oltre il termine di un anno dal suo ingresso in Italia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.

  • Circolazione di veicolo immatricolato all’estero non conforme alle prescrizioni tecniche dei veicoli e dei loro componenti stabiliti dalle Convenzioni internazionali (in vigore dal 1° febbraio 2022)
Il conducente del veicolo che circola entro il termine di un anno dal suo ingresso in Italia non rispettando le caratteristiche tecniche dei veicoli e dei loro componenti previste dalla Convenzione internazionale ratificata dal Paese di immatricolazione del veicolo estero è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.

  • Circolazione di veicolo immatricolato all’estero appartenente a personale straniero o ai familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, oltre il termine del mandato avente durata superiore a 1 anno (in vigore dal 1° febbraio 2022)
La persona (o familiare convivente) residente all’estero in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, che circola con il veicolo immatricolato all’estero per più di un anno e oltre il termine del mandato di servizio in Italia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.  

  • Circolazione con veicolo immatricolato all’estero avente targa illeggibile o non formata da caratteri latini e cifre arabe
Il conducente (ovvero nella disponibilità di persona) residente in Italia che circola con veicolo avente targa estera non leggibile o non riprodotta in cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a 344,00.
Sanzioni accessorie: Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 CDS ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario decorsi tre mesi dall'accertamento della violazione.
 
Art.196 Principio di solidarietà
La Legge 23 dicembre 2021 n.238 ha introdotto modifiche anche all'art. 196 CDS in materia di responsabilità solidale per le violazioni amministrative in materia di circolazione stradale. Infatti, si sono previste nuove ipotesi di responsabilità solidale operanti quali deroghe al criterio generale della responsabilità solidale del proprietario. In particolare si è previsto che:
  • generalmente nei casi di cui all'articolo 93-bis, risponde solidalmente la persona residente in Italia avente a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento previsto dalla medesima disposizione. Anche se il veicolo immatricolato all’estero è registrato nell’apposito elenco tenuto dal PRA di cui all’art.94, c.4-ter della violazione risponde solidalmente il soggetto che risulta avere la disponibilità. In entrambi i casi, tali soggetti sono obbligati in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provino che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà. Con tale previsione si amplia l'elenco dei soggetti obbligati in solido in vece del proprietario del veicolo (la cui responsabilità resta perciò esclusa).
    • nel caso specifico indicato dall'articolo 93-bis, c.2 (mancanza a bordo del veicolo di idoneo documento ovvero di registrazione del veicolo) delle violazioni risponde solidamente il conducente, insieme al proprietario del veicolo salvo che dimostri che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà. Pertanto, responsabile in solido è sempre considerato il conducente, unitamente al proprietario del veicolo, se al momento del controllo non viene esibito il documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo oppure in assenza delle annotazioni nell’archivio del PRA di cui all’art.94, comma 4-ter CDS con le quali è attestato che l’avente titolo ha provveduto a registrare la disponibilità del veicolo estero prima della commissione dell’illecito.
 
CONCORSO CON NORME DOGANALI
Per i veicoli immatricolati in Stati Ue non ci sono vincoli doganali. Si applicano solo le sanzioni prevista dall’articolo 93-bis CDS.
Per veicoli immatricolati in Stati Extra Ue, invece, devono essere rispettate comunque anche le disposizioni contenute nel codice doganale comunitario che consentono, solo a determinate condizioni e per periodi limitati, la conduzione da parte di persona residente in Italia. Si può avere, perciò, concorso tra le violazioni stabilite dagli articoli 93-bis o 132 CDS con quelle doganali.
Dal punto di vista pratico, occorre considerare che, in caso di concorso, soprattutto per l'ambito procedurale particolare, le norme doganali, hanno sempre preminenza rispetto a quelle del Codice della Strada e si applicano con le procedure previste per la violazione delle norme contenute nel T.U.L.D. di cui al DPR 43/73.
In occasione dell'accertamento dell'illecito, che può essere compiuto solo da ufficiali o agenti di polizia tributaria o dell'amministrazione delle Dogane, è disposto da questi soggetti anche il sequestro amministrativo del mezzo ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, con la sua consegna alla dogana che provvede a disporne il deposito in luogo di custodia idoneo. In questi casi l'organo di polizia che ha proceduto all'accertamento dell'illecito di cui all’art.93-bis o 132 CDS, non procede al sequestro amministrativo del veicolo fino a quando non sono completate le formalità doganali.
Per evitare la dispersione del mezzo, appare utile avvisare il competente Ufficio dell'Amministrazione delle dogane che, qualora l'iter presso di loro si concluda favorevolmente con la restituzione del veicolo, questo non dovrà essere materialmente restituito all'avente diritto perché, a cura dell'organo di polizia procedente, deve essere sottoposto a sequestro amministrativo in attuazione delle procedure previste dall'art. 93-bis, c.7 CDS. Se, invece, l'Amministrazione delle Dogane provvede alla confisca del veicolo, non è più necessario disporre anche quella amministrativa ai sensi dell'art. 93-bis, c. 7 CDS.
L’Agenzia delle Dogane è l’unica autorità doganale nazionale per l’applicazione della normativa doganale ed è competente per le funzioni di accertamento e cespiti tributari riguardanti dazi doganali. In tale veste svolge anche funzioni di organo accertatore in materia di I.V.A. intracomunitaria.
Va precisato che le merci prodotte nella Unione Europea ovvero immessi in libera pratica, compresi i veicoli, non possono essere in alcun modo considerate in posizione di contrabbando. Analogo discorso vale per quei Stati extra UE (ad esempio San Marino, Principato di Monaco, Andorra) aderenti all’unione doganale con la U.E. In questi casi, per i veicoli immatricolati in uno Stato UE diverso dall’Italia posseduti da persone ivi residenti e che circolano sul territorio italiano, non si potrà mai configurare l’ipotesi di contrabbando ricorrendo, invece, le violazioni di cui all’ articoli 93-bis o 132 CDS.
 
CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DEI VEICOLI
La Convenzione di Vienna del 1968 definisce il concetto di circolazione internazionale quando si verificano contestualmente le seguenti condizioni:
  • il veicolo appartiene a una persona fisica o giuridica che ha la propria residenza o sede in uno Stato diverso da quello in cui circola;
  • non è immatricolato nello Stato in cui circola;
  • vi è temporaneamente importato.
 
TEMPORANEA IMPORTAZIONE
Il concetto di temporanea importazione viene definito dalla Convenzione doganale di New York del 1954 relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati la quale stabilisce che ai veicoli che sono importati e impiegati per il loro uso privato in occasione di una visita temporanea dai proprietari che hanno la loro residenza normale fuori dal territorio dello Stato si applica la disciplina dell’importazione in franchigia dei dazi e delle tasse, senza proibizioni o restrizioni all'importazione.
A sua volta, la Convenzione di Istanbul del 1990 relativa all’ammissione temporanea stabilisce all’articolo 6 dell’allegato C che l’ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è concessa senza
L’articolo 132 CDS, in attuazione della disciplina internazionale, dispone che i veicoli immatricolati presso paesi extra UE possono circolare sul territorio nazionale per un anno se hanno adempiuto alle formalità doganali. Tuttavia, tale l’adempimento degli obblighi doganali non vige se il veicolo è in temporanea importazione con la relativa esenzione temporanea dai diritti doganali.
In base alla Convenzione di New York del 1954 i veicoli non immatricolati nel territorio doganale europeo possono circolare in Italia, in esonero dei dazi, al massimo per sei mesi nel corso dell’anno, anche non continuativi, se:
  • sono condotti solo dal proprietario residente all’estero;
  • sono condotti da un suo parente entro il terzo grado anch’esso residente all’estero;
  • sono condotti da altra persona sempre residente all’estero munita di delega a titolo occasionale;
  • sono condotti da residente in Italia purché sia a bordo il titolare o parente almeno di terzo grado;
  • il veicolo non è usato a scopo commerciale.
Il mancato rispetto di una sola delle condizioni sopra elencate comporta ai sensi degli artt.216, 282 e 292 del Testo Unico Leggi Doganali la contestazione dell’illecito di contrabbando, depenalizzato quando l’evasione di tributi è inferiore a 3999,96 euro se non ricorrono le aggravanti o la recidiva, e l’applicazione del sequestro ai fini della confisca del veicolo ai sensi dell’art.301 del TULD.
Sono previsti casi particolari in cui è consentito la guida di un veicolo immatricolato in un Paese terzo da parte di un cittadino residente in UE, senza la presenza a bordo del proprietario, in esonero totale del pagamento dei dazi all’importazione, senza che si concretizzi il reato di contrabbando, quali:
  • l’uso a titolo occasionale e di emergenza per un periodo massimo di 5 giorni le cui motivazioni devono essere giustificate e comprovate e il veicolo utilizzato secondo le istruzioni del titolare dell’immatricolazione che, a sua volta, deve trovarsi all’interno del territorio unionale al momento dell’utilizzo. In tal caso, il conducente nel momento dell’utilizzo deve dare prova dell’effettiva presenza all’interno del territorio doganale unionale del titolare dell’immatricolazione;
  • mezzo di trasporto locato da azienda estera proprietaria del veicolo per un periodo massimo di 8 giorni dalla stipula, il cui contratto deve essere esibito alla dogana all’ingresso nella Unione Europea;
  • l’utilizzo sistematico per motivi di lavoro per massimo un biennio previa autorizzazione dell’autorità doganale;
Inoltre, nei seguenti casi particolari sono previsti termini di utilizzo diversi per i veicoli immatricolati in un Paese extra UE o SEE e importato temporaneamente in Italia:
  • veicolo ad uso privato utilizzato da studente non residente può permanere nel territorio doganale dell’Unione Europea per tutta la durata del soggiorno per motivi di studio;
  • veicolo utilizzato da una persona non residente incaricata di effettuare una missione di durata determinata può permanere nel territorio doganale della Comunità per la durata del soggiorno necessario per lo svolgimento della missione
 
IMPORTAZIONE DEFINITIVA
L’importazione definitiva riguarda, in generale, le merci che provengono da Paesi extra UE  dichiarate alla dogana di arrivo per l’immissione in consumo in uno Stato dell’Unione Europea.
Si verifica nei seguenti casi:
  • a seguito del trasferimento di residenza del proprietario che si porta al seguito il veicolo immatricolato in Paese extra UE. In tale ipotesi il veicolo deve essere reimmatricolato entro un anno e devono essere adempiute le formalità doganali. Si ha l’esenzione dei diritti per coloro che trasferiscono la residenza dal Paese extra UE in Italia se hanno risieduto all’estero per 12 continuativi con possesso del veicolo da almeno 6 mesi;
  • per l’acquisto di veicolo da parte di un residente in Italia, munito di targa e documento provvisorio per le operazioni doganali. In tale ipotesi, se il rapporto è infra UE per il transito al confine è prevista la fattura di acquisto, mentre nei restanti casi è rilasciato un documento di transito, con l’itinerario prestabilito, per il tratto compreso tra il confine e la dogana di destinazione.
L’inosservanza delle suindicate prescrizioni doganali comporta l’applicazione dell’illecito di contrabbando ai sensi degli artt.216, 282, 292, 301 del TULD:
  • circolazione di veicolo munito di targa definitiva per il quale è stato omesso lo sdoganamento e non sono stati pagati i diritti doganali;
    • circolazione di veicolo munito di targa provvisoria in corso di validità con documento doganale di transito scaduto;
    • circolazione di veicolo munito di targa provvisoria in corso di validità con documento doganale di transito non scaduto, ma su itinerario diverso da quello stabilito;
    • circolazione di veicolo munito di targa provvisoria in corso di validità con documento doganale di transito non scaduto ma condotto da persona diversa da quella a cui è intestato.
Per la circolazione del veicolo sdoganato da oltre un anno munito di targa provvisoria in corso di validità senza aver provveduto all’immatricolazione in Italia si applica l’articolo 132 CDS.
Nell’ipotesi, invece, in cui il veicolo risulta munito di targa provvisoria scaduta di validità si configurano i seguenti illeciti doganali:
  • circolazione con documento doganale di transito scaduto;
  • circolazione con documento doganale di transito non scaduto, ma su itinerario diverso da quello stabilito;
    • circolazione con documento doganale di transito non scaduto ma condotto da persona diversa da quella a cui è intestato.
Per i mezzi di trasporto stradale ad uso commerciale immatricolati in un Paese extra UE l’esenzione del pagamento dei diritti di confine è prevista a condizione che sussistano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
  • il veicolo deve essere intestato a nome di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale unionale;
    • il veicolo deve essere utilizzato per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale unionale oppure da parte di una persona fisica stabilita nel territorio doganale unionale ed alle dipendenze del proprietario del mezzo di trasporto stesso a condizione che l’utilizzo privato sia previsto dal contratto di lavoro ed avvenga secondo le istruzioni emesse dal titolare dell’immatricolazione stessa.
In entrambi i casi, il mezzo non può permanere all’interno del territorio doganale unionale per un periodo superiore a quello strettamente necessario per l’effettuazione delle operazioni di trasporto.
​

Modifiche alle norme sulla circolazione stradale introdotte dalla Legge 9 novembre 2021 n.156

10/2/2022

 
La legge 9 novembre 2021, n.156, in vigore dal 10 novembre 2021, apporta molteplici cambiamenti alle norme sulla circolazione stradale.
In particolare, le modifiche riguardano:
  • Il codice della strada;
    • Art.1 Principi generali
    • Art.2 Definizione e classificazione delle strade
    • Art.3 Definizioni stradali e di traffico
    • Art.6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
    • Art.7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
    • Art.10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
    • Art.12 Espletamento dei servizi di polizia stradale
    • Art.15 Atti vietati
    • Art.23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli
    • Art.25 Attraversamento ed uso della sede stradale
    • Art.40 Segnali orizzontali
    • Art.50 Velocipedi
    • Art.52 Ciclomotori
    • Art.60 Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri
    • Art.61 Sagoma limite
    • Art.62 Massa limite
    • Art.68 Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
    • Art.80 Revisioni
    • Art.86 Servizio di piazza con autovetture, motocicli, e velocipedi con conducente o taxi
    • Art.100 targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
    • Art.105 Traino di macchine agricole
    • Art.110 Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole
    • Art.116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
    • Art.117 limitazioni nella guida
    • Art.121 Esame di idoneità
    • Art.122 Esercitazioni di guida
    • Art.126-bis Patente a punti
    • Art.138 Veicoli e conducenti delle forze armate
    • Art.142 Limiti di velocità
    • Art.147 comportamenti ai passaggi a livello
    • Art.158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
    • Art.171 Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
    • Art.173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
    • Art.175 Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
    • Art.177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze
    • Art.180 Possesso dei documenti di circolazione e di guida
    • Art.188 Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
    • Art.188-bis sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni
    • Art.191 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
    • Art.196 Principio di solidarietà
    • Art.203 Ricorso al Prefetto
    • Art.213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
    • Art.214 Fermo amministrativo del veicolo
    • Art.215-bis Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, dissequestrati e confiscati
  • La circolazione dei monopattini elettrici (Legge 27 dicembre 2019, n.160);
  • La targa prova (DPR 24 novembre 2001, n.474);
  • La qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali (c.d. CQC - DLG 21 novembre 2005, n.286)
  • I servizi automobilistici interregionali di competenza statale (servizi di linea di trasporto di persone - DLG 21 novembre 2005, n.285).

Nel dettaglio si elencano le principali disposizioni modificate:
Art.3 Definizioni stradali e di traffico
La modifica riguarda la sostituzione della definizione da “utente debole” in “utente vulnerabile”, allineandola così alla normativa europea (rispetto alla quale tuttavia non sono stati compresi i conducenti di ciclomotori e motocicli) e il termine “disabili in carrozzella” viene sostituito da “persone con disabilità”.
 
Art.6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
Viene stabilito che l’ente proprietario della strada, nello stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, può dettare una particolare disciplina anche in ragione della circostanza che tali porzioni stradali attraversano siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO.
 
Art.7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
Vengono ampliate le possibilità per i Sindaci di riservare spazi di sosta riservati mediante propria ordinanza. Oltre alle fattispecie precedentemente previste, la riserva di posti può essere ordinata anche per i veicoli:
  1. al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “PERMESSO ROSA”;
  2. elettrici;
  3. per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite. La nuova disposizione prevede che ora è possibile riservare spazi di sosta per tutti i veicoli (anche agli autocarri) per il carico e scarico solo delle merci;
  4. adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.
 
Art.10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
Viene sancito che per il rilascio delle autorizzazioni non trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.20 della legge 241/1990 relative all’istituto del “silenzio assenso”. In sostanza, non potrà mai considerarsi autorizzato un veicolo o trasporto eccezionale se non viene effettivamente rilasciata l’autorizzazione, neanche nel caso di mancata risposta dell’ente competente.
Viene altresì previsto l’emanazione di un decreto del MIMS attraverso il quale saranno elaborate delle linee guida con le quali, tra le altre cose, saranno stabilite le stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali con massa fino a 108 tonnellate eseguiti con complessi di veicoli a otto assi.
Si è prevista una particolare disciplina relativa alla validità delle autorizzazioni già rilasciate o da rilasciare. Per le autorizzazioni in corso di validità relative ai trasporti eccezionali con massa fino a 108 tonnellate, rilasciate fino al 20/12/2021, pertanto prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, trovano applicazione le disposizioni vigenti fino al 09/11/2021. Tali autorizzazioni si considerato valide al massimo fino alla data di entrata in vigore del citato DM e comunque non oltre il 30/04/2022.
Le autorizzazioni per i trasporti eccezionali per massa fino a 108 tonnellate non potranno più essere rilasciate fino all’emanazione del DM suindicato con il quale verranno disciplinate le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni stesse.
 
Art.12 Espletamento dei servizi di polizia stradale
Tra i soggetti che possono svolgere compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e compiti di tutela e controllo sull’uso delle strade, previo superamento di un esame di qualificazione, è stato aggiunto dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).
 
Art.15 Atti vietati
La sanzione è stata inasprita sia per chi insozza le strade o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento sia per chi getta cose dai veicoli in movimento.
 
Art.23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli
E’ stato introdotto il divieto di pubblicità che proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell’appartenenza etnica oppure discriminazioni con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche.
In caso di violazione, si è previsto che il trasgressore debba ottemperare alla diffida a rimuovere il cartello pubblicitario entro 5 giorni dalla ricezione della stessa. Nell’ipotesi di particolare gravità l’ente proprietario può disporre l’immediata rimozione della pubblicità abusiva.
È stata inoltre introdotta la possibilità di posizionare cartelli pubblicitari, previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada e con dimensioni massime di 40 cm per lato, al centro delle rotatorie nelle quali vi è un’area verde, da parte delle imprese o enti che svolgono a titolo gratuito attività di manutenzione dello spazio verde stesso.
 
Art.40 Segnali orizzontali
La disposizione è stata armonizzata con quanto previsto dall’art.191 relativamente all’obbligo di cedere la precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali anche quando i pedoni si accingono ad attraversare la strada.
 
Art.60 Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri
Sono riconosciuti veicoli d’epoca, oltre ai motoveicoli e gli autoveicoli, anche i ciclomotori e le macchine agricole.
Inoltre, sono riconosciute di interesse storico e collezionistico, oltre ai motoveicoli e gli autoveicoli, anche le macchine agricole la cui specifica disciplina è fissata dal DL 121/2021, secondo il quale, tali veicoli devono avere data di costruzione precedente di almeno di 40 anni da quella della richiesta di riconoscimento nella presente categoria.
 
Art.61 Sagoma limite
La lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati è portata da 16,50 metri a 18,75 e potranno essere immatricolati per la circolazione in ambito nazionale nel rispetto delle prescrizioni regolamentari da emanare.
Tale modifica ha riflesso anche sulle norme riguardanti la corretta sistemazione del carico sui veicoli di cui all’art.164 e quelle relative ai trasporti eccezionali di cui all’art.10 con la conseguenza che gli autoarticolati e gli autosnodati attualmente in circolazione potranno far sporgere longitudinalmente nella parte posteriore oggetti indivisibili, per 3/10 della lunghezza del veicolo, fino al raggiungimento del nuovo limite massimo fissato a mt.18,75, senza essere considerati trasporti eccezionali.
A seguito della nuovo assetto normativo, le autorizzazioni al trasporto eccezionale già rilasciate per autoarticolati con oggetti sporgenti posteriormente entro il nuovo limite di mt.18,75 non sono più efficaci.
Per l’incremento delle massime dimensioni degli autosnodati o filosnodati destinati al trasporto di persone in servizio di linea portate da 18 a 24 mt. sarà necessario l’individuazione da parte del MIMS di percorsi privilegiati in cui tali veicoli potranno circolare. La circolazione al di fuori di tali percorsi richiederà l’autorizzazione ai sensi dell’art.10 e, in caso di violazione, consentirà l’applicazione delle relative sanzioni amministrative.
 
Art.62 Massa limite
La massa complessiva a pieno carico di autobus o filobus a due assi non deve eccedere le 19,5 t.
 
Art.68 Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
La modifica prevede l’obbligo di mantenere funzionanti i dispositivi per le segnalazioni visive dei velocipedi da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati.
La violazione dell’art.68 si applicherà nel caso di mancanza dei dispositivi di segnalazione visiva, in ogni ora e condizione di visibilità, sia di giorno che di notte e nell’ipotesi di inefficienza di dispositivi di segnalazione visiva nelle ore notturne ed in ogni caso di scarsa visibilità, salvo in entrambi i casi che il velocipede sia impegnato in una competizione sportiva.
 
Art.80 Revisioni
La modifica prevede la facoltà di affidare in concessione a imprese di autoriparazione private anche le revisioni periodiche dei rimorchi e dei semirimorchi.
 
Art.86 Servizio di piazza con autovetture, motocicli, e velocipedi con conducente o taxi
La possibilità di effettuare il servizio di piazza viene estesa anche ai motocicli e velocipedi, previo aggiornamento delle specifiche disposizioni di settore di cui alla legge 21/1992 che attualmente prevedono la possibilità di effettuare servizio di taxi solo con autovetture o con motocarrozzette.
 
Art.100 targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
Per i motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada che prevedono tappe di trasferimento sulla strada viene introdotta una deroga all’obbligo di esporre la targa di immatricolazione. L’esenzione si applica esclusivamente:
  1. in favore dei soggetti che partecipano alla gara titolari di licenza rilasciata dalla Federazione Motoristica Italiana;
  2. nell’ambito della partecipazione del motoveicolo ad una competizione in fuoristrada;
  3. limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara indicati nel regolamento della manifestazione;
  4. con l’applicazione di una targa sostitutiva con fondo giallo, cifre e lettere nere, avente caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce. La collocazione deve garantire la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione.
Nell’ipotesi che non vengano rispettate le suindicate prescrizioni relative alle caratteristiche e alle modalità di collocazione della targa sostitutiva trova applicazione la sanzione di cui all’art.110 comma 13 mentre qualora manchi completamente sia la targa di immatricolazione che quella sostitutiva ovvero quest’ultima al di fuori dell’ambito applicativo della deroga si applicano le sanzioni previste dall’art.100 comma 11 o in alternativa quelle previste dall’art.102 per le violazioni relative ai casi di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di immatricolazione.
 
Art.105 Traino di macchine agricole
Per le macchine agricole complesse la lunghezza massima è stata portata da 16,50 a 18,75 mt. E’ stato introdotto che i convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, la lunghezza massima, possono circolare come trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione con validità di 2 anni ai sensi dell’art.104 comma 8. 
 
Art.110 Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole
Viene consentito ai privati proprietari di macchine agricole di ridotte dimensioni (trattrici o macchine semoventi aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 ton., e rimorchi agricoli aventi massa massima a pieno carico non superiore a 6 ton.), di immatricolarli a nome di colui che si dichiara proprietario anche se non è titolare di un’azienda agricola, forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agro meccaniche o locazione di macchine agricole.
L’uso di tali veicoli perciò non è limitato solo alle lavorazioni proprie delle predette aziende ma può essere esteso a tutte le esigenze del proprietario.
 
Art.116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
Viene stabilito che gli autisti del noleggio con conducente, per conseguire il certificato di abilitazione professionale di tipo KA o se del caso KB devono possedere l’attestazione di aver frequentato un corso di formazione di primo soccorso che può essere somministrato anche dalle autoscuole.
 
Art.117 limitazioni nella guida
Inserita un'ulteriore deroga alle limitazioni di guida per il primo anno di rilascio per i titolari di patente di categoria B (divieto di guidare autoveicoli – categorie M1 e N1 - aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e per gli autoveicoli di categoria M1, un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW) nel caso in cui gli stessi neopatentati siano accompagnati, durante la guida, da una persona seduta al suo fianco che abbia età non superiore a 65 anni, munita di patente B conseguita da almeno 10 anni o che abbia patente di categoria superiore BE, C1, C1E, CE, D1, D1E, D e DE, anche se conseguita da meno 10 anni.
In tal caso, l’accompagnatore assume le funzioni di istruttore ed è responsabile della condotta di guida del neopatentato. È richiesto che l'accompagnatore del neopatentato sia seduto a fianco del conducente neopatentato e sia in grado di intervenire prontamente sui comandi.
 
Art.122 Esercitazioni di guida
L’esercitazione alla guida senza istruttore a fianco è stata estesa oltre che per chi deve conseguire la patente di categoria A anche per chi deve conseguire la patente di categoria AM, A1 e A2, precisando che tale possibilità è prevista solo quando si utilizza un veicolo in cui non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona che funga da istruttore. In tal caso l’istruttore dovrà essere presente solo quando si utilizzano veicoli che hanno il sedile anteriore per il passeggero (quadricicli leggeri e tricicli adibiti al trasporto di cose).
È stato eliminato il divieto di eseguire l’esercitazione in luoghi poco frequentati, quando è consentito esercitarsi senza istruttore.
Ora per esercitarsi alla guida per conseguire la patente di categoria AM, A1, A2 e A, è possibile guidare senza istruttore, quando si usa un veicolo che non ha il posto anteriore per il passeggero, su qualsiasi strada ed in qualsiasi condizione di traffico.
La validità dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa) è stata estesa a 12 mesi, pertanto, tutte le autorizzazioni in corso di validità con scadenza a 6 mesi sono ampliate a 12 mesi.
 
Art.126-bis Patente a punti
La comunicazione dell’avvenuta decurtazione dei punti non sarà più fatta per posta dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ma si avrà per data attraverso la pubblicazione sul Portale dell’automobilista.
 
Art.138 Veicoli e conducenti delle forze armate
Di norma la larghezza dei rimorchi non può superare la larghezza massima della motrice solitamente indicata nelle righe descrittive alla pagina 3 della carta di circolazione/DU della motrice.
Con la modifica dell’art.138 si consente di derogare a tale limitazione stabilendo che i veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, della Regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Bolzano e Trento, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, possono agganciare rimorchi per il trasporto di cose aventi larghezza superiore a quella della motrice che li traina, nel rispetto dei limiti dimensionali massimi previsti dall’art.61 (2,55 mt.).
Durante la marcia il complesso veicolare dovrà garantire le condizioni di visibilità posteriore del conducente ed avere, perciò, idonei specchi laterali.
La nuova disposizione si riferisce solo ai rimorchi per trasporto di cose e rimane, pertanto, invariata la disciplina particolare relativa alla massima larghezza del rimorchio per i complessi formati da un autoveicolo ed un caravan o un rimorchio TATS (in tal caso la larghezza massima del rimorchio non può superare la larghezza della motrice + 70 cm arrotondata a 5 cm superiori, come indicato nell’etichetta autoadesiva relativa al gancio di traino della motrice).
Rimane altresì inalterata la disciplina della sporgenza del carico di cui all’art.164 CDS ovvero massimo 30 cm per lato dalle luci di posizione posteriori nel rispetto comunque dei limiti massimi dimensionali previsti dall’art.61.
 
Art.147 comportamenti ai passaggi a livello
Introdotta la possibilità di accertare da remoto le violazioni riguardanti i comportamenti da tenere ai passaggi a livello attraverso dispositivi di rilevamento automatico che devono essere omologati o approvati dal MIMS. Per i dispositivi installati dai gestori dell’infrastruttura ferroviaria, le violazioni possono essere accertate solo dagli organi di polizia stradale di cui all’art.12 CdS, tra cui anche il personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione che espleta funzioni ispettive o di vigilanza.
 
Art.158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
Con la modifica dell’art.158 si è disciplinato il divieto di sosta nei nuovi spazi riservati introdotti dalla modifica dell’art.7 CDS.
Innanzitutto si è differenziata la disciplina della sosta riservata ai veicoli elettrici da quella della sosta per la ricarica dei veicoli elettrici.
Nella prima ipotesi la sosta, la cui segnaletica può imporre limiti temporali di validità e di durata massima, o la fermata è vietata a tutti i veicoli diversi da quelli elettrici.
Nel secondo caso la sosta o la fermata è vietata sia per tutti i veicoli diversi da quelli elettrici che per quelli elettrici che non sono effettivamente in ricarica o che non hanno bisogno di ricarica (ibridi e plug-in). È prevista la sanzione anche per i veicoli elettrici che essendo collegati all’impianto di ricarica hanno completato tale operazione da più di 1 ora. Tale limitazione non trova applicazione se la ricarica è completata dalle ore 23 alle ore 7, consentendo ai veicoli elettrici di permanere sullo stallo di ricarica riservata in tale periodo senza necessità di spostare il veicolo. Tuttavia, negli stalli di sosta riservati ai punti di ricarica di potenza elevata di cui all’art.2, c.1 lett. e) del DLGS 257/2016, il veicolo che ha completato la ricarica deve essere in ogni caso rimosso entro 1 ora dal completamento dell’operazione anche se avvenuta nel periodo di tempo compreso tra le 23 e le 7.
La nuova disposizione vieta la fermata e la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico. Gli spazi di stazionamento degli scuolabus dovranno essere delimitati da idonea segnaletica orizzontale e dal segnale composito indicante la riserva di sosta.
Per la fermata dei mezzi destinati al servizio scolastico, diversamente da quanto previsto per la fermata degli autobus e filobus di linea per i quali ove gli spazi non sono delimitati da idonea segnaletica orizzontale la sosta è vietata ad una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 mt.), le sanzioni non sono applicabili se lo spazio di fermata non è stato oggetto di specifica delimitazione con adeguata segnaletica orizzontale, collocata in prossimità del segnale stradale indicante al fermata dello scuolabus.
Il posto riservato per la fermata dello scuolabus richiede obbligatoriamente anche l’individuazione degli orari in cui è operativo il servizio che corrispondono con quelli in cui è vietata la sosta.
Per tutte le tipologie dei nuovi divieti di sopra elencate sarà necessario un intervento regolamentare che individui le caratteristiche dei simboli che contraddistinguono tali spazi.
 
Art.171 Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
Con la modifica dell’art.171 il conducente risponde del mancato uso del casco da parte del passeggero in concorso con lo stesso a prescindere dall’età di quest’ultimo. Di conseguenza, qualora un passeggero, sia minorenne che maggiorenne, non indossa il casco protettivo, la sanzione dovrà essere contestata allo stesso e anche al conducente con separato verbale. Rimane invariata la disciplina dell’art.2 della legge 689/1981 che prevede l’impossibilità di assoggettare a sanzione amministrativa i minorenni.

Art.173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
Il divieto di fare uso, durante la marcia, degli apparecchi radiotelefonici viene esteso anche ad altri strumenti quali smartphone, computer portatili, notebook, tablet e qualsiasi altro dispositivo assimilabile a questi. Viene precisato che il divieto riguarda unicamente il caso in cui l’uso del dispositivo comporta l’allontanamento delle mani dal volante o se si rende necessario distogliere anche una sola mano dal volante.
 
Art.175 Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
Con la modifica dell’art.175, è vietata tra i veicoli a 2 ruote la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali ai mezzi elettrici con potenza inferiore a 11 KW.
Di conseguenza, i titolari di patente di categoria A1 (quindi anche i sedicenni) che guidano un veicolo con potenza uguale a 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/Kg (cosa esclusa per i veicoli con motore termico tenuto conto che il limite della cilindrata di 150 cc va oltre quello previsto per la categoria A1), possono circolare sulle predette strade.
Il nuovo limite non si applica alle motocarrozzette (motociclo con sidecar laterale) per le quali resta applicabile solo il limite di cilindrata di 150 cc se a motore termico. Tali veicoli, se a motore termico, possono circolare sulle suindicate strade se hanno potenza superiore a 4 Kw.
 
Art.180 Possesso dei documenti di circolazione e di guida
È previsto che per alcuni documenti di circolazione stradale di cui il conducente non è in possesso durante un controllo, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui all’art.180 CdS, non si dovrà chiedere la successiva esibizione del documento mancante qualora l’esistenza ed il contenuto dello stesso sia verificabile attraverso banche dati consultabili dagli organi di polizia stradale.
Qualora durante il controllo la verifica presso la banca dati non sia tecnicamente possibile, permane l’obbligo di esibire i documenti presso un Ufficio di Polizia e la circostanza deve essere riportata nel verbale di contestazione. Si elencano a titolo esemplificativo i documenti consultabili mediante la banca dati del MIMS:
  • patente di guida, autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa), certificato di abilitazione professionale CAP, certificato di formazione professionale per il trasporto di materiali pericolosi CFP;
  • carta di circolazione, certificato di circolazione dei ciclomotori, autorizzazione alla circolazione di prova;
  • certificato di assicurazione;
  • licenza per trasporto merci in conto proprio.
 
Art.188 Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
Viene introdotta la possibilità di fruire gratuitamente degli stalli di sosta a pagamento a favore dei titolari di CUDE (contrassegno unificato disabili europeo), qualora gli spazi a questi riservati non siano disponibili o occupati. Quindi, in una zona in cui non sono disponibili stalli di sosta per i disabili, sarà possibile sostare gratuitamente esponendo il contrassegno. Se invece gli stalli per i disabili sono presenti, solo se al momento dell’inizio della sosta sono occupati da altri veicoli, e non per tutta la durata della stessa, sarà possibile fruire gratuitamente degli spazi a pagamento
 
Art.188-bis sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni
Il nuovo articolo disciplina la sosta dei veicoli per i titolari di permesso rosa, la cui applicazione è subordinata ad un intervento regolamentare che definisca le modalità di rilascio e le caratteristiche.
 
Art.191 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
La modifica all’art.191 ridisegna la disciplina relativa alla precedenza da cedere ai pedoni che attraversano la sede stradale in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.
Si è previsto che i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza rallentando e fermandosi in ogni caso, ai pedoni che si trovano già sugli attraversamenti pedonali. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui il pedone non stia attraversando sulle strisce ma in prossimità delle stesse.
Pertanto, al pedone che attraversa la sede stradale fuori dalle strisce ma nelle immediate vicinanze delle stesse, si dovrà cedere la precedenza rallentando e fermandosi. Tuttavia, il pedone che ha l’obbligo di attraversare la strada servendosi delle strisce, potrà essere sanzionato ai sensi dell’art.190.
L’altra ipotesi disciplina la precedenza al pedone in caso di svolta a destra e in particolare quando è presente un semaforo che dà la possibilità al pedone di attraversare e contemporaneamente al veicolo di svoltare a destra per immettersi sulla strada in cui il pedone sta attraversando. Anche in questo caso viene imposto al conducente l’obbligo di rallentare e fermarsi di fronte al pedone che attraversa. Analogamente, tale obbligo è previsto pure quando il pedone si trova nella immediata prossimità delle strisce pedonali e non attraversa su di esse.
In entrambi i casi, se il conducente non rallenta e non si ferma trovano applicazione le sanzioni previste dall’art.191 con decurtazione di 8 punti dalla patente.
Si applicano invece le sanzioni degli artt.40 e 146 CDS, con decurtazione di 2 punti dalla patente, nel caso in cui il conducente che si approssima ad un attraversamento pedonale non si ferma per consentire al pedone di attraversare quando questi ha appena iniziato l’attraversamento, senza averlo impegnato in situazione di pericolo rispetto ai veicoli che sopraggiungono, ovvero, pur non avendo ancora impegnato l’attraversamento, è fermo sul bordo della strada in corrispondenza di esso, manifestando inequivocabilmente l’intenzione di attraversare.
 
Art.196 Principio di solidarietà
Viene definitivamente chiarito che nell’ipotesi di locazione senza conducente ai sensi dell’art.84 CdS, l’unico obbligato in solido con l’autore della violazione è il locatario ed il proprietario non può essere chiamato in causa.
 
Art.203 Ricorso al Prefetto
La modifica normativa formalizza un prassi già adottata dal Ministero dell’Interno ovvero la possibilità di trasmissione per posta elettronica certificata dei ricorsi al Prefetto in attuazione delle disposizioni previste dall’art.203 CdS e art.48 del DGLS n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
 
Art.213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
La modifica normativa disciplina la procedura di avviso al proprietario del veicolo nel caso in cui il sequestro sia effettuato in sua assenza e del trasgressore. Si prevede la necessità di avvisare direttamente il proprietario del mezzo dell’avvenuto sequestro finalizzato alla confisca dello stesso, allo scopo di consentire a questi di assumere la custodia, evitando le relative spese ed il trasferimento del veicolo in proprietà al custode acquirente. In tal caso, si procede alla notifica del verbale di contestazione unitamente a quello di sequestro del veicolo contenente l’avviso di assumere la custodia entro 5 giorni. Contestualmente, si attiva la procedura che prevede la pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ove è avvenuto l’accertamento della violazione, dell’avviso dell’avvenuto sequestro con affidamento al custode acquirente. La procedura illustrata deve essere applicata anche nelle province in cui è assente il custode acquirente ed i veicoli sequestrati sono affidati in custodia alle depositerie di cui al DPR n.571/1982.
Se la notifica del verbale di sequestro contenente l’avviso ad assumere la custodia entro 5 giorni non è andata a buon fine per difficoltà oggettive quali per irreperibilità del destinatario, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, si comunicherà tempestivamente alla Prefettura competente per l’avvio della procedura di alienazione che si differenzia in relazione al soggetto a cui il veicolo è stato affidato:
  • se consegnato al custode acquirente, la Prefettura provvederà alla pubblicazione sul proprio sito e, decorsi 5 giorni senza che il proprietario ne abbia assunto la custodia, il veicolo è trasferito in proprietà al custode acquirente;
  • se dato in custodia al deposito di cui al DPR n.571/1982, la Prefettura attiverà la procedura di cui all’art.215-bis CdS con il censimento semestrale.
Rimane invariata la procedura relativa alla pubblicazione dell’avviso di ritiro attraverso il sito istituzionale della Prefettura competente nel caso in cui il sequestro del veicolo sia attuato alla presenza del trasgressore.
Si introduce l’obbligo, da parte degli organi di polizia stradale, di comunicare l’avvenuto sequestro amministrativo all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile, al fine dell’annotazione al PRA nei propri registri. Analoga comunicazione dovrà essere inviata in caso di dissequestro.
  
Art.214 Fermo amministrativo del veicolo
Le procedure introdotte nell’art.213, comma 5 CdS concernenti il contenuto della comunicazione pubblicata sul sito della Prefettura, nonché le modalità di notifica del verbale di sequestro con l’affissione all’albo pretorio del Comune, riguardano anche il fermo amministrativo.
Tuttavia, diversamente da quanto previsto dall’art.213 CdS, non si procederà all’annotazione al PRA del fermo amministrativo.
 
La circolazione dei monopattini elettrici (Legge 27 dicembre 2019, n.160)
È stata completamente riscritta la disciplina riguardante la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, ponendoli nel contempo al di fuori dalla sperimentazione dei dispositivi di micromobilità individuale.
In particolare, viene confermato che i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi (con l’applicazione degli artt.50, 68 e 182 CDS) in relazione a tutto ciò che non è previsto dalla nuova normativa.
Tra i requisiti che i monopattini elettrici devono avere si segnala l’obbligo di un regolatore di velocità in funzione dei nuovi limiti e la marcatura CE prevista dalla direttiva n.2006/42/CE. Viene ribadito che gli stessi devono essere equipaggiati con un motore di potenza massima continua non superiore a 500 w e non possono disporre di un posto a sedere.
La circolazione dei monopattini a motore con requisiti diversi da quelli indicati dalla nuova disciplina comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, ma anche accessoria con l’obbligo in ogni caso della confisca se a motore termico o elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.
Viene introdotto dal 1° luglio 2022 l’obbligo per i monopattini elettrici commercializzati in Italia di essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per quelli già in circolazione prima di tale termine, dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2024, la cui violazione è al momento priva di sanzione in quanto non rientranti tra i requisiti essenziali per la circolazione.
Fissati i nuovi limiti di velocità in 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali e in 20 km/h in tutti gli altri casi.
Relativamente all’impiego del giubbotto o delle bretelle ad alta visibilità, si sottolinea che diversamente dal passato, l’obbligo di indossarlo è imposto solo nelle ore notturne, anche nei centri abitati, e non più nei casi di scarsa visibilità nelle ore diurne.
Viene ribadito che l’uso del casco protettivo è obbligatorio solo per i conducenti minorenni e deve essere dichiarato dal costruttore conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
Nella regolamentazione della sosta viene ribadito il divieto di sosta sui marciapiedi, salvo che negli spazi o nelle aree individuate dai comuni, garantendo adeguata capillarità. Per tale violazione è stata introdotta una sanzione specifica, meno grave di quella dell’art.158 CDS, con la quale è stata esclusa la rimozione forzata dei veicoli prevista dall’art.159 CDS. Viene, invece stabilito che, in deroga alle disposizioni generali del CDS, ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è consentito la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione elettrica sui marciapiedi ove è consentita esclusivamente la conduzione a mano e circolare contromano salvi nelle strade con doppio senso ciclabile. La violazione di tali divieti, comporta l’applicazione di una sanzione specifica posta all’interno della disciplina speciale dedicata ai monopattini, escludendo le sanzioni più gravi previste dal CDS per la circolazione contromano e sui marciapiedi che, invece, si applicano agli altri velocipedi.
Per i servizi di noleggio dei monopattini elettrici viene ribadito che possono essere attivati esclusivamente con delibera della Giunta comunale nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione, l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso, le modalità di sosta e le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.
Introdotto l’obbligo per gli operatori di noleggio di monopattini elettrici di richiedere l’acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si deduca la posizione dello stesso nella pubblica via. Gli stessi operatori sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull’uso corretto del monopattino elettrico e inserendone le regole nelle applicazioni informatiche per il noleggio.
Estesa la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica a tutti i luoghi ove possono circolare i velocipedi, compresa quindi la circolazione sulle strade extraurbane. Ovviamente non potranno circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali elencate dall’art.175 CDS o in presenza di apposito segnale stradale con il quale l’ente proprietario della strada adotta un divieto generale di circolazione per tutti i velocipedi.  
 
La circolazione di prova
Con la modifica normativa al DPR 474/2001 si introduce la possibilità di utilizzare la targa prova anche sui veicoli già immatricolati e sui veicoli non revisionati, prevedendo, altresì, che ai fini della circolazione la copertura assicurativa è garantita dall’assicurazione della targa prova. Inoltre, si prevede l’aggiornamento della specifica disciplina al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in relazione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti.
 
La carta di qualificazione del conducente (CQC)
La modifica alla disciplina riguardante la formazione dei conducenti professionali introduce l’obbligo della CQC solo per i conducenti adibiti al trasporto di cose e passeggeri, escludendo i conducenti delle altre categorie di veicoli (ad es. quelli immatricolati ad uso speciale che non sono atti al carico quali autogrù, raccolta rifiuti, ecc.) che non effettuato attività di trasporto. Se invece gli altri veicoli, compresi quelli ad uso speciale, sono utilizzati per il trasporto di cose proprie o in conto proprio, sussiste l’obbligo della qualificazione salvo le deroghe contemplate dall’art.16 del DLG 286/2005.
Viene inoltre consentito alle imprese italiane, di impiegare nell’attività di autotrasporto anche conducenti extracomunitari muniti di patente e di attestato del conducente (previsto dal Reg.1072/2009) o di CQC rilasciata da uno stato membro dell’UE.

Servizi automobilisti interregionale
La modifica alla specifica disciplina DLG 285/2005 riguardante i servizi automobilistici interregionali di competenza statale, ha stabilito che la copia dell’autorizzazione al servizio di linea di trasporto di persone rilasciata dal MIMS, da esibire agli organi di polizia stradale, può anche essere in formato digitale generato da un’applicazione informatica gestita dallo stesso Ministero. In attesa della definizione delle procedure informatiche di accesso alla citata applicazione, rimane l’obbligo di esibire la copia dell’autorizzazione in formato cartaceo.
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