Con circolare n.300/STRAD/1/0000038917 del 22/11/2022 il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni in ordine all'applicazione delle sanzioni di cui all'art.214, comma 8 del CdS nel caso di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell'art.86 del DPR 602/1973.
In particolare, a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione con sentenza n.16787 del 24/05/2022, è stato precisato che in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale nei confronti del conducente dovrà essere applicata la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 214, comma 8 del Codice della Strada senza, tuttavia, applicare le sanzioni accessorie della revoca della patente e alienazione del veicolo. In mancanza dell'applicazione della confisca del veicolo è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione. La Legge 5 Agosto 2022 n.108, in vigore dal 6 agosto 2022, ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 68/2022 apportando ulteriori modifiche al Codice della Strada, tra le quali si illustrano di seguito le più significative:
Art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati La modifica prevede che le tipologie di comuni che possono subordinare l’ingresso nelle ZTL al pagamento di una somma dovranno essere individuate con un decreto del MIMS. Art. 61 Sagoma limite Con la modifica si prevede la possibilità che i veicoli, sia isolati sia complessi, equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici, possano essere superare la lunghezza totale prevista dal medesimo articolo 61. Tali cabine allungate o dispositivi aerodinamici, che possono essere installati contemporaneamente sullo stesso veicolo, devono rispondere ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea. Per le cabine allungate l'aumento delle dimensioni è compreso nei requisiti di omologazione riferito al veicolo e sono indicati sulla carta di circolazione. Per i dispositivi aerodinamici non occorre l'aggiornamento della carta di circolazione/DU e possono essere installati sul veicolo a condizione che rispettino le prescrizioni previste dal Regolamento (UE) 535/2021. Questi dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi quando è a rischio la sicurezza stradale o in presenza di utenti vulnerabili se la strada ha un limite di velocità uguale o inferiore a 50 km/h. Art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore Attraverso la modifica si estende la possibilità di conseguire la carta di qualificazione del conducente (CQC) anche ai titolari di patente speciale delle categorie C1E, CE, D1, D1E, D e DE. Introdotta l'eventualità per i titolari di patente di categoria B, conseguita da almeno 2 anni, di condurre veicoli isolati adibiti al trasporto merci con massa fino a 4250 kg alimentati con combustibili alternativi. Art. 117 Limitazioni nella guida Con la modifica si stabilisce che i veicoli elettrici o ibridi plug-in possono essere condotti durante il primo anno dal conseguimento della patente di categoria B rispettando il solo limite di potenza specifica riferita alla tara pari a 65 kw/t e non anche quello generico del limite di potenza massima pari a 70 kW previsto per i veicoli della categoria M1 che trova applicazione solo per i veicoli con motore termico. Art.123 Autoscuole Attraverso la modifica si prevede la possibilità, a determinate condizioni stabilite dall'art.7 Direttiva 126/2006 e All.VI, di conseguire la patente di categoria A2 o A senza sostenere gli esami di guida. Per l’avvio dell’attività di autoscuola prevista la presentazione di una SCIA al SUAP. Art. 126 Durata e conferma della validità della patente di guida Previsto che il soggetto che guida un veicolo con patente sospesa da oltre 5 anni, oltre al certificato medico di rinnovo, deve essere in possesso della ricevuta rilasciata di presentazione dell’esperimento di guida per condurre veicoli fino al giorno fissato per la prova. Qualora l'interessato non si presenti il giorno dell'esperimento di guida è prevista la sospensione della patente fino all'esito di un ulteriore esperimento di guida che può effettuarsi solo su richiesta dell'interessato. La sospensione non richiede l'emanazione di un decreto ma è direttamente efficace dal giorno successivo a quello fissato per la prova. In tal caso troverà applicazione la sanzione dell'articolo 128, comma 2 CdS. Nell'ipotesi di mancato superamento dell'esperimento di guida è prevista la revoca della patente per la quale è necessaria l'emanazione del relativo provvedimento da parte della Motorizzazione. Nelle more della notificazione del provvedimento di revoca il soggetto risponderà della violazione di cui all'art.126 CdS, mentre nel caso in cui sia già stato notificato troverà applicazione la sanzione di cui all'art.116 CdS. Art.167 Trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi Ridisegnata la disciplina relativa alla verifica della massa dei veicoli a motore e rimorchi adibiti al trasporto di cose. Rispetto alla precedente formulazione della norma, ai fini del calcolo della massa di un veicolo, non dovrà più essere applicata la franchigia del 5% rispetto al peso massimo autorizzato nella carta di circolazione, ma una tolleranza alla misurazione eseguita con uno strumento di pesatura. Tale tolleranza si applicherà riducendo del 5% la risultanza dello strumento di misura se è di tipo statico mentre del 10% se è di tipo dinamico. In caso di accertamento della massa attraverso la verifica dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni di legge dovrà essere applicata una tolleranza del 5% al valore rilevato dalla lettura dei predetti documenti. I veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, che hanno massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, possono circolare con un'eccedenza di peso fissa di una tonnellata. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, la franchigia di 1 tonnellata va applicata sul valore di peso ottenuto a seguito della tolleranza. Per gli analoghi veicoli ma di massa complessiva non superiore a 10 tonnellate, per i quali le sanzioni si applicano in ragione dell'eccedenza calcolata sul valore percentuale, l'eccedenza di peso ammissibile rispetto a quella indicata nella carta di circolazione è stata ridotta dal 15% al 10%. Anche in tale caso la franchigia del 10% va applicata sul valore di peso ottenuto a seguito della tolleranza. Anche per l'eccedenza di peso dei veicoli complessi (autotreni e autoarticolati) è prevista l'applicazione della tolleranza del 5% o del 10%. L'eccedenza di peso oltre la quale è prevista la riduzione del carico per la prosecuzione del viaggio è stata ridotta dal 10% al 5%. In tal caso, il calcolo della percentuale di eccedenza di peso rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione, è riferito al peso accertato dopo aver applicato la tolleranza del 5% o del 10%. Art. 198-bis Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni Con l'art.198 bis il legislatore ha introdotto un correttivo all'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni in presenza di ripetute violazioni riguardanti alcune norme tecniche o amministrative che disciplinano le condizioni per l'immissione in circolazione dei veicoli. La norma, in presenza di determinate condizioni, considera un unico illecito amministrativo tutte le violazioni dello stesso tipo, riguardanti la mancanza di requisiti tecnici o amministrativi per la circolazione di un veicolo, anche se commessi in tempi diversi, applicando un'unica sanzione di importo pari al triplo di quella prevista per la violazione oggetto di assorbimento. Le violazioni oggetto di unificazione, assolutamente identiche tra loro, possono essere state accertate anche da diversi organi di polizia. Nell'ambito di applicazione della nuova disposizione possono essere comprese solo le violazioni di quelle disposizioni che riguardano i requisiti tecnici o amministrativi richiesti per l'immissione in circolazione del veicolo stesso. Per requisiti tecnici sono da ritenersi comprese tutte le disposizioni contenute negli artt. 71, 72, 74, 78, 79, 80 e 176/18 CdS. Sono ricomprese nei requisiti amministrativi le norme che riguardano i presupposti per l'idoneità alla circolazione sulle strade quali l'omologazione (artt.74 e 75), il possesso dei titoli giuridici specifici richiesti per l'immatricolazione di alcuni veicoli (artt.84, 85, 87, 88), l'immatricolazione ed il possesso di valida carta di circolazione o certificato di circolazione (artt.93 e 97), la targa (artt. 97 e 100), l'assicurazione obbligatoria (art.193) e quelle concernenti le limitazioni per l'applicazione di sanzioni accessorie (artt.213, 215, 216 e 217). Occorre specificare che l'unificazione degli illeciti trova concreta applicazione solo per alcune delle violazioni sopraindicate quali quelle relative all'art.193 (assicurazione obbligatoria), agli artt.80 o 176/18 (revisione) e all'art.213/8 (circolazione con veicolo sottoposto a sequestro) per le quali è possibile l'accertamento senza contestazione immediata, mentre per le altre violazioni attualmente non sono ipotizzabili accertamenti reiterati in assenza della contestazione immediata. L'unificazione degli illeciti, che presuppone la commissione di più violazioni anche in tempi e luoghi diversi, si interrompe in occasione della notificazione o della contestazione immediata di una delle violazioni. Nel dettaglio:
L'applicazione dell'art.198-bis non incide sull'esecuzione delle sanzioni accessorie o delle misure cautelari eventualmente previste per l'illecito principale, mentre il pagamento della sanzione maggiorata e delle eventuali spese di accertamento e notificazione, che danno luogo all'unificazione con conseguente archiviazione degli illeciti unificati, comporta l'inapplicabilità delle sanzioni accessorie connessi a quest'ultimi. Il pagamento deve essere effettuato entro 100 giorni dalla contestazione immediata o notificazione del verbale per l'illecito principale. Nessun provento è, invece, dovuto agli organi di polizia che hanno accertato gli altri illeciti unificati, fatte salve le spese di accertamento e notificazione se previste. Il pagamento della sanzione maggiorata nei termini previsti determina l'estinzione degli altri illeciti a condizione che l'interessato presenti istanza di archiviazione degli illeciti unificati entro il termine di 120 giorni dalla prima notificazione o contestazione immediata del verbale per l'illecito principale. In assenza dell'istanza o quando questa è stata presentata oltre il termine indicato, i verbali notificati seguono il loro iter ordinario. La medesima istanza di archiviazione deve essere presentata dall'interessato all'organo di polizia che ha accertato la violazione assorbita sempre entro il termine di 120 giorni dalla notificazione o contestazione dell'illecito principale, allegando la prova del versamento della sanzione maggiorata per l'illecito principale e delle spese di accertamento e notificazione, copia dei verbali relativi a ciascuno degli illeciti con l'indicazione della data di notificazione e prova del versamento delle spese di accertamento e notificazione del verbale o dei verbali dei quali si chiede l'archiviazione. L'archiviazione è disposta direttamente dal responsabile dell'Ufficio che ha accertato le violazioni assorbite e non dovrà, perciò, chiedere l'archiviazione al Prefetto. In ogni caso il responsabile dell'ufficio deve adottare un provvedimento amministrativo per l'archiviazione il quale deve essere comunicato all'interessato. Qualora l'istanza sia presentata tardivamente ovvero il pagamento della sanzione sia di importo insufficiente rispetto a quanto previsto dall'art.198-bis, il responsabile dell'Ufficio deve adottare un provvedimento di rigetto della richiesta che deve essere comunicato all'interessato. Avverso il provvedimento di archiviazione o di rigetto è ammesso ricorso al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Art. 203 Ricorso al Prefetto Attraverso la modifica si introduce la possibilità di riscuotere le somme di sanzioni non pagate entro 5 anni per violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero, quando non è stato possibile procedere all'iscrizione a ruolo o riscuotere le somme in altro modo. In questi casi, il conducente che viene trovato alla guida del medesimo veicolo è obbligato al pagamento della somma dovuta con l'applicazione delle procedure previste dall'art.207 CdS. L'applicabilità della norma è, tuttavia, subordinata all'emanazione di un decreto attuativo interministeriale che stabilisca le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti cui spettano i proventi delle sanzioni. Documento unico non valido ai fini della circolazione di veicolo sprovvisto della targa prova22/3/2022
Con circolare prot. 300/A/1826/21/106/16 del 1° marzo 2021, il Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale ha fornito chiarimenti in ordine al rilascio del documento unico recante l’indicazione che il documento non è valido ai fini della circolazione.
Viene specificato che la circolazione di questi veicoli provvisti del predetto documento è consentita solo per finalità di prova connessa alla vendita e, di conseguenza, in queste circostanze dovrebbero utilizzare l’autorizzazione alla circolazione di prova di cui al DPR 474/2001 con l’apposizione della relativa targa. In caso di circolazione di un veicolo munito del documento di circolazione non valido ai fini della circolazione, non ritenendosi applicabile nessuna sanzione del Codice della Strada, l’unica ipotesi che trova applicazione è riconducibile alla circostanza che l’operatore commerciale che richiede la mini voltura si avvale dei benefici fiscali previsti dall’art.56, comma 6 del D.Lgs.446/1997 e inoltre dell’esenzione del pagamento della tassa automobilistica In tal caso, qualora il conducente esibisca il documento unico sopraindicato ma sprovvisto della targa prova, verificata la regolare copertura assicurativa e revisione periodica, l’organo di polizia procederà alla segnalazione indirizzata alla Provincia per il recupero dell’imposta provinciale di iscrizione dei veicoli richieste al PRA nonché alla Regione per l’attività di riscossione e applicazione delle sanzioni per il mancato pagamento della tassa automobilistica (ad eccezione delle Regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia la cui competenza è demandata all’Agenzia delle Entrate). La citata disciplina è stata introdotta nell'ordinamento comunitario dalla Direttiva 2003/59, da ultimo modificata dalla direttiva 2018/645.
Il legislatore nazionale vi ha dato attuazione con il D.Lgs. 286/2005, modificato, tra l'altro, dal D.Lgs. 2/2013 per coordinarlo con la nuova disciplina delle patenti di guida introdotta dalla Direttiva 2006/126 e da ultimo dal D.Lgs. 50/2020, recante attuazione della Direttiva 2018/645. Infine, le disposizioni di cui all'articolo 14 (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti) e 22 (Codice unionale) del D.Lgs 286/2005 sono state recentemente modificate dal DL 121/2021. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 50/2020, che tra l'altro hanno riguardato parziali modifiche ai programmi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, si è emanato il DM 311/2021 del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile recante "Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59, come modificata dalla direttiva 2018/645. Esso è destinato a sostituire gradualmente, secondo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, il DM del 20 settembre 2013 attinente alle stesse materie. Le principali modifiche intervenute nella disciplina del D.Lgs. 286/2005 riguardano:
CAMPO DI APPLICAZIONE Il DL 121/2021, ha nuovamente modificato il testo dell'articolo 14 del D.Lgs. 286/2005 che quindi ora stabilisce che l'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica. Rispetto al testo vigente con il D.Lgs. 50/2020, la modifica riguardante l'inserimento dei veicoli "adibiti al trasporto di cose e di passeggeri" ha nuovamente allineato la disposizione in questione alle previsioni di cui all'art.1 della Direttiva 2018/645, prevedendo che un'attività di guida, svolta su veicoli per i quali è richiesta una patente di categoria cd. "superiore", richieda la qualificazione CQC solo se rientra nell'esercizio di un'attività di trasporto di cose o passeggeri. Da ciò consegue che il campo di applicazione, ad eccezione delle deroghe previste dall'art.16 del D.Lgs. 286/2005, non è più esteso alla semplice guida di veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, ma occorre anche che i veicoli siano adibiti ad un'attività di trasporto. Ne deriva che non è più soggetto alla disciplina CQC il conducente di veicoli la cui guida, pur richiedendo il possesso di una patente di categoria superiore, non è qualificabile come "attività di trasporto", mentre l'obbligo della qualificazione iniziale e della formazione periodica riguarda non solo l'attività di trasporto professionale, ma anche l'attività di trasporto in conto proprio, essendo questa sicuramente definibile come "attività di trasporto di cose o passeggeri". DEROGHE L'articolo 16 del D.Lgs. 286/2005 esclude dall'ambito di applicazione della disciplina della CQC i conducenti che si trovano alla guida dei seguenti veicoli:
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE PER COMPROVARE CHE LA GUIDA NON COSTITUISCE L'ATTIVITA' PRINCIPALE DEL CONDUCENTE Attualmente, le norme in vigore non prevedono nessun obbligo sulla documentazione da esibire agli organi di polizia stradale durante i controlli per comprovare che la guida non costituisca l'attività principale del conducente e, pertanto, qualsiasi documento può essere ritenuto valido. Tuttavia, al fine di valutare l'attività principale del conducente e verificare quanto incida temporalmente l'attività di guida rispetto all'orario di lavoro complessivamente prestato, è previsto per gli operatori di polizia di eseguire un riscontro nella memoria di massa del tachigrafo, qualora il veicolo ne sia dotato, per verificare se l'attività di guida svolta dal conducente nel corso di un mese lavorativo sia superiore al 30% rispetto all'orario di lavoro complessivo. Il mese da prendere in considerazione per la verifica è quello solare. In ogni caso, l'organo di polizia stradale ha la facoltà di richiedere all'impresa, ai sensi dell'art. 180, comma 8, del CdS, i dati dell'attività di guida svolta dal suo dipendente. PRECISAZIONI SUI TRASPORTI COMMERCIALI EFFETTUATI IN CONTO PROPRIO In relazione alla deroga per i conducenti dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali prevista dall'art. 16, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 286/2005, la stessa non può essere applicata tout court al trasporto in conto proprio in quanto, per definizione, si tratta sempre di un trasporto commerciale per le finalità dell'impresa. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui la circolazione del veicolo non abbia in sé finalità di trasporto commerciale ma lo spostamento del veicolo stesso sia comunque funzionale all'attività dell'impresa. Nella deroga, invece, rientra la guida di veicoli appartenenti o nella disponibilità di soggetti che non svolgono attività commerciale, quindi, senza scopo di lucro, e che non preveda la remunerazione diretta o indiretta dell'attività di trasporto effettuato. Per la deroga relativa al trasporto di materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente, indicata all'art.16, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 286/2005, trova applicazione al trasporto in conto proprio soltanto con la contemporanea presenza di due specifiche condizioni:
Per quanto riguarda il trasporto di attrezzature eseguito con veicoli immatricolati per uso speciale, pur essendo veicoli che per caratteristiche non sono destinati al trasporto di merci o passeggeri, la deroga trova applicazione in tutti i casi in cui il conducente utilizzi le speciali attrezzature di cui il mezzo è dotato, o nel caso in cui sul mezzo siano trasportati materiali o cose da impiegare per il ciclo operativo o uso delle attrezzature di cui il veicolo è dotato, sempreché, le stesse siano utilizzate dal conducente. La deroga, invece, non potrà essere applicata nel caso in cui il conducente del mezzo speciale esegua la sola attività di guida senza essere impiegato nell'uso delle attrezzature di cui è dotato il veicolo o del materiale trasportato che sia funzionale al ciclo operativo o alla destinazione d' uso delle attrezzature stesse. Relativamente alla deroga del trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale, sancita dall'art.16, comma 2, lettera c) del d.lgs. 286/2005, la stessa si concretizza solo con la contemporanea presenza di tre specifiche condizioni:
CODICE UNIONALE Il legislatore italiano ha previsto che la qualificazione è comprovata dai conducenti titolari di patente di guida italiana attraverso la cd. patente-CQC, ovvero, una patente nella quale, in corrispondenza della categoria di patente presupposta dall'abilitazione CQC posseduta, è apposto il codice unionale "95" seguito dalla data di scadenza della qualificazione stessa. Diversamente, il conducente titolare di patente rilasciata da Stato extra UE o extra SEE che dipenda da un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, deve comprovare l'assolvimento degli obblighi della qualificazione iniziale e della formazione periodica:
Il Ministero dell’Interno con circolare del 14 Ottobre 2021 ha fornito chiarimenti sulla contestazione delle violazioni in materia di eccesso di velocità di cui all’art.142 CdS attraverso le registrazioni del tachigrafo, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia emanata il 9 Settembre 2021 che ha affermato il principio secondo il quale le infrazioni in materia di tachigrafo commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state accertate, non possono essere contestate dalle Autorità di quest’ultimo Paese.
Viene, pertanto, precisato che la contestazione delle violazioni di cui all’art.142 CdS, accertate attraverso l’esame dei dati memorizzati sulla memoria di massa del dispositivo o sulla carta del conducente, deve limitarsi a quelle per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano. Nell’allegata scheda illustrativa alla circolare ministeriale sono indicate le modalità di acquisizione dei dati della velocità del tachigrafo con le quali deve procedersi all’accertamento delle infrazioni di cui all’art. 142 CdS. Nel dettaglio, viene precisato che:
Il Ministero dell’Interno, con circolare 300/A/9434/19/109/12/3/4/1 del 6 novembre 2019, ha fornito disposizioni operative relative all'applicazione delle norme sui dispositivi antiabbandono.
In particolare, ha precisato che i dispositivi:
Con circolare prot.300/A/4524/21/108/16 del 10 maggio 2021, il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti in ordine all'esenzione dall'utilizzo del tachigrafo per documentare i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo di cui al Regolamento (CE) 561/2006, quando si eseguono trasporti con veicoli impiegati per il trasporto del latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale.
Al riguardo, ha precisato che l'esenzione non riguarda tutte le ipotesi di veicoli utilizzati per il trasporto del latte, ma soltanto quella in cui il trasporto viene eseguito da e per le fattorie di produzione ai luoghi di lavorazione e non, ad esempio, per il trasporto del latte già lavorato presso i luoghi di vendita. L'esenzione si applica anche alla fase del trasporto relativa alla riconsegna dei contenitori vuoti alle fattorie di produzione dopo che il latte è stato consegnato presso i luoghi di lavorazione nonché al veicolo cisterna che viaggia scarico dopo aver consegnato presso i luoghi di lavorazione il latte precedentemente raccolto dalle fattorie di produzione. Non può considerarsi esentato, invece, il veicolo che dopo aver consegnato il latte presso i luoghi di lavorazione, non facendo rientro presso la propria sede, fatta salva la possibilità di trasportare prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale, inizia un viaggio per eseguire un trasporto con finalità diverse da quelle descritte. Il Ministero dell’Interno, con circolare prot.300/A/3672/21/111/20/3 del 21 aprile 2021, ha precisato che il conducente può guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale anche nelle more del rilascio della carta del conducente, dopo averne richiesto il rilascio alla Camera di Commercio.
In tal caso, come previsto per il danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica, il conducente ha l’obbligo di documentare l'attività di guida utilizzando la procedura di registrazione manuale descritta nell'art. 35, paragrafo 2 del Regolamento 165/2014. In caso di controllo da parte di organi di polizia stradale, oltre all'esibizione delle registrazioni manuali, il conducente dovrà esibire anche la ricevuta della richiesta di rilascio della carta alla Camera di Commercio. L'art. 26 del Regolamento (UE) 165/2014 del 4 febbraio 2014 stabilisce che la carta del conducente deve essere rilasciata entro un mese dalla ricezione della richiesta dell'interessato. Con circolare prot.300/A/3854/21/111/84/2/7del 23 aprile 2021, il Ministero dell’Interno ha fornito precisazioni sul riconoscimento delle patenti di guida rilasciate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in conseguenza dell'uscita dall'Unione Europea.
In particolare, ha precisato che:
Il Regolamento 2020/1054 del 15 luglio 2020 apporta modifiche al Regolamento (CE) n. 561/2006, relativamente gli obblighi minimi in materia di periodi di guida e riposo, e al regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi.
Le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 561/2006 sono entrate in vigore il 20 agosto 2020 e riguardano:
Gli aspetti relativi ai controlli sull'uso del tachigrafo sono in vigore dal 20 agosto 2020. In particolare:
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