Clicca quCome è noto la gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi, è stata trasferita dall'articolo 1 del DPCM 8 gennaio 2015 agli Uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli organi individuati da alcune Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie disposizioni.
Pertanto, la competenza in materia di gestione del Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 e di gestione degli albi provinciali di cui alla legge n. 298/74 risulta incentrata nell’identico Ufficio. Attualmente, la procedura amministrativa, in caso di trasferimento della sede legale da una provincia all’altra delle imprese autorizzate all'esercizio della professione, in quanto iscritte al REN e all'Albo, comporta il trasferimento di competenza per la gestione dell'impresa nel REN, previa cancellazione dell'impresa dall'albo provinciale della sede di provenienza e iscrizione nell'albo provinciale competente per territorio rispetto alla nuova sede legale. Con la circolare 29 marzo 2019 n.1/2019/TSI il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto una nuova procedura stabilendo che le imprese regolarmente iscritte al REN con lo status "attiva", a seguito del trasferimento della loro sede legale in un Comune di un'altra provincia, sono tenute a richiedere tempestivamente l'aggiornamento dei dati nel REN e nell'Albo dal momento in cui la variazione della sede è stata registrata presso il registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di commercio. La comunicazione di avvenuto trasferimento della sede legale va inoltrata sia all'Ufficio territorialmente competente prima del trasferimento sia all'Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale. Il trasferimento della sede legale riguardando il medesimo soggetto giuridico non determina nel REN, in ragione della sua valenza nazionale, una variazione del numero di iscrizione, mentre la variazione del numero di iscrizione nell'Albo si rende necessaria solo per motivi tecnici-informatici. L’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente prima della variazione della sede legale, ricevuta la comunicazione, verifica la correttezza dei dati e dei requisiti dell’impresa iscritta, l’avvenuto cambio di sede legale nel registro imprese e procede con l’avvio della nuova procedura informatica di trasferimento all’Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale, senza cancellare l’impresa dal REN e dall’Albo. L’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente di destinazione, ricevuta telematicamente notizia dell'avvenuto cambio di competenze, provvede con l'apposita procedura informatica ad attribuire all'impresa un nuovo numero di iscrizione all'Albo e ad aggiornare nel sistema informatico i dati dell'impresa (nuovo indirizzo della sede legale, Camera di Commercio di riferimento) ed eventualmente anche quelli relativi al requisito di stabilimento qualora espressamente richiesti dall'impresa nella domanda. Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici D.I. n.80 del 28-02-201926/11/2019
La revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici è disposta dal Decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che regolamenta la materia.
Tuttavia, tenuto conto che i termini, stabiliti all'art. 6 del decreto 20 maggio 2015, per l'obbligo di revisione delle macchine agricole ed operatrici sono trascorsi senza che fossero disponibili sia la specifica disciplina tecnica per l’esecuzione dei controlli sia il luogo idoneo alle operazioni tecniche di revisione, con il Decreto interministeriale prot. n. 80 del 28 febbraio 2019 sono state fissate le nuove scadenze secondo il seguente calendario: Macchine agricole * e macchine operatrici** Tempi Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 Revisione entro il 30 giugno 2021 Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995 Revisione entro il 30 giugno 2022 Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018 Revisione entro il 30 giugno 2023 Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019 Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione * Ai sensi dell’articolo 111 del CdS sono sottoposte a revisione periodica:
** Ai sensi dell’articolo 114 del CdS sono sottoposte a revisione periodica:
Con la circolare n. 650 del 1° febbraio 2019,il MIT ha precisato che il divieto di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2019 non trova applicazione pure per i complessi veicolari (autoarticolati ed autotreni), anche se circolano scarichi, adibiti al trasporto di combustibili liquidi e gassosi, destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico che privato.
La tesi trova conferma dalla lettura del combinato disposto dall'art. 54, comma 2, del Codice della strada e dall'art. 203, comma 1, lett. c, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del medesimo Codice, dal quale si evince come il termine "cisterna" sia relativo al tipo di carrozzeria installata permanentemente per il trasporto di liquidi e quindi non debba intendersi limitato al veicolo isolato. Con la Legge 1.10.2018 n.117 è stato introdotto l’obbligo dell’utilizzo di apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino di età inferiore a quattro anni nei veicoli chiusi.
Nello specifico, il legislatore ha modificato l’articolo 172 del Codice della Strada inserendo il nuovo comma 1 bis il quale prevede che “il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2, e N3 immatricolati in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». Con l’apposito decreto del 2 ottobre 2019, pubblicato nella GU n. 249 del 23.10.2019, il MIT ha regolamentato le specifiche tecnico-costruttive e funzionali alle quali deve rispondere il cd. dispositivo antiabbandono. L'art. 3 del decreto ministeriale fissa le caratteristiche generali dei dispositivi, prevedendo che possano alternativamente essere: a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini; b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso; c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo. Non essendo prevista l'omologazione dei dispositivi, per verificarne la regolarità occorre appurare che gli stessi siano rispondenti alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali fissate nel decreto ministeriale e, in particolare, che abbiano le caratteristiche indicate nell'allegato A del decreto medesimo. E’ stato decretato che quando un dispositivo antiabbandono è immesso sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali, redigendo la prescritta documentazione tecnica che deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali. Il fabbricante è, inoltre, tenuto a rilasciare una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, e a renderla disponibile su richiesta, assumendosi la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali richieste dal decreto. Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione. Le disposizioni del decreto ministeriale sono entrate in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 172 del Codice della Strada, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117. Categoria O1:
Rimorchi Di Massa Massima Che Non Supera Le 0,75 Ton (750 Kg) Considerato “Rimorchio Leggero” Categoria O2: Rimorchi Di Massa Massima Superiore A 0,75 Ton (750 Kg) E Inferiore A 3,5 Ton (3500 Kg) Continua... Il Ministero dell’Interno, con la circolare prot. n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24 marzo 2017, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle disposizioni in ...
Con il Regolamento di Esecuzione UE) n.2017/548 del 23 marzo 2017, la Commissione Europea ha introdotto il modulo standard per la giustificazione scri...
Con il Decreto Ministeriale 19 maggio 2017, prot. n. 215 viene recepita la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici periodici su strad..
In merito alle indicazioni fornite nella nota del Ministero del Lavoro n. 4103 del 19 marzo 2008 e nell'interpello n. 63 del 31 luglio 2009, per ...
|
Categorie
Tutti
Archivi
Novembre 2022
|