Violazione art. 82 Cds per macchina operatrice utilizzata per una destinazione e uso diverso26/11/2019
La Corte di Cassazione con l’ordinanza nr.6019 del 28/02/2019 ha sancito che l’articolo 82 del Codice della strada sanziona chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.
Nella circostanza era stato accertato dall’organo di controllo che la macchina operatrice, abilitata dal certificato di circolazione a "lavori edili stradali", circola per lo spostamento di cose non connesse con il ciclo operativo della macchina stessa, in violazione delle prescrizioni dell’art.58 del CdS il quale prevede che “Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione." Con le circolari congiunte il Ministero dell'Interno e dei Trasporti del 15 ottobre e 6 dicembre 2018 è stato precisato in modo dettagliato le attività connesse al trasporto degli equidi effettuati nell’ambito di un’attività lucrativa, posta in essere da soggetti privati che non operino all’interno del mondo della promozione sportiva non lucrativa ed i trasporti effettuati dalle associazioni e società sportive non a scopo di lucro.
Si riportano di seguito i punti salienti delle predette circolari:
Pertanto, si configura un trasporto per conto proprio solo quando il cavallo sia trasportato per soddisfare esigenze o interessi di chi lo trasporta, che lo detiene per comodato, locazione, deposito, mandato di vendita, ecc. e non esclusivamente del proprietario. Non è sottoposto alla disciplina della Legge 298/74 il trasporto dei cavalli realizzati con autocaravan ovvero autoveicoli per uso speciale nella disponibilità di chi esegue il trasporto. Per tali tipologie di trasporto valgono Nel caso dell’autocaravan il trasporto è legittimo solo quando l’animale è al seguito della persona stessa e serve per soddisfare esigenze ludiche o sportive del conducente o delle persone trasportate. Per gli autoveicoli per uso speciale, la movimentazione delle persone e dei animali è rigorosamente strumentale alla finalità definita dall’art.54 CdS ovvero il trasporto del personale e dei materiali connessi al ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse. Anche per tali tipologie di trasporto valgono le prescrizioni per il trasporto in conto proprio in relazione alla piena ed esclusiva disponibilità dell’animale per effetto di un contratto di comodato, fida o mezza fida e che il suo utilizzo sia effettivamente realizzato dal beneficiario del contratto in ogni caso registrato.
Clicca qui per modificaCon la circolare MIT n. 26868 del 30 ottobre 2018 era stato previsto che a partire dal 19 novembre 2018 se il proprietario del veicolo fosse assente durante la revisione, doveva fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità.
Con la successiva nota n.28543 del 16 novembre 2018 il MIT chiarisce che, al fine di uniformare e semplificare l’attività dei centri di controllo pubblici, gli ispettori possono accettare anche la firma dei seguenti soggetti:
AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) Il/La sottoscritto/a ..................................... nato/a ....................... il .................. residente in via ...................................... CAP ..................... Città .................... Documento n. ........................................ rilasciato da ..................... il ................. in qualità di [1] ..................................................................................................... consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali sotto la propria responsabilità DICHIARA di essere titolato a controfirmare il dato numerico riportato sul contachilometri del veicolo targato ................................................ in sede di revisione. Luogo e Data Firma .................................................. ___ [1] specificare se familiare, autista o fattispecie similari. re. La legge 11 febbraio 2019, n. 12, in vigore dal 13 febbraio 2019, modifica la disciplina del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), di cui alla legge n.21 del 1992, introducendo alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio.
Nel dettaglio le modifiche apportate alla legge n. 21 del 1992 sono di seguito descritte:
b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. La definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico viene demandata ad un successivo decreto del MIT da adottarsi di concerto con il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2019. Fino all'adozione di tale decreto il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti di quello elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
Clicca qCon la legge 11 febbraio 2019 n.12, in vigore dal 13 febbraio 2019, sono state apportate modifiche sostanziali alla legge quadro 15.1.1992, n. 21 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. La normativa nazionale disciplina espressamente soltanto i servizi di noleggio con conducente e taxi conducente e trova la propria fonte negli artt. 85 e 86 del Codice della Strada che rimandano, a loro volta, alla legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 e alle leggi regionali in materia. La circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/1840/19/149/2019/01, datata 28 febbraio 2019, evidenzia le modifiche apportate alla legge quadro fornendo contestualmente le modalità operative per l’attività di controllo:
ui per modificare. Con il D.D. prot. n. 211 del 18 maggio 2018 il MIT ha previsto che a partire dalla data del 31 marzo 2019 è possibile stampare il certificato di revisione.
Con la successiva circ. nr. 4497 del 13 febbraio 2019, il MIT ha diramato le indicazioni operative relative al certificato di revisione precisando che, oltre all’attestato adesivo, alla persona che ha presentato il veicolo al controllo deve essere rilasciata la copia cartacea del certificato. Il certificato di revisione compilato dal CED può essere stampato in bianco e nero. Per l’attività di revisione compiuta nei centri di controllo privati è stato precisato:
Con la nota prot. 27662 del 8 novembre 2018 il MIT, rispondendo ad un quesito relativo alla possibile conversione della patente di guida rilasciata a personale volontario della Croce Rossa Italiana in analoga abilitazione "civile", ha specificato che non sussistono motivi ostativi alla conversione delle patenti di guida rilasciate dalla Croce Rossa Italiana anche ai volontari di detto ente, secondo le modalità e termini stabiliti dall'art. 138, comma 5, del codice della strada.
Di conseguenza, l'istanza deve essere presentata, al competente Ufficio Motorizzazione civile, o dalla struttura della Croce Rossa italiana presso cui l'intestatario della patente da convertire presta servizio, ovvero entro un anno dalla data di cessazione del servizio. Clicca Il MIT con circolare n. 24827 del 11 ottobre 2018 ha precisato che il personale militare in congedo, per cui è stato accertato il possesso della patente di guida militare, può conseguire l'abilitazione CQC senza frequentare il corso, anche se ha riconsegnato detta patente al momento del congedo o della cessazione del servizio.
qui per modificare. Art. 521-bis c.p.c. - Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Precisazioni26/11/2019
La circolare 28 febbraio 2019 prot. n. 300/A/1829/19/101/20/21/4 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza puntualizza che solo i veicoli per i quali sia stato avviato il procedimento semplificato previsto dal comma 4 dell’art.521-bis CPC e rinvenuti in circolazione dagli organi di polizia sono oggetto di pignoramento e consegna all'I.V.G.
Per questo, la circolare precisa che l'organo accertatore che rinviene in circolazione un veicolo pignorato verifichi preliminarmente la tipologia di procedura esecutiva avviata, attraverso la consultazione del PRA ovvero, ove ciò non risulti possibile, attraverso altri accertamenti, anche per il tramite dell'I.V.G. competente. Per quanto riguarda gli oneri dell'Istituto vendite giudiziarie a seguito della ricezione del veicolo da parte dell'organo di polizia, viene chiarito che, ai sensi dell'art. 521-bis, comma 3, cpc, allo stesso Ufficio compete esclusivamente l'assunzione della custodia del bene e la successiva immediata comunicazione al creditore pignorante. Sull'I.V.G. non ricadono le spese relative alla restituzione del bene al creditore pignorante, in quanto lo stesso istituto è, per espressa previsione normativa, tenuto alla custodia e alla successiva eventuale vendita del veicolo nell'interesse del creditore. Infine, il M.I. specifica che gli organi di polizia non devono applicare la procedura del fermo amministrativo del veicolo oggetto di pignoramento ma redigere verbale di rinvenimento e recupero del veicolo, nonché di affidamento in custodia all'I.V.G. ovvero ad una depositeria autorizzata se ciò sia stato preventivamente concordato con il medesimo istituto competente. Sri Lanka. Scadenza dell'Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida17/9/2017 Con riferimento all'Accordo di reciprocità Italia – Sri Lanka in materia di conversione di patenti di guida, il Ministero dei Trasporti con la circolare prot. 25215 del 14 novembre 2016 ha comunicato che dal 15.11.2016 non potranno esse...
|
Categorie
Tutti
Archivi
Novembre 2022
|