• Home
  • Pratiche Auto >
    • Pratiche Auto Generali >
      • Rinnovo patente di guida e avviso scadenza
      • Patente internazionale
      • Veicoli di interesse storico e collezionistico
      • Polizze Assicurative
      • Gestione Ciclomotori
      • Consulenza acquisto veicoli
      • Gestione Revisioni
      • Riscossione bolli
      • Visure PRA e CCIAA online
      • Duplicati e rinnovi patenti
      • Consulenza su Verbali
    • Pratiche Auto Aziende >
      • Rilascio e rinnovo CQC
      • Cronotachigrafo e Carta tachigrafica
      • Gestione autorizzazioni di transito per veicoli e trasporti eccezionali
      • Immatricolazione macchine agricole e macchine operatrici
      • Targa Prova
  • Novità
  • Contatti (0522 691869)
    • Azienda
  • Calendario
STUDIO SIMONETTA
  • Home
  • Pratiche Auto >
    • Pratiche Auto Generali >
      • Rinnovo patente di guida e avviso scadenza
      • Patente internazionale
      • Veicoli di interesse storico e collezionistico
      • Polizze Assicurative
      • Gestione Ciclomotori
      • Consulenza acquisto veicoli
      • Gestione Revisioni
      • Riscossione bolli
      • Visure PRA e CCIAA online
      • Duplicati e rinnovi patenti
      • Consulenza su Verbali
    • Pratiche Auto Aziende >
      • Rilascio e rinnovo CQC
      • Cronotachigrafo e Carta tachigrafica
      • Gestione autorizzazioni di transito per veicoli e trasporti eccezionali
      • Immatricolazione macchine agricole e macchine operatrici
      • Targa Prova
  • Novità
  • Contatti (0522 691869)
    • Azienda
  • Calendario

Novità

Intestazione temporanea, per comodato o locazione senza conducente, di veicoli adibiti al trasporto delle merci

26/3/2015

 
Con la Circolare prot. n. 5681 del 16 Marzo 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sintetizzato ed illustrato le disposizioni in m...
Con la Circolare prot. n. 5681 del 16 Marzo 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sintetizzato ed illustrato le disposizioni in materia di disponibilità temporanea, per comodato o locazione senza conducente, di veicoli adibiti al trasporto delle merci ed utilizzati sia nel trasporto professionale per conto di terzi che per conto proprio quale attività di trasporto accessoria e complementare rispetto all’attività principale dell’impresa.

Preliminarmente è stato precisato che non è mai consentita, nel settore dell’attività di autotrasporto per conto di terzi, la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o subcomodato senza conducente.

In particolare, sono state delineate le seguenti fattispecie in cui il contratto di locazione è ammesso:
  • veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato in uso di terzi per finalità di locazione di cui all’art. 82 comma 5 lettera a) del CDS a soggetto che l’utilizza per uso proprio;
  • veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato in uso di terzi per finalità di locazione prevista dall’art. 82 comma 5 lettera a) del CDS ad altre imprese che l’utilizza per il trasporto di merci per conto di terzi;
  • veicolo di qualsiasi massa complessiva a pieno carico immatricolato per uso di terzi per servizio di trasporto per conto terzi ai sensi dell’art. 82 comma 5 lettera d) del CDS ad altre imprese che l’utilizza per il trasporto di merci per conto terzi.

La locazione non è ammessa nei seguenti casi:
  • veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato per uso proprio ad altro soggetto che l’utilizza per uso proprio;
  • veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate immatricolato ad uso proprio per il quale è stata rilasciata licenza per il trasporto in conto proprio ad altro soggetto che l’utilizza per uso proprio;
  • veicolo di qualsiasi massa complessiva immatricolato per uso di terzi per trasporto di merci per conto di terzi a norma dell’art. 82 comma 5 lettera d) del CDS a soggetto che intende utilizzarlo per uso proprio.

Il contratto di comodato senza conducente è ammesso nei seguenti casi:
  • veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato per uso proprio per attività di trasporto di cose in conto proprio ad altro soggetto o impresa che l’utilizza per uso proprio;
  • veicolo di qualsiasi massa immatricolato per uso di terzi per trasporto di merci per conto di terzi a norma dell’art. 82 comma 5 lettera d) del CDS ad imprese che intende utilizzarlo per conto di terzi.

 Nelle seguenti fattispecie non è ammesso il comodato senza conducente:
  • veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate immatricolato per uso proprio per il quale è stata rilasciata licenza per il trasporto di cose in conto proprio, ad altra impresa per uso proprio;
  • veicolo di qualsiasi massa complessiva, immatricolato per uso proprio, ad altra impresa che intende utilizzarlo per uso di terzi per trasporto di merci per conto di terzi;
  • veicolo di qualsiasi massa complessiva, immatricolato per uso di terzi, per trasporto di merci per conto terzi ai sensi dell’art. 82 comma 5 lettera d) del CDS  a soggetto che intende utilizzarlo per uso proprio;
  • veicolo di massa complessiva superiore o uguale a 6 tonnellate , immatricolato per uso di terzi ai fini della locazione a norma dell’art. 82 comma 5 lettera a) del CDS, a soggetto che intende utilizzarlo per trasporto di merci per conto terzi.

Ai fini della regolare circolazione stradale del veicolo è stato specificato che nella locazione senza conducente, disciplinata dal D.M. nr. 213/94 e dalla direttiva CE 1/2006, il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere obbligatoriamente almeno i seguenti elementi ritenuti essenziali:
  • il nome dell’impresa locatrice e di quello locataria;
  • la data e la durata del contratto;
  • i dati di identificazione del veicolo locato. 

Oltre a ciò, ai sensi dell'art.12, comma 2 del DLG nr. 286/2005, il contratto di locazione deve essere accompagnato dal certificato di iscrizione all’Albo (o al REN per le imprese autorizzate ad esercitare con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate) dell’impresa locataria con le eventuali limitazioni.

Qualora il conducente non sia titolare dell’impresa di autotrasporto che ha stipulato il contratto di locazione, dovrà trovarsi a bordo del veicolo anche l’originale o una copia autenticata del contratto di lavoro o dell’ultimo foglio paga del conducente, ovvero da altra documentazione comprovante il rapporto di lavoro del conducente stesso con l’impresa locataria.

Il contratto di locazione, il certificato di iscrizione all’albo ed i documenti relativi al rapporto di lavoro del conducente dovranno trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti agli organi di polizia stradale come previso dall’art. 12, commi 2° e 5° del DLG nr. 286/2005.

Al contrario, come già specificato dal Ministero dei Trasporti con la circolare n. 4 del 7 dicembre 2011 lettera e), il contratto di comodato senza conducente debitamente registrato e di qualunque durata esso sia, deve essere esibito all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sede principale dell’impresa che ne chiede l’immissione in circolazione, in originale o copia conforme.

L'Ufficio della Motorizzazione Civile, dopo il controllo formale del contratto stesso, rilascia copia vistata della dichiarazione di cui all’allegato 3 della circolare nr. 4/2011.

Tenuto conto che il titolo del comodatario ad esercitare l’attività di autotrasporto con i veicoli utilizzati è accertato d’ufficio non è necessaria la presenza a bordo del certificato di iscrizione all’albo o al REN.

Permane tuttavia l’obbligo della presenza a bordo del veicolo e dell’esibizione agli organi di controllo della dichiarazione di cui all’allegato 3 della circolare 4/2011.

Anche in caso di comodato resta, infine, fermo l’obbligo generale previsto dall’art. 12 comma 5 del DLG 286/2005 di portare a bordo del veicolo la documentazione comprovante il rapporto di lavoro del conducente con il vettore (comodatario).


I commenti sono chiusi.

    Categorie

    Tutti
    Novità Codice Della Strada
    Novità Normative

    Archivi

    Novembre 2022
    Marzo 2022
    Febbraio 2022
    Novembre 2019
    Ottobre 2018
    Febbraio 2018
    Settembre 2017
    Febbraio 2017
    Novembre 2016
    Ottobre 2016
    Giugno 2016
    Maggio 2016
    Marzo 2016
    Gennaio 2016
    Novembre 2015
    Marzo 2015
    Ottobre 2014
    Marzo 2014
    Dicembre 2013
    Ottobre 2013
    Novembre 2011

Clicca qui per modificare.
Studio Simonetta
Lo STUDIO SIMONETTA è da anni lo specialista del Codice della strada. Grazie alla propria professionalità, competenza e all’utilizzo di sistemi informativi evoluti, offre servizi di Pratiche Auto nonché consulenza relativa al Codice della strada e Circolazione di veicoli e conducenti.
Contatti
Studio Simonetta di Nasi Giovanna
Viale Vittorio Veneto, 4
42015 - Correggio, Reggio Emilia
Tel. 0522 691869  -  0522 634692
Fax 0522 694476
Social

Condizioni di Utilizzo
​Privacy

Informativa cookies​
© 2018,  Studio Simonetta di Nasi Giovanna, Correggio, Reggio Emilia.
  • Home
  • Pratiche Auto >
    • Pratiche Auto Generali >
      • Rinnovo patente di guida e avviso scadenza
      • Patente internazionale
      • Veicoli di interesse storico e collezionistico
      • Polizze Assicurative
      • Gestione Ciclomotori
      • Consulenza acquisto veicoli
      • Gestione Revisioni
      • Riscossione bolli
      • Visure PRA e CCIAA online
      • Duplicati e rinnovi patenti
      • Consulenza su Verbali
    • Pratiche Auto Aziende >
      • Rilascio e rinnovo CQC
      • Cronotachigrafo e Carta tachigrafica
      • Gestione autorizzazioni di transito per veicoli e trasporti eccezionali
      • Immatricolazione macchine agricole e macchine operatrici
      • Targa Prova
  • Novità
  • Contatti (0522 691869)
    • Azienda
  • Calendario