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Novità

Modifiche alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

26/11/2019

 
Clicca qCon la legge 11 febbraio 2019 n.12, in vigore dal 13 febbraio 2019, sono state apportate modifiche sostanziali alla legge quadro 15.1.1992, n. 21 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
La normativa nazionale disciplina espressamente soltanto i servizi di noleggio con conducente e taxi conducente e trova la propria fonte negli artt. 85 e 86 del Codice della Strada che rimandano, a loro volta, alla legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 e alle leggi regionali in materia.
La circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/1840/19/149/2019/01, datata 28 febbraio 2019, evidenzia le modifiche apportate alla legge quadro fornendo contestualmente le modalità operative per l’attività di controllo:
  1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE: Il servizio NCC si rivolge ad un'utenza specifica predeterminata che avanza apposita richiesta per una prestazione a tempo e/o viaggio. Committente del servizio e fruitore della prestazione è la persona fisica o giuridica che avanza la richiesta anche se il soggetto trasportato è individuato successivamente, al momento dell'inizio del viaggio. Tale soggetto deve essere individuato e comunque nominativamente noto al committente prima dell'inizio del servizio. La richiesta di prestazione del servizio di NCC avanzata dall'utenza, prodotta anche con strumenti tecnologici, oltre che presso la rimessa, può essere effettuata anche presso la sede del vettore;
  2. SEDE E RIMESSA - INIZIO E FINE DEL SERVIZIO PRESSO LE RIMESSE - SOSTA DEI VEICOLI IN SERVIZIO NCC - FOGLIO DI SERVIZIO NELL'ATTIVITÀ NCC - ACCESSO ALLE ZTL DA PARTE DI OPERATORI NCC DI ALTRI COMUNI: Il vettore che svolge servizio di NCC deve avere la sede operativa e almeno una rimessa all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Tuttavia, è stata introdotta la possibilità che il vettore abbia anche differenti rimesse situate in altri comuni all'interno della provincia o della città metropolitana in cui è ubicato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione previa comunicazione ai comuni interessati. Potendo disporre di più rimesse ubicate in comuni diversi, il vettore può stazionare in luoghi differenti, ma sempre all'interno della provincia, o città metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Diversamente, le autorizzazioni rilasciate agli operatori dai Comuni situati in Sicilia o in Sardegna hanno validità sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e la rimessa In questo caso il vettore potrà disporre di altre rimesse ubicate all'interno di tutto il territorio regionale. - Nell'ipotesi di prenotazione di più servizi consecutivi, è stato previsto che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse, anche se ubicate in altri comuni della provincia o dell'area metropolitana in cui si trova il comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. L'inizio di un nuovo servizio di noleggio con conducente, potrà avvenire senza il rientro in rimessa a condizione che sul foglio di servizio siano registrate, sin dalla partenza dalla rimessa per il primo servizio, altre prenotazioni con partenza o destinazione nella provincia o area metropolitana in cui si trova il comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Fino al 13 febbraio 2021, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, potrà essere fatto da un luogo diverso dalla rimessa, quando il servizio è svolto in virtù di un contratto con data certa (PEC, raccomandata con avviso di ricevimento, firma digitale, ecc.) e concluso per iscritto entro il 29 gennaio 2019. In attesa dell’istituzione del foglio di servizio elettronico, non è richiesto che il servizio sia preventivamente registrato sul foglio di servizio, ma è sufficiente che sia esibito un contratto in forma scritta con data certa che può essere portato a bordo del veicolo o tenuto presso la sede o la rimessa dell'impresa. In tale ultimo caso, gli organi di controllo hanno sempre facoltà di chiederne l'esibizione ai sensi dell'art. 180, comma 8, del Codice della Strada. -Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente deve essere fatto esclusivamente all'interno della rimessa e non più come in precedenza sul suolo pubblico. Inoltre, è previsto un divieto di sosta in posteggio di stazionamento, e quindi in attesa di prenotazione, per le sole autovetture che svolgono servizio di noleggio con conducente, nei comuni dove è esercito il servizio di taxi. Viceversa, nei comuni dove il servizio di taxi non è presente i veicoli immatricolati a servizio di NCC, possono sostare nelle aree destinate ai taxi previa autorizzazione del comune e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali localmente in vigore. In deroga ai divieti sopraindicati, è previsto che nel servizio di noleggio con conducente, vi sia possibilità di sostare sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. Pertanto, il vettore tra un servizio e l'altro può sostare sul suolo pubblico se deve aspettare un cliente per il quale ha già una prenotazione che dovrà risultare dal foglio di servizio con annotazione precedente alla partenza dalla rimessa. – In attesa dell’emanazione del decreto interministeriale, da adottarsi entro il 30 giugno 2019, il foglio di servizio in formato elettronico deve essere sostituito da una versione cartacea numerato progressivamente nelle singole pagine da compilare e contenente i medesimi elementi essenziali previsti per quello elettronico (targa del veicolo; nome del conducente; data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del fruitore del servizio). L'originale del foglio di servizio cartaceo deve essere tenuto a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni ed esibito a richiesta degli organi di controllo. Una copia conforme del foglio di servizio deve essere depositata presso la rimessa dalla quale il conducente è partito per iniziare la prestazione registrata nel foglio di servizio stesso, in modo che sia possibile un adeguato riscontro dei contenuti da parte degli organi di controllo. Nel caso in cui il conducente, dopo la prima prestazione ne esegua un'altra che non sia stata prenotata precedentemente alla prima partenza, con inizio da una rimessa diversa, della quale disponga legittimamente, la copia conforme del foglio di servizio in cui è registrata la nuova prestazione dovrà essere lasciata presso quest'ultima rimessa, e gli originali conservati a bordo del veicolo. Questa procedura si deve applicare nelle ipotesi in cui il conducente, al termine di una prestazione, faccia rientro presso una rimessa diversa da quella di partenza della quale disponga legittimamente. Nel caso in cui il conducente iniziasse un nuovo servizio senza fare rientro nella rimessa, nel foglio di servizio cartaceo dovranno essere annotate, prima della partenza dalla prima rimessa, anche le nuove prestazioni; la copia conforme del foglio di servizio dovrà essere lasciata nella prima rimessa. La conformità della copia del foglio di servizio cartaceo da lasciare presso la rimessa, dovrà essere attestata dal conducente che l'ha prodotta attraverso la sottoscrizione che dovrà essere presente anche sul foglio di servizio originale. - I comuni possono subordinare l'accesso ai vettori titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciata da altri comuni all'interno del proprio territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, ad una preventiva comunicazione prevedendo altresì l'obbligo di pagare una tariffa per l'accesso al loro territorio. L’inosservanza della disposizione configura solamente la violazione di cui all'art. 7, comma 14, Codice della Strada, salvo diversa disciplina sanzionatoria specifica prevista dai regolamenti comunali. -
  3. SOSTITUZIONE NELLA GUIDA DI NCC E TAXI: Il titolare di licenza per il servizio di taxi o autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere sostituito da altro soggetto avente i requisiti, in caso di assenza dovuta a malattia, invalidità o sospensione della patente di guida intervenuti dopo il rilascio della licenza. Allo scopo di garantire la continuità dello svolgimento del servizio, la sostituzione in caso di assenza per malattia, invalidità o sospensione della patente è ora diventata condizione necessaria per il mantenimento dell’autorizzazione o della licenza, con la conseguenza che sul titolare incombe l'obbligo di attivarsi per individuare un sostituto che garantisca l'esecuzione del servizio per tutta la durata dell'assenza. Il rapporto di lavoro tra titolare e sostituto deve essere regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti e senza alcun termine di durata massima (in precedenza 6 mesi).
  4. SANZIONI PER ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ DI TAXI O NCC - SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI ESERCIZIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA L. 21/1992 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGIME SANZIONATORIO E MORATORIA DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 85 CDS: Il sistema sanzionatorio relativo all'attività di noleggio con conducente ovvero di taxi è regolamentato, a diversi livelli, da leggi dello Stato (artt. 85 e 86 del Codice della Strada e legge 21/1992). - L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente o di taxi senza autorizzazione o licenza è punito dagli artt. 85 ed 86 CDS e sono applicate ai conducenti dei veicoli impiegati nelle predette attività di trasporto abusive. Le leggi regionali possono prevedere anche sanzioni amministrative per i soggetti che esercitano l'attività di taxi o di noleggio con conducente senza essere iscritti al ruolo dei conducenti che, di volta in volta, possono concorrere con le sanzioni sopraindicate. - Gli artt. 85 e 86 del Codice della Strada, oltre a prevedere sanzioni per chi esercita abusivamente l'attività di taxi o di noleggio con conducente, prevedono sanzioni amministrative anche per chi, pur essendo titolare di regolare autorizzazione o licenza, viola le prescrizioni imposte dai titoli autorizzativi o le altre norme di esercizio in vigore (quest’ultime con riferimento alla legge 21/92, alle leggi regionali e regolamenti comunali). Sono riconducibili alle sanzioni previste dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada le seguenti violazioni previste dalla legge 21/1992:
    • per il servizio di taxi: obbligo di prelevare l'utente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza, salvo quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 1-bis della legge 21/1992 (4), e dall'art. 14, comma 8, del decreto-legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (12).
    • per il servizio di noleggio con conducente: divieto di sosta delle autovetture sul suolo pubblico in posteggio di stazionamento, quindi in attesa delle prenotazioni, nei comuni in cui è esercito il servizio di taxi; obbligo di stazionare all'interno della rimessa a disposizione dell'utenza, nei comuni in cui non sia esercito il servizio di taxi e il comune non abbia autorizzato la sosta nelle aree pubbliche destinate al servizio di taxi; obbligo di stazionare all'interno della rimessa a disposizione dell'utenza per i veicoli non soggetti a immatricolazione (velocipedi e veicoli a trazione animale), nei comuni in cui non sia esercito il servizio di taxi; divieto di sosta fuori dalle aree pubbliche destinate al servizio di taxi, nei comuni in cui non sia esercito tale servizio e il comune abbia autorizzato la sosta in queste aree; divieto di accettare prenotazioni in luogo diverso dalla sede o dalla rimessa, salvo l'impiego di dispositivi telematici; obbligo di iniziare e terminare il servizio presso la rimessa di cui il vettore dispone legittimamente, salvo la deroga prevista dall'art. 11, comma 4-bis; obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio.
La legge 21/92 prevede che i provvedimenti di sospensione o cancellazione dal ruolo sortiscono i loro effetti nei confronti dei conducenti che svolgono l'attività in qualità di sostituti o di dipendenti del titolare della licenza o dell'autorizzazione, ovvero in qualità di sostituti di altro dipendente. Tali soggetti, in pendenza del provvedimento, non potranno esercitare l'attività di conducente in quanto l'iscrizione al ruolo è requisito necessario per tale prestazione. Viceversa, se applicati al titolare di licenza o autorizzazione, la sospensione o la cancellazione dal ruolo producono i loro effetti direttamente sul titolo abilitativo del servizio e non sul titolare quale conducente. - Le sanzioni di cui all'art. 11-bis della legge 21/1992, relative all'inosservanza degli artt. 3 e 11 della stessa legge, si applicheranno a partire dal 15 maggio 2019. E’ stata prevista, altresì, la sospensione fino alla predetta data dell'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 85, commi 4 e 4-bis del Codice della Strada, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente. Sarà, invece, sanzionabile l’esecuzione del servizio di noleggio con conducente con veicolo non adibito a tale uso.
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