• Home
  • Pratiche Auto >
    • Pratiche Auto Generali >
      • Rinnovo patente di guida e avviso scadenza
      • Patente internazionale
      • Veicoli di interesse storico e collezionistico
      • Polizze Assicurative
      • Gestione Ciclomotori
      • Consulenza acquisto veicoli
      • Gestione Revisioni
      • Riscossione bolli
      • Visure PRA e CCIAA online
      • Duplicati e rinnovi patenti
      • Consulenza su Verbali
    • Pratiche Auto Aziende >
      • Rilascio e rinnovo CQC
      • Cronotachigrafo e Carta tachigrafica
      • Gestione autorizzazioni di transito per veicoli e trasporti eccezionali
      • Immatricolazione macchine agricole e macchine operatrici
      • Targa Prova
  • Novità
  • Contatti (0522 691869)
    • Azienda
  • Calendario
STUDIO SIMONETTA
  • Home
  • Pratiche Auto >
    • Pratiche Auto Generali >
      • Rinnovo patente di guida e avviso scadenza
      • Patente internazionale
      • Veicoli di interesse storico e collezionistico
      • Polizze Assicurative
      • Gestione Ciclomotori
      • Consulenza acquisto veicoli
      • Gestione Revisioni
      • Riscossione bolli
      • Visure PRA e CCIAA online
      • Duplicati e rinnovi patenti
      • Consulenza su Verbali
    • Pratiche Auto Aziende >
      • Rilascio e rinnovo CQC
      • Cronotachigrafo e Carta tachigrafica
      • Gestione autorizzazioni di transito per veicoli e trasporti eccezionali
      • Immatricolazione macchine agricole e macchine operatrici
      • Targa Prova
  • Novità
  • Contatti (0522 691869)
    • Azienda
  • Calendario

Novità

Regolamento (UE) 2020-1054 del 15-07-2020 - Obblighi periodi di guida, interruzioni, periodi di riposo e posizionamento per mezzo dei tachigrafi

12/2/2022

 
Il Regolamento 2020/1054 del 15 luglio 2020 apporta modifiche al Regolamento (CE) n. 561/2006, relativamente gli obblighi minimi in materia di periodi di guida e riposo, e al regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi.
Le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 561/2006 sono entrate in vigore il 20 agosto 2020 e riguardano:
  • l'esenzione per i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t impiegati nel trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione è stata estesa anche all'ipotesi in cui il veicolo è utilizzato per la consegna di merci prodotte artigianalmente e il trasporto non deve essere eseguito per conto di terzi (ovvero si deve trattare di attività imprenditoriale con corrispettivo relativa a merci che non appartengono né sono trasformate, riparate o migliorate da chi le trasporta)
  • l'esenzione per i veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 ton. ma non oltre 3,5 ton., adibiti al trasporto di merci se il trasporto non è effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e a condizione che la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo. L’obbligo ad avere il dispositivo di controllo dal 1° luglio 2026 riguarderà solo i veicoli impiegati in operazioni di trasporto merci internazionale o di cabotaggio, aventi massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate;
  • l’esenzione relativa ai veicoli impiegati in operazioni di "trasporto non commerciale". La definizione precisa che si tratta di "qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri, e che non sia legato a un'attività commerciale o professionale". Si tratta di trasporti effettuati da soggetti che non svolgono attività di trasporto in conto terzi, né, comunque, attività commerciale o professionale connessa al trasporto, quali, a titolo meramente esemplificativo, i trasporti di cortesia nonché quelli effettuati da enti del terzo settore, a condizione, in quest'ultimo caso, che non sia previsto alcun corrispettivo per il trasporto stesso.
  • in caso di multipresenza, il conducente può effettuare l'interruzione di 45 minuti dopo un periodo di guida, a bordo del veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che non sia impegnato ad assistere quest'ultimo in alcuna attività connessa al movimento ed alla guida del veicolo. Il tempo trascorso su un veicolo in movimento, seduto accanto al conducente che guida, che va oltre i 45 muniti, deve essere considerato come periodo di disponibilità, ai sensi dell'articolo 3, lettera b), terzo comma, della direttiva 2002/15/CE;
  • in merito al riposo settimanale ridotto, è stata aggiunta la possibilità di effettuare, solo nell'ambito di un trasporto internazionale, due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi in deroga alla disposizione di carattere generale che impone di effettuare, nel corso di due settimane consecutive, due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed uno ridotto di almeno 24 ore. La deroga è ammessa esclusivamente in presenza di periodo di riposo settimanale ridotto fruito nel corso di un trasporto internazionale, iniziato al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro o al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente, purché nel corso di quattro settimane consecutive il conducente effettui almeno due periodi di riposo settimanale regolari;
  • l'istituto della compensazione. Ogni riduzione del periodo di riposo settimanale deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente e la compensazione di un singolo periodo di riposo settimanale ridotto deve essere effettuata interamente entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui si è fruito della riduzione. Inoltre la compensazione di due riposi settimanali ridotti consecutivi deve essere effettuata subito prima del periodo di riposo regolare successivo ai due ridotti consecutivi.
  • il divieto di effettuare a bordo del veicolo i periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale che, per effetto della compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti, sono superiori a 45 ore. I suddetti periodi di riposo settimanali debbano essere effettuati in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. In merito ai controlli sulle corrette modalità di fruizione dei riposi settimanali regolari o superiori a 45 ore, conducenti possono essere sanzionati solo quando vengono sorpresi a fare un riposo settimanale regolare all'interno del veicolo al momento del controllo;
  • l’obbligo, a carico delle imprese di trasporto, di organizzazione dell'attività dei conducenti in modo che possano effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare (o regolare superiore a 45 ore per effetto di compensazione) presso la sede di attività del datore di lavoro nello Stato di stabilimento, o presso il luogo di loro residenza, nell'arco di quattro settimane consecutive;
  • l’esecuzione di altre attività durante il periodo di riposo settimanale ridotto, come già previsto per la fruizione del riposo giornaliero regolare. Il conducente durante la fruizione del riposo giornaliero regolare o del riposo settimanale ridotto in cui dispone di una cabina letto, una branda o una cuccetta, mentre accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario, può svolgere altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. Inoltre durante la fruizione del riposo settimanale regolare in cui dispone di una cabina letto, mentre accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario la cui tratta ha durata uguale o superiore alle otto ore, può svolgere altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente;
  • la presenza di circostanze eccezionali, che permette di derogare al limite del periodo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza, senza compromettere la sicurezza stradale. Al riguardo, è consentito di superare di un'ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere i luoghi suindicati ed effettuare un periodo di riposo settimanale. Inoltre, è consentito di superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale (i due superamenti possono essere alternativi ovvero singoli o contemporanei) per raggiungere i medesimi luoghi sopra indicati ed effettuare un periodo di riposo settimanale, in tale ipotesi, solo regolare. La fruizione della deroga, in questo caso, è subordinata all'effettuazione di un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo. In tale caso, non si può derogare al termine per iniziare un nuovo periodo di riposo giornaliero, alle ore di riposo giornaliero o settimanale da effettuare e al limite bisettimanale di 90 ore. In ogni caso, il conducente per effetto dell’obbligo di compensazione deve effettuare un periodo di riposo di durata equivalente al periodo di estensione, interamente (ovvero non può essere frazionato ma va fruito in un'unica soluzione) entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui finisce della deroga ed insieme ad altri eventuali periodi di riposo. Infine, anche per le nuove deroghe, il conducente ha l'obbligo di indicare manualmente il motivo dell'estensione al più tardi nel momento in cui si raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato;
Le modifiche apportate al regolamento (UE) n. 165/2014 entrano in vigore in momenti diversi.
Gli aspetti relativi ai controlli sull'uso del tachigrafo sono in vigore dal 20 agosto 2020.
In particolare:
  1. è previsto la possibilità per il funzionario di controllo di sostituire il sigillo rimosso, introducendo una specifica procedura. In tal caso, il funzionario che intende rimuovere i sigilli deve inserire la propria carta di controllo nel tachigrafo dal momento della rimozione del sigillo fino alla conclusione dell'ispezione o all'eventuale apposizione di un nuovo sigillo e compilare una giustificazione scritta riportante le informazioni relative al numero di identificazione del veicolo, nome del funzionario, autorità di controllo e Stato membro, numero della carta di controllo, numero del sigillo rimosso, data e ora della rimozione del sigillo e numero del nuovo sigillo, qualora venga apposto da parte del funzionario di controllo. La rimozione dei sigilli è giustificata dal fondato motivo oppure è effettuata in assenza del fondato motivo di ritenere che il dispositivo o le sue componenti sono alterati, manomessi o non funzionanti;
  2. per le registrazioni delle attività del conducente sul foglio di registrazione o sulla carta del conducente viene introdotto l'obbligo per il conducente di commutare il dispositivo sul simbolo lettino oltre che per registrare l'inizio delle interruzioni di guida e dei periodi di riposo, anche per le ferie annuali o i congedi e la malattia. È previsto altresì l'obbligo di commutare sul simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario" congiuntamente al simbolo lettino per la registrazione del periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o su un convoglio ferroviario. Il rispetto di tale obbligo è limitato ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafo provvisti del simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario". Negli altri casi, potrà essere utilizzato da solo il simbolo lettino. Infine, è previsto anche per i conducenti dei veicoli muniti di tachigrafo analogico l'obbligo di riportare sul foglio di registrazione l'indicazione relativa al simbolo del Paese in cui inizia il periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del Paese in cui lo termina nonché l'obbligo di indicare il simbolo del Paese in cui si fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro nel momento in cui inizia la sua prima sosta in tale Stato membro. È inoltre previsto che, quando l'attraversamento di una frontiera avviene a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario, il conducente inserisca il simbolo del Paese nel porto o alla stazione ferroviaria di arrivo. Il medesimo obbligo di indicare il simbolo del Paese in cui si fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro, nonché nel porto o stazione ferroviaria di arrivo quando l'attraversamento della frontiera avviene a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario, è previsto anche per i conducenti dei veicoli dotati di tachigrafo digitale, ma la sua validità è fissata al 2 febbraio 2022.
​

I commenti sono chiusi.

    Categorie

    Tutti
    Novità Codice Della Strada
    Novità Normative

    Archivi

    Novembre 2022
    Marzo 2022
    Febbraio 2022
    Novembre 2019
    Ottobre 2018
    Febbraio 2018
    Settembre 2017
    Febbraio 2017
    Novembre 2016
    Ottobre 2016
    Giugno 2016
    Maggio 2016
    Marzo 2016
    Gennaio 2016
    Novembre 2015
    Marzo 2015
    Ottobre 2014
    Marzo 2014
    Dicembre 2013
    Ottobre 2013
    Novembre 2011

Clicca qui per modificare.
Studio Simonetta
Lo STUDIO SIMONETTA è da anni lo specialista del Codice della strada. Grazie alla propria professionalità, competenza e all’utilizzo di sistemi informativi evoluti, offre servizi di Pratiche Auto nonché consulenza relativa al Codice della strada e Circolazione di veicoli e conducenti.
Contatti
Studio Simonetta di Nasi Giovanna
Viale Vittorio Veneto, 4
42015 - Correggio, Reggio Emilia
Tel. 0522 691869  -  0522 634692
Fax 0522 694476
Social

Condizioni di Utilizzo
​Privacy

Informativa cookies​
© 2018,  Studio Simonetta di Nasi Giovanna, Correggio, Reggio Emilia.
  • Home
  • Pratiche Auto >
    • Pratiche Auto Generali >
      • Rinnovo patente di guida e avviso scadenza
      • Patente internazionale
      • Veicoli di interesse storico e collezionistico
      • Polizze Assicurative
      • Gestione Ciclomotori
      • Consulenza acquisto veicoli
      • Gestione Revisioni
      • Riscossione bolli
      • Visure PRA e CCIAA online
      • Duplicati e rinnovi patenti
      • Consulenza su Verbali
    • Pratiche Auto Aziende >
      • Rilascio e rinnovo CQC
      • Cronotachigrafo e Carta tachigrafica
      • Gestione autorizzazioni di transito per veicoli e trasporti eccezionali
      • Immatricolazione macchine agricole e macchine operatrici
      • Targa Prova
  • Novità
  • Contatti (0522 691869)
    • Azienda
  • Calendario