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Novità

Tachigrafo - Note orientative n.7 e 8 dell'Unione Europea circa il corretto rispetto Reg.561.06

19/11/2015

 
L’Unione Europea con le note orientative 7 e 8 ha fornito ulteriori chiarimenti circa la corretta interpretazione delle disposizioni in materia social...
L’Unione Europea con le note orientative 7 e 8 ha fornito ulteriori chiarimenti circa la corretta interpretazione delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada contenute nel Regolamento n.561/2006, nella direttiva 2006/22/CE, e, da ultimo, nel Regolamento n. 165/2014.

Con la nota orientativa nr.7 viene fornito il significato di “arco di 24 ore" in cui, come è noto, occorre che il conducente prenda il proprio riposo giornaliero. Più precisamente, l’Unione Europea chiarisce cosa debba intendersi per "arco delle 24 ore" ai fini del calcolo della corretta applicazione della normativa sul riposo giornaliero dell’autista.

L'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento n.561/2006 stabilisce che il periodo di riposo giornaliero deve essere effettuato nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo (periodo di riposo regolare oppure periodo di riposo giornaliero o settimanale ridotto). 

Il successivo arco di 24 ore comincia dal momento in cui termina l'effettuazione di un periodo di riposo giornaliero o settimanale "qualificabile come tale", ovvero "un periodo di riposo di durata minima legale effettuato nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo qualificabile come tale". 

Questo periodo di riposo "qualificabile come tale" può aver termine dopo l'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo se la sua durata totale è superiore al minimo prescritto dalla normativa (9/11 rispettivamente riposo giornaliero ridotto o regolare).

Ciò significa che se il periodo di riposo cade tra due “archi” di 24 ore, l’inizio del successivo “arco” dovrà essere computato a partire dall’effettivo orario di fine del riposo.

In caso di multipresenza l’analogo calcolo deve essere utilizzato sostituendo l’arco di riferimento di 24 ore con un arco di 30 ore, come stabilito all’articolo 8, paragrafo 5, del Regolamento n.561/06.

La nota orientativa 8 chiarisce in quali determinate situazioni e per quanto tempo l’autista può condurre il veicolo senza la carta tachigrafica personale.

A norma dell’articolo 29 del Regolamento n.165/04, in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale e che le autorità devono fornire una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento della ricezione di una domanda circostanziata da parte dell’interessato.

In tali condizioni, il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per riportare il veicolo alla sua sede, soltanto se il conducente richiede l'emissione di una nuova carta all'autorità competente, entro il termine legittimo di sette giorni di calendario, in modo da essere in grado di dimostrare da quel momento in poi che attende il rilascio di una carta sostitutiva.
​
Il termine di otto giorni lavorativi per fornire una carta sostitutiva si applicherà a decorrere dal 2 marzo 2016. Fino a quel momento si applica l'articolo 14, paragrafo 4, del Regolamento n.3821/85 che stabilisce che l'autorità fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una domanda circostanziata a tale scopo.

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