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Novità

Ucraina - Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida

17/6/2016

 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare prot.11645/23.18.01 del 18/05/2016 ha comunicato che l’accordo sul riconoscimento reci...
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare prot.11645/23.18.01 del 18/05/2016 ha comunicato che l’accordo sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida Italia-Ucraina è entrato in vigore il giorno 29 maggio 2016. 

L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il giorno 29 maggio 2021. 

​La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I Tabella (compresa nell'Allegato II dell'Accordo), che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti ucraine alle categorie di patenti italiane.

In applicazione dell'art. 5 dell'Accordo potranno essere considerate valide ai fini della conversione solo le patenti di guida ucraine redatte sui modelli individuati e accuratamente descritti, nell'elenco "Modelli di patenti di guida ucraine" facente parte dell'Allegato III dell'Accordo, unitamente ai facsimile dei modelli stessi. In allegato all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovranno sempre essere prodotte la patente in originale, la fotocopia e la traduzione ufficiale della patente stessa.

In via generale, ove possibile, le patenti estere presentate in originale per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poiché, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente. 

La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione. 

Per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 3 dell'Accordo).

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti ucraine conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia. Inoltre non possono essere convertite patenti ucraine ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Infine l'Accordo prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente ucraina residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.

In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, gli Uffici della Motorizzazione informano opportunamente i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del C.d.S.) perché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici.

Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella ucraina.

Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiché la patente ucraina, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130 del Codice della Strada.

In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130, del C.D.S.). La patente ucraina oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa.

Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.
Fornito altresì l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.

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