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Novità

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità - Direttive prot. n. 3911/2013 e 4214/2014

19/11/2015

 
Con le Direttive n. 4214 del 10 settembre 2014 e n.3911 del 1 luglio 2013 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Direzione generale per la sic...
Con le Direttive n. 4214 del 10 settembre 2014 e n.3911 del 1 luglio 2013 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Direzione generale per la sicurezza stradale) fornisce ulteriori chiarimenti per la corretta applicazione della normativa sui veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
Com’è noto, le modifiche apportate al Regolamento d’esecuzione del Codice della Strada dal DPR 12 febbraio 2013 n. 31, hanno riguardato un generale snellimento delle disposizioni in materia di autorizzazioni (allungamento del periodo di validità, riduzione dei termini di rilascio, validità per tutte le possibili combinazioni tra veicolo trainante e rimorchio).

La novità di maggiore effetto è senza dubbio quella relativa alla delucidazione sul rilascio di autorizzazioni periodiche per veicoli eccezionali per massa che, in conseguenza di errate interpretazioni da parte di alcuni Enti proprietari di strade, erano state rilasciate nel corso degli scorsi anni e che oggi non sono più ottenibili da parte delle imprese (potranno essere ottenute soltanto autorizzazioni singole o multiple in luogo delle predette periodiche).

La semplificazione della tipologia autorizzativa ha consentito anche di ampliare le fattispecie nelle quali è ammesso il rilascio di autorizzazione periodica, con il risultato di ridurre il ricorso alle autorizzazioni multiple e singole ai soli casi residuali di pezzi di dimensioni e masse particolarmente impegnative.
Rispetto al passato, le autorizzazioni per trasporti eccezionali prevedono anche la tratta “a vuoto”, con una notevole semplificazione per le imprese.

Il rilascio di autorizzazione di tipo singola/multipla necessita di una dichiarazione redatta a cura del committente del trasporto, sulla massa del carico indivisibile trasportato, ai fini di eventuali responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo n.286/2005.

Per i vettori stranieri, è stato chiesto di precisare che oltre all’autorizzazione per trasporto eccezionale deve essere posseduto l’idoneo titolo abilitativo ai trasporti internazionali (ad esempio licenza comunitaria, autorizzazione CEMT/ITF, autorizzazione bilaterale), al fine di un controllo preventivo da parte degli enti gestori.
Ulteriori chiarimenti riguardano infine l’indennizzo d’usura per veicoli e trasporti eccezionali per massa, che in passato hanno dato origine ad interpretazioni difformi anche da parte degli enti.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha anche chiarito che le motrici degli autotreni “mezzi d’opera” non possono trasportare macchine operatrici, in quanto non ricomprese tra i materiali di cui all’art. 54, comma 1, lett. n, del Codice della Strada, e all’art. 11, comma 2, della legge n. 454/1997.

Al contrario, le macchine operatrici possono essere trasportate, oltre che sui rimorchi, anche sulle motrici degli autotreni che non costituiscono complessi “mezzi d’opera”, purchè anch’esse siano dotate di carrozzerie idonee allo scopo; sia sulle motrici che sui rimorchi non potranno essere trasportate altre fattispecie diverse da eventuali accessori delle macchine operatrici da cantiere trasportate.

A seguire si riportano gli aspetti di maggiore interesse della nuova normativa DPR n.31/2013 con la quale sono state apportate numerose modifiche al Regolamento di esecuzione del Codice della Strada:

Articolo 9 D.P.R. n. 495/1992 - Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali: 
  • è stato ribadito che un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibili ai sensi dell’art.10, comma 4 del Codice della strada, determina eccedenza di sagoma o massa, o entrambi, e non è possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.

Articolo 13 D.P.R. n. 495/1992 - Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali: 
  • viene aumentata la validità delle autorizzazioni eccezionali (1 anno per la periodica, 6 mesi per la multipla, 3 mesi per la singola, decorrenti dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa);
  • viene meglio definito il concetto di “viaggio” e di “percorso”. Per viaggio si intende sia la sola andata, sia l’andata e ritorno, con veicolo a carico o a vuoto. Per percorso si intende, invece, un itinerario che collega sempre la stessa origine e la stessa destinazione indicata dai richiedenti e che può essere modificata dagli enti proprietari secondo esigenze di viabilità; il percorso è ripetitivo quando le tratte stradali colleganti origine e destino restano invariate;
  • l’autorizzazione periodica viene rilasciata quando ricorrono congiuntamente le condizioni che i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente per sagoma, ma nei limiti di massa;
  • la natura e la tipologia della merce è stata eliminata dalle autorizzazioni;
  • l’autorizzazione periodica di autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere viene estesa fino a 72 tonnellate di massa (fino a 56 tonn. se la motrice è classificata mezzo d’opera o se essa è idonea a formare complessi mezzi d’opera);
  • l’autorizzazione periodica può essere rilasciata anche in capo a veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, per i quali il trasporto rientri nelle dimensioni 4,30 m. di altezza, 2,55 m. di larghezza e 35 m. di lunghezza e nella massa di 108 tonn.;
  • nel caso di autotreni, non si ha l’abbinamento longitudinale di cose indivisibili qualora l’eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il solo rimorchio.

Articolo 14 D.P.R. n. 495/1992 - Domande di autorizzazione:
  • gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottano apposite procedure informatiche, al fine di semplificare e di ridurre i tempi di gestione delle domande di autorizzazione;
  • la domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto;
  • l’autorizzazione deve essere rilasciata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda; sia il diniego che il ritardo nel rilascio devono essere espressamente motivati; è prevista la procedura d’urgenza, con il rilascio entro 3 giorni lavorativi, nel caso di pubblico interesse, esigenze di esportazione o trasferimento, documentati motivi d’urgenza. In tali casi è facoltà dell’ente richiedere i diritti d'urgenza;
  • nelle domande di autorizzazione di tipo singolo o multiplo, sono ammessi veicoli di riserva (sia motrici/trattori che rimorchi/semirimorchi) fino ad un massimo di 5, con tutte le loro combinazioni, anche incrociate, a determinate condizioni;
  • nelle domande di autorizzazione di tipo periodico, deve essere indicato un solo veicolo trattore (o motrice), ma sono ammessi fino a 5 semirimorchi di riserva, a certe condizioni.

Articolo 15 D.P.R. n. 495/1992 - Domande di rinnovo e di proroga:
  • le autorizzazioni in scadenza o scadute sono rinnovabili, su domanda, per non più di 3 volte, per un periodo di validità complessiva dell’autorizzazione non superiore a 3 anni, quando i veicoli, il carico ed il percorso stradale sono rimasti invariati;
  • la domanda di rinnovo delle autorizzazioni va presentata in carta semplice entro i 30 giorni antecedenti o successivi alla scadenza;
  • le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono essere prorogate, su domanda dell'interessato, una sola volta per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga va presentata in carta semplice prima della scadenza e va corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga stessa. Essa deve essere evasa entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione;
  • l’ente proprietario può modificare o integrare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione originaria all’atto del rinnovo o della proroga dell’autorizzazione.

Articolo 16 D.P.R. n. 495/1992 - Provvedimento di autorizzazione:
  • nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione (ad esempio eventuali percorsi da seguire o da evitare, limiti di velocità da rispettare, necessità o meno della scorta tecnica, eventuali periodi di non validità delle autorizzazioni); 
  • se nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica, il capo-scorta prima dell’inizio del viaggio deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio con un preavviso di: 24 ore per viaggi su strade di tipo A e B e sulle altre strade extraurbane con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m; 3 giorni per viaggi su strade diverse da quelle precedentemente richiamate, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell’eventuale intervento della pattuglia della Polizia Stradale prima della partenza del convoglio per il controllo tecnico documentale sul trasporto; 5 giorni quando è necessaria l’adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi ovvero quando la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un’ora. La comunicazione fornita con le modalità indicate con direttive del Ministero dell’Interno deve precisare data ed ora d’inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta;
  • sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora sia dovuto l’indennizzo d’usura, devono essere annotati prima dell’inizio del viaggio, l’ora ed il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l’autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all’ente. Le annotazioni possono essere effettuate in forma digitale e deve essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico;
  • nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, qualora sia dovuto l’indennizzo d’usura, prima dell’inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all’autorizzazione e sostituiscono l’annotazione; esse possono essere effettuate dal capo-scorta o dalla ditta che esegue la scorta;
  • le comunicazioni possono essere effettuate in qualunque modalità purché suscettibili di riscontro.

Articolo 18 D.P.R. n. 495/1992 - Indennizzo d’usura:
  • la ricevuta del versamento dell’indennizzo d’usura (per veicoli e trasporti eccezionali per massa) riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli deve essere allegata in originale o in copia, a seconda dei casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l’ente non acquisisca diversamente l’informazione dell’avvenuto pagamento; il riscontro del pagamento deve essere annotato sull’autorizzazione.

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