Il Ministero dell’Interno, con circolare prot.300/A/3672/21/111/20/3 del 21 aprile 2021, ha precisato che il conducente può guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale anche nelle more del rilascio della carta del conducente, dopo averne richiesto il rilascio alla Camera di Commercio.
In tal caso, come previsto per il danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica, il conducente ha l’obbligo di documentare l'attività di guida utilizzando la procedura di registrazione manuale descritta nell'art. 35, paragrafo 2 del Regolamento 165/2014. In caso di controllo da parte di organi di polizia stradale, oltre all'esibizione delle registrazioni manuali, il conducente dovrà esibire anche la ricevuta della richiesta di rilascio della carta alla Camera di Commercio. L'art. 26 del Regolamento (UE) 165/2014 del 4 febbraio 2014 stabilisce che la carta del conducente deve essere rilasciata entro un mese dalla ricezione della richiesta dell'interessato. Con circolare prot.300/A/3854/21/111/84/2/7del 23 aprile 2021, il Ministero dell’Interno ha fornito precisazioni sul riconoscimento delle patenti di guida rilasciate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in conseguenza dell'uscita dall'Unione Europea.
In particolare, ha precisato che:
Il Regolamento 2020/1054 del 15 luglio 2020 apporta modifiche al Regolamento (CE) n. 561/2006, relativamente gli obblighi minimi in materia di periodi di guida e riposo, e al regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi.
Le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 561/2006 sono entrate in vigore il 20 agosto 2020 e riguardano:
Gli aspetti relativi ai controlli sull'uso del tachigrafo sono in vigore dal 20 agosto 2020. In particolare:
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