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Novità

Trasferimento sede legale imprese di trasporto di merci su strada conto terzi iscritte al REN. Aggiornamento procedura.

26/11/2019

 
Clicca quCome è noto la gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi, è stata trasferita dall'articolo 1 del DPCM 8 gennaio 2015 agli Uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli organi individuati da alcune Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie disposizioni.
Pertanto, la competenza in materia di gestione del Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 e di gestione degli albi provinciali di cui alla legge n. 298/74 risulta incentrata nell’identico Ufficio.


Attualmente, la procedura amministrativa, in caso di trasferimento della sede legale da una provincia all’altra delle imprese autorizzate all'esercizio della professione, in quanto iscritte al REN e all'Albo, comporta il trasferimento di competenza per la gestione dell'impresa nel REN, previa cancellazione dell'impresa dall'albo provinciale della sede di provenienza e iscrizione nell'albo provinciale competente per territorio rispetto alla nuova sede legale.


Con la circolare 29 marzo 2019 n.1/2019/TSI il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto una nuova procedura stabilendo che le imprese regolarmente iscritte al REN con lo status "attiva", a seguito del trasferimento della loro sede legale in un Comune di un'altra provincia, sono tenute a richiedere tempestivamente l'aggiornamento dei dati nel REN e nell'Albo dal momento in cui la variazione della sede è stata registrata presso il registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di commercio.


La comunicazione di avvenuto trasferimento della sede legale va inoltrata sia all'Ufficio territorialmente competente prima del trasferimento sia all'Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale.
Il trasferimento della sede legale riguardando il medesimo soggetto giuridico non determina nel REN, in ragione della sua valenza nazionale, una variazione del numero di iscrizione, mentre la variazione del numero di iscrizione nell'Albo si rende necessaria solo per motivi tecnici-informatici.


L’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente prima della variazione della sede legale, ricevuta la comunicazione, verifica la correttezza dei dati e dei requisiti dell’impresa iscritta, l’avvenuto cambio di sede legale nel registro imprese e procede con l’avvio della nuova procedura informatica di trasferimento all’Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale, senza cancellare l’impresa dal REN e dall’Albo.

L’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente di destinazione, ricevuta telematicamente notizia dell'avvenuto cambio di competenze, provvede con l'apposita procedura informatica ad attribuire all'impresa un nuovo numero di iscrizione all'Albo e ad aggiornare nel sistema informatico i dati dell'impresa (nuovo indirizzo della sede legale, Camera di Commercio di riferimento) ed eventualmente anche quelli relativi al requisito di stabilimento qualora espressamente richiesti dall'impresa nella domanda.

Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici D.I. n.80 del 28-02-2019

26/11/2019

 
La revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici è disposta dal Decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che regolamenta la materia.
Tuttavia, tenuto conto che i termini, stabiliti all'art. 6 del decreto 20 maggio 2015, per l'obbligo di revisione delle macchine agricole ed operatrici sono trascorsi senza che fossero disponibili sia la specifica disciplina tecnica per l’esecuzione dei controlli sia il luogo idoneo alle operazioni tecniche di revisione, con il Decreto interministeriale prot. n. 80 del 28 febbraio 2019 sono state fissate le nuove scadenze secondo il seguente calendario:
Macchine agricole * e macchine operatrici**
Tempi

Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983
Revisione entro il 30 giugno 2021

Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995
Revisione entro il 30 giugno 2022

Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018
Revisione entro il 30 giugno 2023

Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019
Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione



* Ai sensi dell’articolo 111 del CdS sono sottoposte a revisione periodica:
  • macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi,
  • rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate,
  • rimorchi agricoli con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.


** Ai sensi dell’articolo 114 del CdS sono sottoposte a revisione periodica:
  • macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
  • macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
  • carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Divieti di circolazione ai mezzi pesanti 2019. Deroga per il trasporto dei carburanti

26/11/2019

 
Con la circolare n. 650 del 1° febbraio 2019,il MIT ha precisato che il divieto di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2019 non trova applicazione pure per i complessi veicolari (autoarticolati ed autotreni), anche se circolano scarichi, adibiti al trasporto di combustibili liquidi e gassosi, destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico che privato.
La tesi trova conferma dalla lettura del combinato disposto dall'art. 54, comma 2, del Codice della strada e dall'art. 203, comma 1, lett. c, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del medesimo Codice, dal quale si evince come il termine "cisterna" sia relativo al tipo di carrozzeria installata permanentemente per il trasporto di liquidi e quindi non debba intendersi limitato al veicolo isolato.

Dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi

26/11/2019

 
Con la Legge 1.10.2018 n.117 è stato introdotto l’obbligo dell’utilizzo di apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino di età inferiore a quattro anni nei veicoli chiusi.
Nello specifico, il legislatore ha modificato l’articolo 172 del Codice della Strada inserendo il nuovo comma 1 bis il quale prevede che “il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2, e N3 immatricolati in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Con l’apposito decreto del 2 ottobre 2019, pubblicato nella GU n. 249 del 23.10.2019, il MIT ha regolamentato le specifiche tecnico-costruttive e funzionali alle quali deve rispondere il cd. dispositivo antiabbandono.
L'art. 3 del decreto ministeriale fissa le caratteristiche generali dei dispositivi, prevedendo che possano alternativamente essere:
a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;
b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
Non essendo prevista l'omologazione dei dispositivi, per verificarne la regolarità occorre appurare che gli stessi siano rispondenti alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali fissate nel decreto ministeriale e, in particolare, che abbiano le caratteristiche indicate nell'allegato A del decreto medesimo.
E’ stato decretato che quando un dispositivo antiabbandono è immesso sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali, redigendo la prescritta documentazione tecnica che deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali.
Il fabbricante è, inoltre, tenuto a rilasciare una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, e a renderla disponibile su richiesta, assumendosi la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali richieste dal decreto.
Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.
Le disposizioni del decreto ministeriale sono entrate in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 172 del Codice della Strada, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117.

art.93, 132 e 196 del CdS - Circ.min.245 del 10-01-19 Prime indicazioni operative per applicazione norme Decreto Sicurezza

26/11/2019

 
CliccLa legge 1 dicembre 2018, n. 132 in vigore dal 4 dicembre 2018 ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alle norme del Codice della Strada in materia di circolazione stradale.


In particolare, le modifiche ed integrazioni hanno riguardato disposizioni del Codice della Strada che interessano materie di strategica importanza per le Forze di Polizia e le Polizie Locali, quali noleggio dei veicoli, sequestro e fermo amministrativo, circolazione dei veicoli esteri, blocco stradale e parcheggiatori abusivi.


Con la circolare n.300/A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019, il Ministero dell’Interno ha fornito prime indicazioni operative necessarie alla immediata applicazione delle nuove disposizioni normative in materia di circolazione stradale, facendo riserva di ulteriori istruzioni con separata circolare per gli aspetti relativi alle nuove disposizioni sull'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo e della misura cautelare del sequestro amministrativo dei veicoli, di cui ai nuovi artt.213, 214, 214-bis e 215-bis CdS.


Si riportano di seguito i punti rilevanti della circolare in esame:
  • Contratto di noleggio di autoveicoli. Per finalità di prevenzione del terrorismo, è previsto che in materia di contratto di noleggio gli dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente (DPR n.481/2001) hanno l’obbligo di comunicare alle forze di polizia i dati identificativi dei soggetti che noleggiano i veicoli, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati. Tuttavia, la presente disposizione non si applica alle fattispecie di locazione aventi ad oggetto veicoli con peso complessivo superiore a 6 tonnellate, che vengono locati da imprese che esercitano l'attività di autotrasporto merci in conto terzi, nonché autobus sopra i nove posti che vengono locati con conducente da parte di imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori.
  • Parcheggiatori abusivi. La modifica riguarda l'entità della sanzione amministrativa applicabile e gli effetti della recidiva nella violazione prevista dall’art.7, comma 15-bis del CdS.
  • Reato di blocco stradale. E’ stato previsto che il blocco di strada ordinaria ridiventi reato anziché come illecito amministrativo. Inoltre, è stato introdotto un nuovo illecito amministrativo relativo al blocco stradale realizzato con la semplice presenza della persona sulla strada.
  • Circolazione dei veicoli immatricolati all'estero. Introdotti per la circolazione di veicoli immatricolati all'estero:
    • il divieto di circolazione per i residenti in Italia da più di 60 gg alla guida di veicoli immatricolati all'estero, salvo limitate e documentate eccezioni legate a veicoli concessi in leasing, locazione o comodato a dipendenti e collaboratori da parte di imprese comunitarie non aventi sede legale in Italia;
    • divieto di circolazione oltre un anno di permanenza effettiva del veicolo in Italia, anche se condotto da persona non residente.
Per i veicoli al momento dell'accertamento delle violazioni è disposto il sequestro amministrativo e si prevede alternativamente l'obbligo di reimmatricolazione in Italia ai sensi dell'art. 93 CdS oppure l'esportazione con le procedure di cui all'art. 99 CdS, entro 180 giorni ovvero, in mancanza, la confisca del veicolo.
Sono esclusi dal divieto i veicoli appartenenti a persone, enti o organizzazioni stranieri che sono muniti di targa CD, CC, EE e AFI Officia (tali veicoli sono assimilati a tutti gli effetti ai veicoli italiani).
Deroghe: il residente in Italia può circolare con veicolo estero solo se il veicolo è concesso in leasing oppure in locazione senza conducente da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva ovvero se è stato dato in comodato ad un lavoratore o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.
A tal proposito, occorre precisare:
  • Il veicolo in leasing o in locazione senza conducente può essere concesso sia a persona fisica residente in Italia che a persona giuridica con sede in Italia. In quest'ultimo caso può essere materialmente condotto da persone che hanno cariche sociali documentate, da qualsiasi dipendente, socio o collaboratore della persona giuridica, autorizzati a rappresentarla secondo le norme nazionali, oppure da un familiare purché con posizione documentata e con titolo legale di uso autorizzato dal soggetto che ha locato. Al momento del controllo, queste persone residenti in Italia da più di 60 giorni, dovranno adeguatamente dimostrare il titolo in base al quale stanno conducendo il veicolo attraverso idonea documentazione redatta in lingua italiana che possa dar contezza all'agente di controllo del loro ruolo all'interno della persona giuridica o impresa a cui il veicolo è stato concesso in locazione o leasing;
  • Il veicolo in comodato può essere concesso solo a persona fisica residente (individuata nel documento che deve trovarsi a bordo) che ha rapporto di lavoro o di collaborazione con l'impresa intestataria straniera (UE o SEE). Non può essere, perciò, condotto dai suoi familiari o collaboratori. Non costituiscono, perciò, ipotesi di deroga altri titoli di possesso o detenzione del veicolo estero diversi da quelli indicati (comodato a familiare, concessione di guida di cortesia, usufrutto del veicolo, patto di riservato dominio, ecc.) anche se adeguatamente assistiti da atto in forma scritta avente data certa. Non è richiesto che l'attività del lavoratore o collaboratore che ha il veicolo in comodato sia svolta per conto dell'impresa straniera sul territorio Italiano. Si ritiene lecita la circolazione di tali soggetti residenti anche se il veicolo sia loro concesso in comodato unicamente per raggiungere il luogo di lavoro (e viceversa) che è ubicato all'estero o comunque per garantire loro libertà di movimento, anche se non svolgono attività lavorativa o collaborazione in Italia. Per la restrittiva formulazione della norma, non sembra che siano possibili forme di sub comodato ad altri soggetti, neanche se il proprietario straniero lo ha autorizzato.


Il documento, tenuto sempre a bordo durante la circolazione ed esibito a richiesta in occasione di ogni controllo stradale, deve essere redatto in lingua italiana (compresa la copia del contratto di leasing o locazione a lungo termine), sottoscritto dall'intestatario e recante data certa antecedente dal quale risulti il titolo del possesso (cioè locazione, leasing o comodato nei confronti di un soggetto individuato) e la durata della disponibilità del veicolo. Nel caso di veicolo in comodato a lavoratore o collaboratore residente in Italia, il documento da tenere a bordo è il relativo contratto di comodato intestato al lavoratore o collaboratore. Il documento deve contenere l'espressa indicazione dell'identità del locatario autorizzato alla circolazione (sia esso persona fisica o giuridica) ovvero del comodatario residente in Italia (il comodato è ammesso, infatti, solo a persona fisica).
Non è richiesto che l'atto sia prodotto in originale. Può essere anche in copia, purché rispetti le condizioni richieste ed in particolare, la presenza di data certa. La prova della data certa deve essere in originale e non in copia.


  • Modifiche in materia di responsabilità solidale nelle violazioni stradali. In materia di responsabilità solidale per le violazioni amministrative in materia di circolazione stradale sono previste nuove ipotesi di responsabilità solidale operanti quali deroghe al criterio generale della responsabilità solidale del proprietario. Nel dettaglio:
    • nei casi di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Sono chiamati a rispondere il locatario, il comodatario, il custode di veicolo sequestrato, l'erede in attesa di definizione dell'eredità, il responsabile del trust e tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 247-bis Reg. Esec. CdS quando il veicolo risulti essere utilizzato da tali soggetti diversi dal proprietario per più di 30 giorni consecutivi;
    • per le violazioni commesse nei casi indicati dall'articolo 93, commi 1-bis (violazione del divieto di circolazione con veicolo estero da parte di residente in Italia da più di 60 giorni) e 1-ter (violazione dell'obbligo di documentare il titolo del possesso del veicolo locato, in leasing o in comodato a lavoratore o collaboratore da parte di impresa europea non avente sede in Italia), e dall'articolo 132, comma 3, CdS (circolazione oltre un anno con veicolo estero) risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.
a qui per modificare.

Revisione dei rimorchi di categoria O1, O2 e calendario scadenze controlli tecnici

18/10/2018

 
Categoria O1:
Rimorchi Di Massa Massima Che Non Supera Le 0,75 Ton (750 Kg) Considerato “Rimorchio Leggero”

Categoria O2:
Rimorchi Di Massa Massima Superiore A 0,75 Ton (750 Kg) E Inferiore A 3,5 Ton (3500 Kg)
​
Continua...

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