Clicca quCome è noto la gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi, è stata trasferita dall'articolo 1 del DPCM 8 gennaio 2015 agli Uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli organi individuati da alcune Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie disposizioni.
Pertanto, la competenza in materia di gestione del Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 e di gestione degli albi provinciali di cui alla legge n. 298/74 risulta incentrata nell’identico Ufficio. Attualmente, la procedura amministrativa, in caso di trasferimento della sede legale da una provincia all’altra delle imprese autorizzate all'esercizio della professione, in quanto iscritte al REN e all'Albo, comporta il trasferimento di competenza per la gestione dell'impresa nel REN, previa cancellazione dell'impresa dall'albo provinciale della sede di provenienza e iscrizione nell'albo provinciale competente per territorio rispetto alla nuova sede legale. Con la circolare 29 marzo 2019 n.1/2019/TSI il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto una nuova procedura stabilendo che le imprese regolarmente iscritte al REN con lo status "attiva", a seguito del trasferimento della loro sede legale in un Comune di un'altra provincia, sono tenute a richiedere tempestivamente l'aggiornamento dei dati nel REN e nell'Albo dal momento in cui la variazione della sede è stata registrata presso il registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di commercio. La comunicazione di avvenuto trasferimento della sede legale va inoltrata sia all'Ufficio territorialmente competente prima del trasferimento sia all'Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale. Il trasferimento della sede legale riguardando il medesimo soggetto giuridico non determina nel REN, in ragione della sua valenza nazionale, una variazione del numero di iscrizione, mentre la variazione del numero di iscrizione nell'Albo si rende necessaria solo per motivi tecnici-informatici. L’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente prima della variazione della sede legale, ricevuta la comunicazione, verifica la correttezza dei dati e dei requisiti dell’impresa iscritta, l’avvenuto cambio di sede legale nel registro imprese e procede con l’avvio della nuova procedura informatica di trasferimento all’Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale, senza cancellare l’impresa dal REN e dall’Albo. L’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente di destinazione, ricevuta telematicamente notizia dell'avvenuto cambio di competenze, provvede con l'apposita procedura informatica ad attribuire all'impresa un nuovo numero di iscrizione all'Albo e ad aggiornare nel sistema informatico i dati dell'impresa (nuovo indirizzo della sede legale, Camera di Commercio di riferimento) ed eventualmente anche quelli relativi al requisito di stabilimento qualora espressamente richiesti dall'impresa nella domanda. Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici D.I. n.80 del 28-02-201926/11/2019
La revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici è disposta dal Decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che regolamenta la materia.
Tuttavia, tenuto conto che i termini, stabiliti all'art. 6 del decreto 20 maggio 2015, per l'obbligo di revisione delle macchine agricole ed operatrici sono trascorsi senza che fossero disponibili sia la specifica disciplina tecnica per l’esecuzione dei controlli sia il luogo idoneo alle operazioni tecniche di revisione, con il Decreto interministeriale prot. n. 80 del 28 febbraio 2019 sono state fissate le nuove scadenze secondo il seguente calendario: Macchine agricole * e macchine operatrici** Tempi Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 Revisione entro il 30 giugno 2021 Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995 Revisione entro il 30 giugno 2022 Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018 Revisione entro il 30 giugno 2023 Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019 Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione * Ai sensi dell’articolo 111 del CdS sono sottoposte a revisione periodica:
** Ai sensi dell’articolo 114 del CdS sono sottoposte a revisione periodica:
Con la circolare n. 650 del 1° febbraio 2019,il MIT ha precisato che il divieto di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2019 non trova applicazione pure per i complessi veicolari (autoarticolati ed autotreni), anche se circolano scarichi, adibiti al trasporto di combustibili liquidi e gassosi, destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico che privato.
La tesi trova conferma dalla lettura del combinato disposto dall'art. 54, comma 2, del Codice della strada e dall'art. 203, comma 1, lett. c, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del medesimo Codice, dal quale si evince come il termine "cisterna" sia relativo al tipo di carrozzeria installata permanentemente per il trasporto di liquidi e quindi non debba intendersi limitato al veicolo isolato. |
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