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Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1  - Sospensione circolari nr.25981 e 3018

23/1/2024

 
Con circolare prot.1602 del 19 gennaio 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito delle ordinanze emesse dal Consiglio di stato, ha comunicato la sospensione degli effetti delle circolari con le quali erano state riviste le disposizioni già emanate con le circolari n. B103 del 27.11.1998 e B041 del 6.05.1999, per quanto riguarda le caratteristiche e le modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.

Pertanto, attualmente trovano applicazione le specifiche disposizioni indicate nella citata circolare prot. n.2522/4332 - DC IV n. B103 del 27.11.1998:
  • i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicati sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla carta di circolazione;
  • le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è consentita senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione;
  • ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio;
  • incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della Strada. In ogni caso, deve essere assicurata la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa;
  • in ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

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VEICOLI PER IL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA - LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE - ART.24 dl N.69/2023 - SEGUITO

23/1/2024

 
Con circolare prot.1729 del 19 gennaio 2024 il Ministero dell'Interno ha rammentato il contenuto della circolare n.960 del Ministero dei Trasporti in merito all'implementazione nell'applicativo REN-Noleggi della funzione di registrazione anche per i rimorchi e semirimorchi noleggiati.

Nella circostanza è stato comunicato che tra le nuove funzionalità di consultazione del portale MCTC è stato aggiunto il nuovo collegamento denominato "NOLEGGIO VEICOLI TM" che consente agli organi di controllo di verificare la registrazione della locazione senza conducente dei motoveicoli, autoveicoli e rimorchi.
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Con la medesima circolare, oltre a rammentare il rinvio del termine per la registrazione dei contratti dal 15 gennaio al 15 luglio 2024, è stato ribadito che l'omessa registrazione nell'applicativo REN-Noleggi non comporta l'applicazione di sanzioni e la ricevuta di registrazione non sostituisce in nessun caso il contratto di locazione senza conducente che dovrà sempre essere tenuto a bordo del veicolo noleggiato.  

progetto MoVe-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) Regione Emilia-Romagna

18/1/2024

 
Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) è un progetto sviluppato dalla Regione Lombardia, attivo anche nelle Regioni del Piemonte e dell'Emilia-Romagna che promuove modalità innovative per il controllo delle emissioni dei veicoli più inquinanti.

I proprietari dei predetti veicoli hanno la possibilità di richiedere una deroga chilometrica alle limitazioni vigenti, monitorabile in base all’uso effettivo del veicolo ed allo stile di guida adottato.

​Possono partecipare al progetto Move-In della Regione Emilia-Romagna i proprietari dei veicoli inquinanti che rientrano nelle categorie sotto elencate e che circolano nelle zone soggette a limitazione veicolare:
  • autoveicoli diesel fino a Euro 4 compreso;
  • autoveicoli benzina fino a Euro 2 compreso;
  • autoveicoli benzina/GPL e benzina/metano fino a Euro 1 compreso;
  • motocicli (tutte le alimentazioni) fino a Euro 1 compreso.

A ogni veicolo che aderisce al servizio viene assegnato un tetto massimo di chilometri percorribili annualmente, in funzione della categoria e della classe emissiva del veicolo, sull'intero territorio dei comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), allegato Aree Move In - Elenco comuni.

Una scatola nera (black-box) installata a bordo del veicolo consente di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti rilevando i chilometri percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24.

Aderendo al sistema Move-in, il veicolo non sarà più soggetto ai blocchi orari e giornalieri, ma sarà monitorato mediante il conteggio totale dei chilometri percorsi in qualunque fascia oraria su tutto il territorio dei Comuni interessati da limitazioni alla circolazione per motivi ambientali.

Il sistema Move-in non si applica nel caso di attivazione di misure temporanee a causa del perdurante accumulo degli inquinanti; in tal caso i veicoli che hanno aderito a Move-In saranno soggetti alle predette limitazioni previste per i veicoli appartenenti alle medesime categorie e classi emissive. Inoltre, i veicoli aderenti a Move-In non potranno circolare durante le "Domeniche Ecologiche", nei territori dei Comuni in cui queste sono previste da specifica ordinanza.


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