Il Ministero dell’Interno con circolare del 14 Ottobre 2021 ha fornito chiarimenti sulla contestazione delle violazioni in materia di eccesso di velocità di cui all’art.142 CdS attraverso le registrazioni del tachigrafo, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia emanata il 9 Settembre 2021 che ha affermato il principio secondo il quale le infrazioni in materia di tachigrafo commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state accertate, non possono essere contestate dalle Autorità di quest’ultimo Paese.
Viene, pertanto, precisato che la contestazione delle violazioni di cui all’art.142 CdS, accertate attraverso l’esame dei dati memorizzati sulla memoria di massa del dispositivo o sulla carta del conducente, deve limitarsi a quelle per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano. Nell’allegata scheda illustrativa alla circolare ministeriale sono indicate le modalità di acquisizione dei dati della velocità del tachigrafo con le quali deve procedersi all’accertamento delle infrazioni di cui all’art. 142 CdS. Nel dettaglio, viene precisato che:
Il Ministero dell’Interno, con circolare 300/A/9434/19/109/12/3/4/1 del 6 novembre 2019, ha fornito disposizioni operative relative all'applicazione delle norme sui dispositivi antiabbandono.
In particolare, ha precisato che i dispositivi:
Con circolare prot.300/A/4524/21/108/16 del 10 maggio 2021, il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti in ordine all'esenzione dall'utilizzo del tachigrafo per documentare i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo di cui al Regolamento (CE) 561/2006, quando si eseguono trasporti con veicoli impiegati per il trasporto del latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale.
Al riguardo, ha precisato che l'esenzione non riguarda tutte le ipotesi di veicoli utilizzati per il trasporto del latte, ma soltanto quella in cui il trasporto viene eseguito da e per le fattorie di produzione ai luoghi di lavorazione e non, ad esempio, per il trasporto del latte già lavorato presso i luoghi di vendita. L'esenzione si applica anche alla fase del trasporto relativa alla riconsegna dei contenitori vuoti alle fattorie di produzione dopo che il latte è stato consegnato presso i luoghi di lavorazione nonché al veicolo cisterna che viaggia scarico dopo aver consegnato presso i luoghi di lavorazione il latte precedentemente raccolto dalle fattorie di produzione. Non può considerarsi esentato, invece, il veicolo che dopo aver consegnato il latte presso i luoghi di lavorazione, non facendo rientro presso la propria sede, fatta salva la possibilità di trasportare prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale, inizia un viaggio per eseguire un trasporto con finalità diverse da quelle descritte. |
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Maggio 2024
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