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Contestazione della violazione in materia di eccesso di velocità mediante dati registrati dal tachigrafo

13/2/2022

 
Il Ministero dell’Interno con circolare del 14 Ottobre 2021 ha fornito chiarimenti sulla contestazione delle violazioni in materia di eccesso di velocità di cui all’art.142 CdS attraverso le registrazioni del tachigrafo, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia emanata il 9 Settembre 2021 che ha affermato il principio secondo il quale le infrazioni in materia di tachigrafo commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state accertate, non possono essere contestate dalle Autorità di quest’ultimo Paese.
Viene, pertanto, precisato che la contestazione delle violazioni di cui all’art.142 CdS, accertate attraverso l’esame dei dati memorizzati sulla memoria di massa del dispositivo o sulla carta del conducente, deve limitarsi a quelle per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano.
Nell’allegata scheda illustrativa alla circolare ministeriale sono indicate le modalità di acquisizione dei dati della velocità del tachigrafo con le quali deve procedersi all’accertamento delle infrazioni di cui all’art. 142 CdS.
 Nel dettaglio, viene precisato che:
  • le norme sul superamento dei limiti di velocità possono essere contestate sia con riferimento al superamento dei limiti di categoria del veicolo su cui è installato il tachigrafo, sia con riferimento al superamento dei limiti locali fissati dal Codice della Strada per ogni tipologia di strada dal proprietario o concessionario della strada. Questa violazioni possono essere contestate solo in relazione a condotte di guida commesse alla presenza dell’organo accertatore o poco prima del controllo.
  • l’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità, può essere contestato tramite la lettura dei dati relativi al superamento dei valori impostati sul limitatore. In tal caso si procederà a contestare solamente la violazione relativa al superamento del valore del limitatore, ai sensi del comma 11 art. 142 CdS in riferimento all’art. 179 CdS.
 Relativamente alle modalità di acquisizione dei dati si è chiarito che:
  • quelli relativi alla velocità istantanea devono essere acquisiti tramite un dispositivo di lettura esterna, tipo il software Police controller in uso ai Reparti di Polizia stradale per l'attività di controllo. Ogni altro dato che il dispositivo è in grado di rendere disponibile e che può essere visualizzato attraverso le stampe aggiuntive, non può essere utilizzato a fini probatori per l’accertamento delle violazioni, poiché tali stampe non rientrano tra quelle espressamente indicate nel regolamento U.E 165/2014;
  • quelli relativi agli eccessi di velocità, possono essere acquisiti attraverso la lettura delle anomalie riportate nelle stampe dell’attività giornaliera o nelle stampe specifiche delle anomalie e dei guasti o degli eccessi di velocità.
Infine, viene ribadito che i risultati ottenuti con accertamento indiretto mediante tachigrafo devono essere corretti a favore del trasgressore, calcolando la tolleranza dovuta all’imprecisione del tachigrafo che, secondo quanto previsto dal Regolamento 165/2014, è pari a 6 km/h.
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Dispositivi antiabbandono bambini - Caratteristiche e proroga sanzioni

12/2/2022

 
Il Ministero dell’Interno, con circolare 300/A/9434/19/109/12/3/4/1 del 6 novembre 2019, ha fornito disposizioni operative relative all'applicazione delle norme sui dispositivi antiabbandono.
In particolare, ha precisato che i dispositivi:
  • devono essere utilizzati nei veicoli appartenenti alle categorie M1, N1, N2 e N3 di cui all'art. 47 del Codice della Strada immatricolati in Italia o immatricolati all'estero, quando condotti da residenti in Italia, per il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni;
  • possono alternativamente essere integrati nel sistema di ritenuta, costituire una dotazione di base o accessorio del veicolo o essere indipendenti sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo;
  • non essendo previste l’omologazione, per verificarne la regolarità devono rispondere alle prescrizioni elencate nell'allegato A del DM del 2 ottobre 2019.
Con successiva circolare del 27 dicembre 2019, a seguito della conversione del DL 124/2019 in legge 157/2019, è stato specificato che le sanzioni dell’art.172 del CdS, sull’obbligo dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020.

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Raccolta e trasporto di latte o prodotti di origine animale - Trasporti esentati dai tempi di guida e di riposo

12/2/2022

 
Con circolare prot.300/A/4524/21/108/16 del 10 maggio 2021, il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti in ordine all'esenzione dall'utilizzo del tachigrafo per documentare i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo di cui al Regolamento (CE) 561/2006, quando si eseguono trasporti con veicoli impiegati per il trasporto del latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale.
Al riguardo, ha precisato che l'esenzione non riguarda tutte le ipotesi di veicoli utilizzati per il trasporto del latte, ma soltanto quella in cui il trasporto viene eseguito da e per le fattorie di produzione ai luoghi di lavorazione e non, ad esempio, per il trasporto del latte già lavorato presso i luoghi di vendita.
L'esenzione si applica anche alla fase del trasporto relativa alla riconsegna dei contenitori vuoti alle fattorie di produzione dopo che il latte è stato consegnato presso i luoghi di lavorazione nonché al veicolo cisterna che viaggia scarico dopo aver consegnato presso i luoghi di lavorazione il latte precedentemente raccolto dalle fattorie di produzione.
Non può considerarsi esentato, invece, il veicolo che dopo aver consegnato il latte presso i luoghi di lavorazione, non facendo rientro presso la propria sede, fatta salva la possibilità di trasportare prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale, inizia un viaggio per eseguire un trasporto con finalità diverse da quelle descritte.

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