Con circolare prot. nr.31762 del 24 ottobre 2023 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito alcuni chiarimenti concernenti la possibilità di convertire patenti di guida rilasciate da Paesi non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (patenti extracomunitarie) i cui titolari sono residenti sul territorio italiano da oltre quattro anni.
Le patenti extracomunitarie riconosciute valide in Italia ai fini della conversione sono quelle rilasciate dagli Stati individuati nello specifico elenco, costantemente aggiornato e diramato dalla Direzione Generale della Motorizzazione ogni qual volta l’Italia definisce una nuova Intesa bilaterale con un Paese terzo che disciplina la conversione reciproca delle patenti di guida. In merito agli Accordi bilaterali è stato evidenziato che possono differire in ragione dello Stato con cui vengono stipulati. Di conseguenza, le procedure di conversione, per taluni aspetti, possono non essere identiche per tutte le patenti di guida extracomunitarie. Uno degli aspetti che differiscono nei testi dei vigenti Accordi, è proprio quello del requisito richiesto al titolare della patente da convertire dell’acquisizione della residenza in Italia da non oltre un periodo stabilito. Nel caso degli Accordi al momento vigenti con Albania, Argentina, Svizzera e Ucraina è contenuta l’esplicita disposizione per cui il titolare della patente di guida estera può chiederne la conversione solo se è residente in Italia da meno di quattro anni. Nel rispetto di tale disposizione, quindi, le patenti di guida rilasciate nei citati Stati potranno essere ritenute valide ai fini della conversione solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di quattro anni all’atto della richiesta; in caso contrario la domanda di conversione dovrà essere respinta senza porre in essere nessun’altra procedura (non è prevista né la revisione patente, né l’esperimento pratico di guida). Ad eccezione dei Paesi sopra elencati (Albania, Argentina, Svizzera ed Ucraina) nei cui Accordi è prevista la convertibilità della patente solo entro i primi quattro anni dallo stabilimento della residenza in Italia, per tutte le altre patenti di guida extracomunitarie convertibili in Italia potranno essere ritenute valide ai fini della conversione se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni. In questo caso ricorrono due casi particolari: 1) Patenti di guida rilasciate da Paesi con i quali l’Italia ha definito specifici Accordi in cui è indicato esplicitamente che il titolare della patente di guida da convertire deve essere residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione della richiesta di conversione. Attualmente – salvo l’entrata in vigore di nuovi Accordi - i Paesi rientrati in questa fattispecie sono Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Turchia. Per le patenti di guida rilasciate da questi Paesi potranno esse ritenute valide ai fini della conversione solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni; in caso contrario la domanda di conversione dovrà essere respinta poiché non rispetta le disposizioni contenute nello specifico Accordo vigente. Anche in questa fattispecie, quindi, non dovrà essere posta in essere alcuna ulteriore procedura (non è prevista né la revisione patente, né l’esperimento pratico di guida). 2) Patenti di guida rilasciate da Paesi con i quali l’Italia ha definito Accordi nei quali nulla è previsto in merito al requisito richiesto al titolare della patente da convertire dell’acquisizione della residenza in Italia da non oltre un periodo stabilito. Rientrano in questa fattispecie tutti i rimanenti Paesi indicati nello specifico elenco, contenente gli Stati che rilasciano patenti convertibili in Italia, ossia Algeria, Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Taiwan e Tunisia. Anche questi patenti di guida potranno esse ritenute valide ai fini della conversione senza esami solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni. In tal caso, tuttavia, qualora il titolare fosse residente in Italia da più di sei anni, la richiesta di conversione potrà essere ugualmente accolta e - qualora non vi siano altri motivi ostativi - potrà essere rilasciata la patente di guida italiana con contestuale emissione e notifica di un provvedimento di revisione dell’idoneità tecnica alla guida ai sensi dell’articolo 128 CdS, secondo le procedure già in uso presso gli UMC. Al momento del rilascio della patente, su modulistica a se stante oppure in calce alla domanda di conversione, l'interessato deve sottoscrivere, per presa visione la seguente prescrizione: "contestualmente alla consegna della patente di guida italiana verrà notificato un provvedimento di revisione della patente stessa ai sensi dell'articolo 128 del CdS. In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130 del CdS). La patente estera oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa." Con Decreto del 4 agosto 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disciplinato il rilascio delle targhe storiche ai veicoli di interesse storico e collezionistico.
Il Decreto Ministeriale, entrato in vigore il 26 settembre 2023, troverà completa applicazione a decorrere dal 25 novembre 2023 a seguito dell’emanazione di un specifico provvedimento da parte della Direzione Generale per la Motorizzazione con il quale saranno stabilite le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni del citato decreto. Il rilascio delle targhe storiche è previsto per i veicoli di interesse storico e collezionistico:
Su richiesta del proprietario mediante istanza unificata di cui al D.Lgs. 98/2017 e previo pagamento delle prescritte tariffe, è ammesso il rilascio del documento unico di circolazione e della targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell'ANV e nell'archivio informatico del PRA, o che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall'interessato. Il rilascio della targa storica è soggetto al pagamento dell'importo di euro 549,00 per gli autoveicoli ed euro 274,50 per i motocicli e le macchine agricole, comprensivo del costo di produzione e della quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del codice della strada. I predetti importi sono corrisposti tramite versamento effettuato con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento della mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. iLa Legge 10 Agosto 2023 n.103, in vigore dal 11 agosto 2023, ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 69/2023 apportando ulteriori modifiche al Codice della Strada, tra le quali si illustrano di seguito le più significative:
Art.6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati Con la modifica all’art. 6 del Codice della Strada è stata inserita la possibilità per le regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano di ridurre i limiti massimi di velocità sulle strade extraurbane che attraversano i centri abitati o che sono ubicate in prossimità degli stessi. I provvedimenti possono essere adottati per limitare le emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e devono esseri emessi dopo aver interpellato i prefetti territorialmente competenti sugli aspetti legati alla sicurezza stradale e gli enti proprietari o gestori della strada. I provvedimenti adottati devono essere resi noti all’utenza mediante l’apposizione dei segnali stradali con il limite di velocità a cura dell’ente proprietario o gestore della strada. Il controllo dei limiti della velocità può essere compiuto senza contestazione immediata mediante i dispositivi di controllo previsti dall’art.4 del decreto Legge 121/2002 e l’inosservanza di tali limiti è sanzionata ai sensi dell’art.142 CdS. Nel caso in esame la disposizione riguarda non solo le autostrade e strade extraurbane principali, ma anche le strade extraurbane secondarie e le strade locali extraurbane, fermo restando che tali strade devono essere ubicate in prossimità dei centri abitati o attraversarli. Art.7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati Con la modifica dell’art. 7 del CdS si disciplina la circolazione nelle zone a traffico limitato, prevedendo per i comuni di stabilire anche un limite temporale di permanenza all’interno delle ZTL per i veicoli autorizzati all’accesso nonché prevedere tempi massimi di permanenza diversi in relazione alla categoria di veicoli o utenti autorizzati all’accesso. Art.84 Locazione senza conducente La nuova disciplina Attraverso la modifica dell’art. 84 viene data attuazione alla Direttiva UE 2022/738, che modificando la Direttiva CE 2006/1 disciplina l’utilizzo dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. È stata eliminata la condizione che permetteva di utilizzare veicoli acquisiti in locazione senza conducente solo nell’ambito dei trasporti internazionali. Di conseguenza è possibile utilizzare veicoli acquisiti in locazione anche per l’effettuazione di trasporti nazionali, inclusi i trasporti in regime di cabotaggio. È stata introdotta la possibilità di acquisire veicoli da qualsiasi impresa con sede sia sul territorio nazionale sia negli altri Paesi dell’Unione Europea. Il veicolo che può essere noleggiato ai sensi dell’art.84, stante il vincolo di destinazione previsto dall’art.88 del CdS, deve essere immatricolato per uso di terzi e, pertanto, non è possibile noleggiare veicoli da imprese che effettuano trasporto in conto proprio. Tuttavia tale limitazione deve essere considerata in relazione alle regole vigenti nello Stato membro di immatricolazione del veicolo o messo in circolazione conformemente alle legislazione nazionale che a differenza dello stato italiano potrebbe non prevedere una distinzione tra uso proprio e uso di terzi. Alle imprese italiane che effettuano trasporto di merci in conto terzi è consentito l’esecuzione di trasporti per conto di terzi con veicoli acquisiti in locazione senza conducente da imprese con sede anche in altri Stati membri. Anche in questo caso non è previsto che l’impresa locatrice sia autorizzata ad esercitare l’attività di trasporto in conto terzi, ma è richiesto che il veicolo sia di proprietà di un’impresa con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea. Tra i veicoli che possono essere acquisiti in locazione senza conducente da utilizzare nell’attività di trasporto merci in conto terzi è stata aggiunta anche la categoria dei trattori. Pertanto, per quanto riguarda il trasporto di merci su strada in conto di terzi, è ammesso l’uso di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione Europea, purché tali veicoli siano immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro. Veicoli adibiti per la locazione senza conducente da parte di imprese autorizzate esercenti l’attività di noleggio Possono essere destinati alla locazione senza conducente da parte delle imprese che esercitano con regolare licenza l’attività di locazione di veicoli immatricolati a “Uso terzi per locazione SC”:
Veicoli adibiti per la locazione senza conducente nel settore dell’autotrasporto di cose in conto terzi Possono essere destinati alla locazione nel trasporto per conto terzi quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
Condizioni per la locazione senza conducente Vengono introdotte le condizioni per l’utilizzabilità di veicoli acquisti in locazione senza conducente prevedendo che:
Qualora il veicolo non sia locato dal conducente, quest’ultimo deve portare al seguito, oltre al contratto di noleggio, il contratto di lavoro o estratto autenticato dello stesso ovvero uno dei documenti elencati dalla deliberazione del Comitato Centrale Albo Autotrasportatori 1/2005 del 27 gennaio 2005, al fine di dimostrare il rapporto di dipendenza con l’impresa che utilizza il veicolo acquisito in locazione. I predetti documenti, contratto di noleggio e contratto di lavoro o documento equivalente, possono essere esibiti agli organi di controllo anche in formato digitale. Regime sanzionatorio Dal punto di vista sanzionatorio, la sanzione prevista dal comma 7 è applicata quando vengono adibiti a locazione senza conducente:
Da ciò scaturisce un diverso modo di sanzionare in considerazione del tipo di situazione che viene riscontrata su strada al momento del controllo:
Analogamente la mancanza del documento che dimostri il rapporto di dipendenza del conducente con l’impresa che effettua il trasporto viene sanzionata diversamente in relazione al tipo di situazione accertata:
Il comma 7 prevede l’applicazione della sanzione per due distinte ipotesi:
Ai sensi dell’art.197 del CdS, a titolo di concorso di persone, delle stessa violazione né risponde anche il locatario che, mediante la sottoscrizione del contratto di locazione senza conducente, partecipa congiuntamente al locatore all’adibire il veicolo non destinato a tale uso. Relativamente alla seconda ipotesi, della medesima violazione risponde anche il conducente che conduce il veicolo adibito illecitamente ad un uso diverso. Nel caso, invece, in cui il locatario sia anche il conducente del veicolo, quest’ultimo risponderà di una sola sanzione. Di conseguenza, per la stessa violazione accertata saranno elevati tre distinti verbali di contestazione:
Per quanto riguarda l’infrazione prevista dal comma 7-bis, l’autore della violazione è l’utilizzatore del veicolo acquisito in locazione senza conducente ovvero il locatario che, a seguito della sottoscrizione del contratto di noleggio, ne ottiene la disponibilità e lo utilizza illecitamente violando le condizioni imposte dal comma 4-ter. Nel caso che il locatore abbia effettivamente partecipato all’inosservanza delle condizioni indicate dal comma 4-ter, per effetto del concorso di persone nelle violazione di cui all’art. 197 del CdS, risponderà della medesima violazione per aver compartecipato mediante la sottoscrizione del contratto al fatto illecito commesso dal locatario. La responsabilità concorsuale potrebbe configurarsi nei seguenti casi:
Applicazione sanzione accessoria Relativamente all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione imposta dal comma 8, si procederà al ritiro del documento che sarà inviato entro 5 giorni dall’organo di polizia all’Ufficio della Motorizzazione del luogo dell’accertamento per l’adozione del relativo provvedimento. Qualora si tratti di una carta di circolazione rilasciata da uno stato estero, il competente Ufficio della Motorizzazione ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale. L’interdizione alla circolazione è comunicata alla competente autorità dello stato che ha emesso il documento di circolazione e viene annotata sullo stesso. Se l’ordinanza di sospensione non viene emanata nel termine di 15 giorni dalla ricezione del documento di circolazione oppure emanata dopo il predetto termine l’interessato può richiederne la restituzione da parte dell’Ufficio competente della motorizzazione (art. 217, comma 2). Come previsto dall’art. 214, comma 7 del CdS, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, per uguale durata della sospensione del documento di circolazione disposta dall’Ufficio della Motorizzazione, con affidamento in custodia al conducente, fatto salvo quando disposto dall’art. 207 del CdS per i veicoli immatricolati all’estero. Veicoli immatricolati all’estero Per i veicoli immatricolati all’estero si applicano le disposizioni previste dall’art. 207 del CdS. Il conducente è ammesso ad effettuare il pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore che ne rilascia ricevuta al trasgressore facendone menzione nella copia del verbale. Nel caso in cui il trasgressore non si avvalga del pagamento immediato, lo stesso deve versare all’agente accertatore a titolo di cauzione una somma pari alla:
Nel caso in cui la violazione commessa prevede un fermo amministrativo di durata superiore a 60 giorni o comunque che va oltre la data di pagamento dell’infrazione, il fermo applicato ai sensi dell’art. 207 viene prolungato fino al completamento del fermo sanzionatorio con affidamento del veicolo al trasgressore o all’obbligato in solido. |
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