Con circolare prot.14573 del 10 novembre 2023, il Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla guida di mezzi pesanti da parte di conducenti muniti di patente e/o CQC rilasciati da Paesi extracomunitari.
L’attuale normativa nazionale prevede che le patenti rilasciate da Paesi extra UE, consentono la guida per un anno dall’acquisizione della residenza anagrafica sul territorio nazionale. Trascorso tale periodo, si può continuare a condurre veicoli, solo dopo aver conseguito una patente di guida italiana che può essere ottenuta per conversione di quella estera, se sussiste un accordo bilaterale di reciprocità con il Paese di emissione. Per quanto riguarda la carta di qualificazione del conducente, l’articolo 14 del D.Lgs. n.286/2005 dispone che la normativa sulla qualificazione iniziale e formazione periodica si applica all’attività di guida dei conducenti che effettuano su strada all’interno dell’Unione europea e dello Spazio Economico Europeo, per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE. Sono quindi esclusi i conducenti di veicoli immatricolati ad uso speciale che non sono atti al trasporto di cose o di persone (raccolta rifiuti, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, autogrù, ecc.). Per i conducenti di altri veicoli per i quali è consentito il trasporto di cose proprie o in conto proprio, sussiste l’obbligo della qualificazione iniziale e periodica salvo le ipotesi di esenzione contemplate dall’articolo 16 del D.Lgs. n.286/2005. La circolare del MI specifica che la vigente disciplina relativa alla qualificazione dei conducenti, non riconosce le CQC rilasciate da paesi extracomunitari valide per la guida di veicoli appartenenti a società stabilite sul territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Di conseguenza, un conducente assunto alle dipendenze di una ditta di autotrasporto con sede in uno Stato membro, potrà comprovare la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di guida per il trasporto di merci mediante:
In conclusione, se si proviene da un Paese non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, non è ammessa la conversione della carta di qualificazione del conducente poiché non sussistono con tali Paesi specifici accordi di reciprocità. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare prot. n. 25355 del 17 novembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
DISCIPLINA Il Ministero ha rammentato che l’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni con legge 10 agosto 2023, n. 103, ha recepito la direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada e che a sua volta modifica la direttiva 2006/1/CE. Il citato articolo ha modificato l’articolo 84 del Codice della Strada le cui novità di natura regolatoria sono le seguenti:
REGISTRAZIONE SULL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI Il comma 5 dell’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 prevede che il CED del MIT iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. Ai fini dell’attuazione della citata disposizione, il CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo a punto un applicativo denominato REN-Noleggi per consentire la registrazione, nel REN, delle targhe dei veicoli locati per il trasporto di merci. La registrazione consente di verificare che il veicolo utilizzato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa locataria per la durata del contratto di locazione (art. 84 comma 4-ter lettera b). Hanno l’obbligo di procedere alla registrazione nell’applicativo REN-Noleggi, disponibile dal 20 novembre, le imprese di trasporto merci conto terzi iscritte al REN che acquisiscono un veicolo in locazione senza conducente ai sensi dell’art.84 CdS, sia con targa italiana che estera (intra UE). L’adempimento va eseguito prima dell’utilizzo del veicolo preso in locazione senza conducente e, per i veicoli locati in forza di contratti stipulati prima del 15 gennaio 2024, l’obbligo va assolto entro quest’ultimo termine. In questa prima fase iniziale, non sarà possibile censire sull’applicativo i rimorchi ed i semirimorchi e la relativa funzione sarà implementata a breve. Per la registrazione sull’applicativo REN-Noleggi, le imprese possono rivolgersi:
ELENCO FUNZIONALITA’ DELL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI Le funzionalità sono disponibili sul Portale dell’Automobilista, previo accesso all’area privata attraverso il seguente percorso dal menu di sinistra: “Applicazioni”; “Autotrasporto”; “REN NOLEGGI”. Nella stessa area sono disponibili i manuali per gli Uffici della motorizzazione civile e per gli operatori professionali. Le funzioni disponibili sono le seguenti:
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA REGISTRAZIONE SULL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI E COME REGISTRARSI Hanno l’obbligo della registrazione sul predetto applicativo, le imprese che esercitano trasporto di merci su strada in conto terzi, purché iscritte al REN. La registrazione sul REN-Noleggi riguarda anche il veicolo di massa inferiore a 1,5 tonnellate locato da un’impresa iscritta al REN, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3-bis della Direttiva (CE) 2006/1 relativo al censimento di tutti i veicoli utilizzati da imprese iscritte al REN. Sono escluse dall’obbligo della registrazione le imprese:
REQUISITI DI IDONEITA’ FINANZIARIA E DI STABILIMENTO Incidono sul requisito dell’idoneità finanziaria di cui all’art.7 del Regolamento (UE) 1071/2009 i veicoli acquisiti dall’impresa in forza di un contratto di locazione. Conseguentemente, l’impresa locataria di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 ton ha l’obbligo di provvedere, in caso di incapienza, all’immediato adeguamento del valore dell’idoneità finanziaria inviando la relativa documentazione all’Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente. Diversamente la locazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 ton (da registrare in ogni caso sul REN-Noleggi se l’impresa è iscritta al REN) non incide sul valore dell’idoneità finanziaria. Relativamente al requisito di stabilimento e in considerazione con quanto indicato nella circolare del MIT prot. 3738 del 13 maggio 2022, ai fini del conseguimento dell’autorizzazione all’accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, la disponibilità del veicolo detenuto a titolo di locazione senza conducente, deve essere dimostrata attraverso la dichiarazione dell’esistenza di un contratto di durata residua pari ad almeno sei mesi e registrato nelle forme previste presso l’Agenzia delle entrate. RICEVUTA DI REGISTRAZIONE La ricevuta dell’avvenuta registrazione - che su richiesta è rilasciata all’impresa locataria - non costituisce documentazione da tenere obbligatoriamente a bordo del veicolo locato e, pertanto, non è necessario esibirla all’atto del controllo. Tuttavia, è sempre obbligatorio portare a bordo del veicolo la documentazione prevista dalla direttiva 2006/1/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 e come recepita dall’articolo 24 del decreto-legge n.69/2023 (art. 84, comma 4-quater del Codice della strada):
COPIE CERTIFICATE CONFORMI DELLA LICENZA COMUNITARIA A decorrere dal 16 gennaio 2024, le copie certificate conformi della licenza comunitaria da utilizzare su veicoli locati sono rilasciate dall’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio soltanto se il veicolo è stato registrato, nel caso che l’impresa sia a ciò tenuta, sull’applicativo REN-Noleggi. Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con circolare prot. n. 33146 del 6 novembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di un soggetto titolare di patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE extra-UE di conseguire o rinnovare nella validità una CQC in Italia.
Il Ministero ha evidenziato che, conformemente all’articolo 9 della direttiva n. 2022/2561, i cittadini di un paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, che effettuano all’interno dell’Unione Europea trasporti su strada per il quali è richiesta la qualificazione CQC, acquisiscono detta qualificazione iniziale:
Ai sensi dell’articolo 10 della medesima direttiva sulla base del CAP comprovante una qualificazione iniziale e del CAP comprovante la formazione periodica, le autorità competenti degli Stati membri appongono il codice armonizzato dell’Unione, “95”, di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida:
Se le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato conseguito il CAP non possono apporre il codice armonizzato dell'Unione sulla patente di guida, esse rilasciano al conducente la carta di qualificazione del conducente. Ai citati conducenti che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di merci è consentito anche comprovare la qualificazione e la formazione previste dalla direttiva n. 2022/2561 mediante l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che rechi il codice dell'Unione, "95". In tal caso, lo Stato membro di rilascio indica il codice dell’Unione, «95», nella sezione dell’attestato riservata alle note purché il conducente in questione abbia soddisfatto le prescrizioni relative alla qualificazione e alla formazione di cui alla presente direttiva. Quanto all'esibizione del permesso di soggiorno, si richiamano le istruzioni impartite con circolare prot. n. 84647 del 14 settembre 2007 la quale dispone che "non sussistono dubbi interpretativi circa la possibilità di rilasciare documenti di guida e di circolazione anche in capo ai cittadini extracomunitari che siano in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato" e che "Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce l'unica ed esclusiva condizione che gli UMC sono tenuti ad accertare." Al riguardo, è stato ribadito che non è consentito ad un conducente titolare di patente extra-UE, alle dipendenze di un'impresa stabilita in Italia, di esercitare un'attività di guida per la quale è richiesto il possesso della qualificazione CQC, senza il possesso della stessa. Tuttavia è consentito che tale conducente, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio acquisisca tale qualificazione in Italia, senza necessità alcuna di convertire la patente extra-UE posseduta. L'abilitazione conseguita sarà comprovata dal codice dell'Unione "95" apposto sulla CQC card. Infine è stato rammentato che, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, per continuare ad esercitare l'attività di guida sarà necessario convertire la patente e, in quella sede, potrà essere emessa una patente-CQC. |
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