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Decreto Dirigenziale MIT nr.589 del 19 dicembre 2025. Elenco telematico campagne di richiamo di sicurezza per veicoli di categoria M, N e O

3/1/2026

 
Il decreto in oggetto disciplina l’istituzione dell’elenco telematico previsto dall’articolo 80-bis, comma 2, del Codice della Strada, relativo alle campagne di richiamo di sicurezza dei veicoli, nonché le modalità di accesso e di consultazione dei dati in esso contenuti.

Le campagne di richiamo di sicurezza, quali misure di informazione, sono svolte dai costruttori con riferimento ai veicoli appartenenti alle categorie M, N e O per i quali sia stata accertata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone e per i quali si renda necessario adottare adeguate misure correttive.

Le predette campagne di richiamo vengono attuate dando adeguato avviso ai proprietari dei veicoli interessati che devono essere sottoposti ad interventi tecnici entro 24 mesi dalla comunicazione della campagna di richiamo.

Trascorso inutilmente il predetto termine i veicoli non sottoposti agli interventi sono inseriti, sempre a cura dei costruttori, nell’apposito Albo tenuto dalla Motorizzazione per la consultazione degli organi di polizia stradale ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

Nell’elenco telematico sono presenti:
  • i dati dei veicoli delle categorie M, N e O (la denominazione del distributore, il numero di telaio, il modello, il tipo, e il periodo di produzione);
  • i dati relativi alla campagna di richiamo di sicurezza del veicolo (la denominazione del costruttore, il codice della campagna di richiamo di sicurezza, il marchio dei veicoli, la data di avvio della campagna di richiamo di sicurezza e il codice identificativo RAPEX e le misure correttive da adottare).

In attesa della piena e definitiva operatività dei sistemi, sarà possibile effettuare l'accesso all’elenco telematico da parte:
  • dei costruttori e terzi delegati, per mezzo del Portale del Trasporto, ai fini dell’inserimento e successiva modifica dei dati dei veicoli per i quali, dopo 24 mesi dall’avvio della campagna di sicurezza non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti;
  • del personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite sempre il Portale del Trasporto, con lo scopo di consultare e monitorare i dati e le attività di assistenza e manutenzione dell’Albo;
  • degli organi di polizia di cui all’art.12 del CDS, per mezzo del Portale del Trasporto o dell’Automobilista, ai fini della consultazione dei dati inseriti per l’espletamento dei controlli su strada e dell’eventuale applicazione di sanzioni;
  • dei cittadini, tramite il Portale dell’Automobilista o apposita APP mobile, per la consultazione dei dati dei veicoli dei quali risultano intestatari.

Con riferimento agli aspetti sanzionatori, chiunque circoli con un veicolo inserito nell’elenco telematico di cui all’articolo 80-bis, comma 2, del Codice della Strada è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 80, comma 14, CDS, che consistono in:
  • sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 173,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta a € 121,10 se effettuato entro 5 giorni dalla contestazione;
  • sospensione dalla circolazione del veicolo, con annotazione sulla carta di circolazione o sul Documento Unico (DU) da parte dell’organo di polizia stradale che accerta la violazione.
La sospensione impedisce la circolazione del veicolo fino a quando non venga fornita prova dell’avvenuta esecuzione degli interventi prescritti dalla campagna di richiamo.

DM MIT nr.325 del 12 dicembre 2025. Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2026.

3/1/2026

 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto n.325 del 12 dicembre 2025 ha definito, per l’anno 2026, il calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di cose che hanno una massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.

Il divieto di circolazione si applica, nei giorni festivi e negli ulteriori giorni di forte criticità di traffico veicolare, alle seguenti categorie di veicoli e trasporti:
  • veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, con esclusione dei trattori stradali;
  • veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, ancorché muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 10, comma 6, del CDS;
  • trasporti di merci pericolose, soggetti alle specifiche limitazioni previste dall’articolo 12 del decreto.

Il calendario dei divieti per l’anno 2026 introduce alcune importanti novità in materia di deroghe al divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, riguardanti i:
  • trattori stradali, quando viaggiano isolati, nel tragitto di rientro in sede o per recarsi nel luogo di aggancio di un semirimorchio o nei casi previsti dall’art. 6 comma 5 del decreto (utilizzati nelle operazioni di trasporto intermodale strada-rotaia o strada-mare) purché muniti di idonea documentazione attestante l’operazione svolta o la riconsegna del mezzo. Con il DM n.325 del 2025 è stato eliminato il precedente limite della massa complessiva a pieno carico pari a 7,5 tonnellate, riferito alla tara. Conseguentemente, tutti i trattori stradali isolati, indipendentemente dalla massa, possono beneficiare della deroga, alle condizioni sopra indicate;
  • trasporti di biancheria compresi prodotti chimici e detergenti, destinati o provenienti da lavanderie industriali che forniscono servizi a strutture sanitarie o socioassistenziali (case di riposo);
  • veicoli utilizzati nell’ambito dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali Milano – Cortina 2026. Il decreto introduce una deroga temporanea dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 per i veicoli che trasportano cose per le esigenze connesse allo svolgimento della manifestazione. La deroga è subordinata alla condizione che i veicoli siano muniti di apposito contrassegno, recante un numero identificativo univoco progressivo, rilasciato dal Comitato Organizzatore, nonché accompagnati da un documento di conferma della prenotazione, recante l’indicazione del vettore, del luogo di partenza, del luogo di destinazione e del giorno e dell’ora previsti per la consegna.
Il contrassegno deve essere esposto sul parabrezza del veicolo che fruisce della deroga, mentre il documento di conferma della prenotazione deve essere esibito a richiesta degli organi di controllo.
Il documento, a condizione che il trasporto sia effettuato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto, consente la circolazione in deroga nei giorni di divieto sia per il viaggio di andata, finalizzato al raggiungimento della destinazione, sia per l’eventuale viaggio di ritorno.

Il decreto conferma le agevolazioni già conosciute in materia di deroghe ed esenzioni al divieto di circolazione, come di seguito riepilogato:
  • trasporti internazionali, di cui all’articolo 3, riguardanti i veicoli che effettuano viaggi da e verso l’estero;
  • trasporti insulari, disciplinati dagli articoli 4 e 5, concernenti i veicoli diretti in Sardegna e in Sicilia ovvero provenienti dalle medesime regioni;
  • trasporti intermodali, di cui all’articolo 6, riferiti ai veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminal intermodali collocati in posizione strategica;
  • esenzioni per specifiche categorie di veicoli, previste dall’articolo 7, riguardanti i veicoli appartenenti a determinati soggetti pubblici, quelli adibiti a servizi pubblici essenziali, nonché ulteriori categorie e condizioni espressamente individuate, anche nel caso in cui i veicoli circolino scarichi;
  • esenzioni per specifiche tipologie di merci, di cui all’articolo 8, applicabili ai veicoli che trasportano esclusivamente determinate categorie di merci, anche qualora circolino scarichi.
Il decreto reca, inoltre, le direttive volte a disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose in deroga ai divieti stabiliti, per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, mediante il rilascio di specifiche autorizzazioni prefettizie, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal medesimo decreto.

Le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione dei divieti di circolazione sono quelle previste dall’articolo 6, comma 12, del CDS:
  • pecuniaria di € 430,00, per la quale non è consentito il pagamento in misura ridotta del 30 per cento;
  • accessorie, consistenti nella sospensione della patente di guida e del documento di circolazione per un periodo da 1 a 4 mesi.
Qualora la violazione consista nell’inosservanza dell’ordine di non proseguire il viaggio, è prevista la sospensione della patente di guida per un periodo da 2 a 6 mesi.


Revisione macchine agricole cat. T1b, T2b, T3b, T4b e T5. Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 494 del 22 novembre 2025

13/12/2025

 
Con il DD nr.494 del 22 novembre 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le specifiche linee guida allo scopo di fornire le opportune istruzioni operative in ordine alle modalità di effettuazione del controllo tecnico dei trattori a ruote di tipo veloce delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, omologati con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h circolanti sulle strade pubbliche, per l'individuazione delle attrezzature utili a tali controlli e le relative modalità di utilizzo.

Le disposizioni del presente decreto e dell'annesso Allegato A troveranno applicazione a partire dal 1° febbraio 2026.

Il controllo tecnico riguarderà l’impianto di frenatura (prestazioni ed efficienza del freno di servizio, di soccorso e di stazionamento), l’impianto elettrico e le emissioni allo scarico.

Tali veicoli dovranno essere sottoposti a controllo tecnico secondo la data di prima immatricolazione ed entro le seguenti scadenze:
  • immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, entro il 30 giugno 2026;
  • Immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, entro il 31 dicembre 2026;
  • immatricolati dal 1° gennaio 2023, 4 anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni.
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