REN-NOLEGGI. LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DEI VEICOLI PER IL TRASPORTO STRADALE DI MERCI E PERSONE23/6/2025
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n. 0011436 del 16 maggio, ha comunicato che, in attuazione della normativa comunitaria in materia di autotrasporto di merci e passeggeri, è stata modificata la piattaforma REN-Noleggi per la disciplina delle attività di registrazione delle targhe dei veicoli, immatricolati in Italia o in qualunque Stato membro sia dell’Unione Europea che dello Spazio Economico Europeo, adibiti a trasporto di merci e passeggeri, di cui un'impresa di trasporto merci italiana ha disponibilità in forza di un contratto di locazione senza conducente.
A decorrere dal 19 maggio 2025, il predetto applicativo è stato trasferito e aggiornato sul nuovo Portale del Trasporto raggiungibile al link https://www.ilportaledeltrasporto.it/web/ptr e contiene nuove funzionalità per l’inserimento dei veicoli oggetto di locazione senza conducente. Le novità più rilevanti e significative della nuova versione dell’applicativo sono:
Per quanto riguarda la definizione degli obblighi di registrazione tramite il predetto applicativo, la circolare ha precisato che:
All’atto della registrazione del/dei veicoli nell’applicativo, viene rilasciata in via telematica o, nel caso di comunicazione effettuata tramite sportello dell’UMC, in via cartacea, una ricevuta dell’avvenuta registrazione o della presa in carico della comunicazione. Con riferimento all’idoneità finanziaria, è stato evidenziato che al momento della registrazione del veicolo locato nell’applicativo, deve essere capiente, ovvero con un importo sufficiente tale da farvi rientrare il valore del veicolo locato, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) 1071/2009. In caso contrario, la comunicazione effettuata tramite l’applicativo non andrà a buon fine e in tal caso l’impresa interessata sarà tenuta ad aggiornare l’importo dell’idoneità finanziaria. La registrazione di un veicolo nell’applicativo REN-Noleggi, oltre all’inserimento del medesimo nel parco dell’impresa locataria per tutto il periodo di validità del contratto di locazione, assolve anche all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 94, comma 4-bis, del CDS, qualora il periodo di noleggio abbia un’estensione temporale superiore a 30 giorni. Qualora sia richiesta la copia certificata conforme della licenza comunitaria per un veicolo in disponibilità a titolo di locazione senza conducente, la stessa è rilasciata dal competente Ufficio UMC solo nel caso in cui il veicolo in questione sia registrato nell’applicativo REN-Noleggi. È stato riaffermato che per l’ottenimento di una copia certificata conforme da parte dell’Ufficio MC di competenza non è necessaria la registrazione del contratto di locazione senza conducente presso l’Agenzia delle Entrate. Relativamente agli autobus oggetto di locazione senza conducente possono essere immatricolati in uso di terzi e in particolare in:
Di conseguenza l’impresa locatrice può essere:
L’impresa locataria autorizzata all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e iscritta al REN può utilizzare, in base all’autorizzazione posseduta, indifferentemente l’autobus locato in servizio di linea o di noleggio con conducente. In entrambi i casi l’impresa locataria deve tenere a bordo dell’autobus la ricevuta di registrazione nell’applicativo ed il proprio titolo autorizzativo. Nel caso che un autobus locato sia immatricolato in servizio di linea, a bordo del veicolo deve essere tenuto, oltre all’autorizzazione, una dichiarazione del locatore attestante il rilascio da parte dell’ente affidante del nulla osta circa la regolarità del servizio autorizzato (non necessaria qualora il servizio di linea per il quale viene utilizzato l’autobus da parte dell’impresa locataria sia il medesimo in base al quale è stato immatricolato l’autobus dall’impresa locatrice). Se l’autobus locato, indipendentemente dall’uso per cui è immatricolato e fatto salvo quanto detto in precedenza, è utilizzato dal locatario per lo svolgimento di un servizio di linea deve anche essere tenuto a bordo del veicolo:
Se l’autobus locato è immatricolato in servizio di linea, per essere utilizzato dall’impresa locataria in servizio di noleggio con conducente, deve essere conforme alle disposizioni del DM MIT del 23 dicembre 2023. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025 è stato pubblicato il Decreto 22 aprile 2025 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti contenente nuove disposizioni in materia di esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali (artt. 6-9 del Regolamento (CE) 561/2006) e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo, di cui all’art.3, par. 2 del Regolamento (UE) n. 165/2014.
Il Decreto, in vigore dal 31 maggio, abrogando e sostituendo il precedente DM del 20 giugno 2007, esenta alcune categorie di trasporto effettuate interamente sul territorio nazionale e introduce due nuove ipotesi di deroghe (veicoli adibiti al trasporto di rifiuti animali e per il trasporto di animali vivi su brevi tragitti). Non sono soggetti all’obbligo di installazione e uso del tachigrafo e al rispetto dei tempi di guida e di riposo, i trasporti effettuati sul territorio nazionale impiegando:
Con l’emanazione del DM 19 dicembre 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito le caratteristiche e le modalità di installazione delle strutture portabagagli, portasci e portabici installati posteriormente a sbalzo sui veicoli delle categorie M1 e N1.
L'installazione delle strutture effettuata in conformità alle disposizioni del decreto non comporta l'aggiornamento del documento di circolazione. Il decreto stabilisce le regole per l'installazione delle predette strutture quando vengono:
Relativamente alle dimensioni delle strutture è previsto che:
Le strutture devono essere dotate di dispositivi di illuminazione di tipo omologato che replicano quelli posteriori del veicolo e di alloggiamento per la targa dove deve essere collocata la targa di immatricolazione posteriore del veicolo o, in alternativa, la targa ripetitrice della stessa di cui all'art. 100, comma 4 del CDS. Ricade in capo all'utilizzatore (e quindi al conducente del veicolo) l'onere di verificare la corretta installazione delle strutture, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione replicati sulle stesse e il corretto posizionamento della targa. Il Ministero dell'Interno con circolare prot.300/STRAD/1/4027.U2025 del 10 febbraio 2025 ha specificato i profili sanzionatori nel caso di inosservanza delle seguenti disposizioni:
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