STUDIO SIMONETTA
  • Home
  • Servizi
  • Novità
  • Chi siamo
  • Contatti

Novità

REN-NOLEGGI. LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DEI VEICOLI PER IL TRASPORTO STRADALE DI MERCI E PERSONE

23/6/2025

 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n. 0011436 del 16 maggio, ha comunicato che, in attuazione della normativa comunitaria in materia di autotrasporto di merci e passeggeri, è stata modificata la piattaforma REN-Noleggi per la disciplina delle attività di registrazione delle targhe dei veicoli, immatricolati in Italia o in qualunque Stato membro sia dell’Unione Europea che dello Spazio Economico Europeo, adibiti a trasporto di merci e passeggeri, di cui un'impresa di trasporto merci italiana ha disponibilità in forza di un contratto di locazione senza conducente.

A decorrere dal 19 maggio 2025, il predetto applicativo è stato trasferito e aggiornato sul nuovo Portale del Trasporto raggiungibile al link https://www.ilportaledeltrasporto.it/web/ptr e contiene nuove funzionalità per l’inserimento dei veicoli oggetto di locazione senza conducente. 

Le novità più rilevanti e significative della nuova versione dell’applicativo sono:
  • la registrazione delle targhe degli autobus, immatricolati in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di cui un'impresa di trasporto di persone italiana ha disponibilità in forza di un contratto di locazione senza conducente.
  • la possibilità di effettuare registrazioni cumulative delle targhe dei veicoli oggetto di locazione senza conducente, con notevole risparmio di tempo qualora il numero di veicoli da registrare fosse sensibilmente alto.

Per quanto riguarda la definizione degli obblighi di registrazione tramite il predetto applicativo, la circolare ha precisato che:
  • le imprese di trasporto merci su strada sono tenute a registrare i veicoli in loro disponibilità a titolo di locazione senza conducente che abbiano una massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, indipendentemente dalla durata del contratto di locazione;
  • per la locazione di veicoli aventi massa pari o inferiore al limite indicato, l’obbligo di registrazione insorge nel caso di contratti di locazione aventi validità superiore a trenta giorni; rimane la possibilità per le suddette imprese, nel caso di locazione con validità pari o inferiore a trenta giorni, di procedere egualmente alla registrazione nell’applicativo ai fini della responsabilità della circolazione. 
  • le imprese di trasporto di persone su strada sono tenute a registrare gli autobus in loro disponibilità a titolo di locazione senza conducente, indipendentemente dalla durata del contratto di locazione;
  • le imprese interessate devono provvedere alla registrazione dell’avvenuta locazione senza conducente del veicolo tramite l’applicativo, prima dell’utilizzo del veicolo stesso per l’attività di trasporto;
  • ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada, in caso l’impresa disponga di un unico veicolo a titolo di locazione senza conducente, detta  autorizzazione è ottenuta solo nel caso in cui il veicolo sia registrato tramite l’applicazione REN-Noleggi e purché il contratto abbia una durata minima di sei mesi.

All’atto della registrazione del/dei veicoli nell’applicativo, viene rilasciata in via telematica o, nel caso di comunicazione effettuata tramite sportello dell’UMC, in via cartacea, una ricevuta dell’avvenuta registrazione o della presa in carico della comunicazione. 

Con riferimento all’idoneità finanziaria, è stato evidenziato che al momento della registrazione del veicolo locato nell’applicativo, deve essere capiente, ovvero con un importo sufficiente tale da farvi rientrare il valore del veicolo locato, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) 1071/2009. In caso contrario, la comunicazione effettuata tramite l’applicativo non andrà a buon fine e in tal caso l’impresa interessata sarà tenuta ad aggiornare l’importo dell’idoneità finanziaria.

La registrazione di un veicolo nell’applicativo REN-Noleggi, oltre all’inserimento del medesimo nel parco dell’impresa locataria per tutto il periodo di validità del contratto di locazione, assolve anche all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 94, comma 4-bis, del CDS, qualora il periodo di noleggio abbia un’estensione temporale superiore a 30 giorni. 

Qualora sia richiesta la copia certificata conforme della licenza comunitaria per un veicolo in disponibilità a titolo di locazione senza conducente, la stessa è rilasciata dal competente Ufficio UMC solo nel caso in cui il veicolo in questione sia registrato nell’applicativo REN-Noleggi.
È stato riaffermato che per l’ottenimento di una copia certificata conforme da parte dell’Ufficio MC di competenza non è necessaria la registrazione del contratto di locazione senza conducente presso l’Agenzia delle Entrate.

Relativamente agli autobus oggetto di locazione senza conducente possono essere immatricolati in uso di terzi e in particolare in:
  • locazione senza conducente,
  • servizio di noleggio con conducente e
  • servizio di linea.
Sono esclusi dalla disciplina delle attività di registrazione nell’applicativo REN-Noleggi gli autobus immatricolati ad uso proprio.

Di conseguenza l’impresa locatrice può essere:
  • un’esercente l’attività di locazione senza conducente, oppure
  • autorizzata all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, iscritta al REN, che può svolgere servizi di linea o di noleggio con conducente.

L’impresa locataria autorizzata all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e iscritta al REN può utilizzare, in base all’autorizzazione posseduta, indifferentemente l’autobus locato in servizio di linea o di noleggio con conducente. In entrambi i casi l’impresa locataria deve tenere a bordo dell’autobus la ricevuta di registrazione nell’applicativo ed il proprio titolo autorizzativo.

Nel caso che un autobus locato sia immatricolato in servizio di linea, a bordo del veicolo deve essere tenuto, oltre all’autorizzazione, una dichiarazione del locatore attestante il rilascio da parte dell’ente affidante del nulla osta circa la regolarità del servizio autorizzato (non necessaria qualora il servizio di linea per il quale viene utilizzato l’autobus da parte dell’impresa locataria sia il medesimo in base al quale è stato immatricolato l’autobus dall’impresa locatrice).

Se l’autobus locato, indipendentemente dall’uso per cui è immatricolato e fatto salvo quanto detto in precedenza, è utilizzato dal locatario per lo svolgimento di un servizio di linea deve anche essere tenuto a bordo del veicolo:
  • la dichiarazione del locatario attestante l’esistenza del nulla osta all’immissione dell’autobus nel servizio di linea, o
  • l’allegato A alla carta di circolazione da cui risulta il servizio di linea.
Entrambi i documenti sono rilasciati dall’ente affidante il suddetto servizio di linea.

Se l’autobus locato è immatricolato in servizio di linea, per essere utilizzato dall’impresa locataria in servizio di noleggio con conducente, deve essere conforme alle disposizioni del DM MIT del 23 dicembre 2023.


DECRETO MIT del 22 aprile 2025 - Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014

15/6/2025

 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025 è stato pubblicato il Decreto 22 aprile 2025 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti contenente nuove disposizioni in materia di esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali (artt. 6-9 del Regolamento (CE) 561/2006) e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo, di cui all’art.3, par. 2 del Regolamento (UE) n. 165/2014.

Il Decreto, in vigore dal 31 maggio, abrogando e sostituendo il precedente DM del 20 giugno 2007, esenta alcune categorie di trasporto effettuate interamente sul territorio nazionale e introduce due nuove ipotesi di deroghe (veicoli adibiti al trasporto di rifiuti animali e per il trasporto di animali vivi su brevi tragitti).

Non sono soggetti all’obbligo di installazione e uso del tachigrafo e al rispetto dei tempi di guida e di riposo, i trasporti effettuati sul territorio nazionale impiegando:
  1. veicoli o  una  combinazione  di  veicoli  di  massa  massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati  dai  fornitori di  servizi  universali;
  2. veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida  o  dell'attestato  di  idoneità  professionale  e  per  il relativo esame, purchè non utilizzati per il trasporto di persone  o di merci a fini di lucro;
  3. veicoli impiegati  nell'ambito  di   servizi   fognari,   di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete  idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei  rifiuti  domestici  a  domicilio,  dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della  televisione  e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
  4. veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
  5. veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle  fattorie  o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di  prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
  6. veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o valori;
  7. veicoli adibiti al  trasporto  di  rifiuti  di  animali  o  di carcasse non destinate al consumo umano;
  8. veicoli utilizzati per il  trasporto  di  animali  vivi  dalle fattorie ai mercati locali o viceversa,  o  dai  mercati  ai  macelli locali, entro un raggio fino a 100 chilometri.

​

DM MIT 19.12.2024 - Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli, portasci e portabici sui veicoli M1 e N1

16/2/2025

 
Con l’emanazione del DM 19 dicembre 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito le caratteristiche e le modalità di installazione delle strutture portabagagli, portasci e portabici installati posteriormente a sbalzo sui veicoli delle categorie M1 e N1.

L'installazione delle strutture effettuata in conformità alle disposizioni del decreto non comporta l'aggiornamento del documento di circolazione.

Il decreto stabilisce le regole per l'installazione delle predette strutture quando vengono:
  • occultate la targa o le luci posteriori;
  • installate posteriormente a sbalzo poggiando sul gancio di traino le quali devono essere omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 26 il cui marchio deve essere presente sulle strutture stesse. Le stesse devono essere corredate dal libretto di istruzioni rilasciato dal produttore contenente tutte le informazioni necessarie alla loro installazione con i dispositivi supplementari necessari in relazione alla tipologia di veicolo sul quale montarle.
 
Relativamente alle dimensioni delle strutture è previsto che:
  • non devono sporgere oltre la larghezza del veicolo. Quando il carico (biciclette, sci o portabagagli) sporge lateralmente, la sporgenza laterale non può superare i 30 centimetri per lato di distanza dalle luci di posizione posteriori;
  • devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli altri utenti della strada;
  • la sporgenza longitudinale deve essere segnalata con l'apposito pannello quadrangolare, e non può sporgere posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo (compreso il suo carico);
  • la lunghezza totale non può superare i limiti dell'art. 61 CDS ovvero 12 metri e il carico non deve strisciare sul terreno.
 
Le strutture devono essere dotate di dispositivi di illuminazione di tipo omologato che replicano quelli posteriori del veicolo e di alloggiamento per la targa dove deve essere collocata la targa di immatricolazione posteriore del veicolo o, in alternativa, la targa ripetitrice della stessa di cui all'art. 100, comma 4 del CDS.

Ricade in capo all'utilizzatore (e quindi al conducente del veicolo) l'onere di verificare la corretta installazione delle strutture, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione replicati sulle stesse e il corretto posizionamento della targa.

Il Ministero dell'Interno con circolare prot.300/STRAD/1/4027.U2025 del 10 febbraio 2025 ha specificato i profili sanzionatori nel caso di inosservanza delle seguenti disposizioni: 
  • art. 164, commi 6 e 8 CDS per l'installazione della struttura senza aver segnalato la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare. La sanzione si applica a prescindere dal fatto che la struttura con o senza carico ostruisca anche parzialmente la targa o i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
  • art. 164, commi 1 e 8 CDS per la mancanza della targa di immatricolazione posteriore del veicolo o della targa ripetitrice sull'apposito alloggiamento della struttura con o senza carico che comporta ostruzione, anche parziale, della targa;
  • art. 164, commi 1 e 8 CDS per l'installazione della struttura con o senza carico comporti ostruzione, anche parziale dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, l'assenza o il mancato funzionamento dei dispositivi supplementari funzionanti;
  • art. 164 CDS, a seconda della specifica violazione, per la sporgenza posteriore oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo, la sporgenza laterale del carico oltre i 30 centimetri, la sistemazione del carico in modo di non evitarne la caduta, il carico strisciante a terra o oscillante oltre la sagoma del veicolo.

​
<<Precedente

    Categorie

    Tutti
    Novità Codice Della Strada
    Novità Normative

    Archivi

    Maggio 2024
    Aprile 2024
    Marzo 2024
    Febbraio 2024
    Gennaio 2024
    Novembre 2023
    Ottobre 2023
    Novembre 2022
    Marzo 2022
    Febbraio 2022
    Novembre 2019
    Ottobre 2018
    Febbraio 2018
    Settembre 2017
    Febbraio 2017
    Novembre 2016
    Ottobre 2016
    Giugno 2016
    Maggio 2016
    Marzo 2016
    Gennaio 2016
    Novembre 2015
    Marzo 2015
    Ottobre 2014
    Marzo 2014
    Dicembre 2013
    Ottobre 2013
    Novembre 2011

Studio Simonetta
Lo STUDIO SIMONETTA è da anni lo specialista del Codice della strada. Grazie alla propria professionalità, competenza e all’utilizzo di sistemi informativi evoluti, offre servizi di Pratiche Auto nonché consulenza relativa al Codice della strada e Circolazione di veicoli e conducenti.
Contatti
Studio Simonetta di Nasi Giovanna
Viale Vittorio Veneto, 4
42015 - Correggio, Reggio Emilia
Tel. 0522 691869  -  0522 634692
Fax 0522 694476
Social
Condizioni di Utilizzo
​Privacy

Informativa cookies​

© 2018,  Studio Simonetta di Nasi Giovanna, Correggio, Reggio Emilia.
  • Home
  • Servizi
  • Novità
  • Chi siamo
  • Contatti