Con l’emanazione del DM 19 dicembre 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito le caratteristiche e le modalità di installazione delle strutture portabagagli, portasci e portabici installati posteriormente a sbalzo sui veicoli delle categorie M1 e N1.
L'installazione delle strutture effettuata in conformità alle disposizioni del decreto non comporta l'aggiornamento del documento di circolazione. Il decreto stabilisce le regole per l'installazione delle predette strutture quando vengono:
Relativamente alle dimensioni delle strutture è previsto che:
Le strutture devono essere dotate di dispositivi di illuminazione di tipo omologato che replicano quelli posteriori del veicolo e di alloggiamento per la targa dove deve essere collocata la targa di immatricolazione posteriore del veicolo o, in alternativa, la targa ripetitrice della stessa di cui all'art. 100, comma 4 del CDS. Ricade in capo all'utilizzatore (e quindi al conducente del veicolo) l'onere di verificare la corretta installazione delle strutture, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione replicati sulle stesse e il corretto posizionamento della targa. Il Ministero dell'Interno con circolare prot.300/STRAD/1/4027.U2025 del 10 febbraio 2025 ha specificato i profili sanzionatori nel caso di inosservanza delle seguenti disposizioni:
Il 14 dicembre 2024 sono entrate in vigore le disposizioni della legge n.177/2024 che ha apportato molteplici modifiche al codice della strada e ad altre norme, nell'ambito di una complessiva revisione che prevede anche l'attuazione di un'ampia delega legislativa per incrementare la sicurezza stradale.
L’intervento normativo sul Codice della Strada, finalizzato ad adeguare il quadro normativo vigente ai più elevati standard di sicurezza e ad introdurre maggiori garanzie nei confronti degli utenti della strada, reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, e precisamente: • sulla circolazione dei dispositivi di micromobilità elettrica e dei velocipedi; • sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; • sull’attraversamento dei passaggi a livello ferroviari; • sulle norme di comportamento alla guida e il relativo sistema sanzionatorio; • sulla sosta e circolazione dei veicoli in ambito urbano (in particolare, le soste riservate e le soste a pagamento); • sull’accertamento delle infrazioni; • sull’educazione stradale. Le altre modifiche hanno riguardano:
Disposizioni in materia di rimorchi Con la modifica all’art.54 CDS si estende anche ai motoveicoli la disciplina in materia di rimorchi, quali carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, che precedentemente era prevista solo per gli autoveicoli. Si rimanda all’adozione di nuove regolamentari per la definizione delle caratteristiche dei carrelli appendice agganciabili ai motoveicoli nonché delle targhe ripetitrici da apporre sugli stessi. Rimane ferma la possibilità di circolazione di motoveicoli immatricolati all'estero trainanti un rimorchio, secondo le norme del Paese di immatricolazione. Modifica alla circolazione delle macchine agricole Con la modifica all’art.57 CDS viene precisato, a livello definitorio, che le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate all’impiego nelle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attività di gestione forestale. Inoltre vengono ampliate le possibilità di impiego e di circolazione su strada delle macchine agricole che possono circolare su strada per il proprio trasferimento, per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti, sostanze di uso agrario e di attrezzature destinate all’esecuzione delle attività di cui all'art. 2135 CC e delle attività di gestione forestale, per il trasporto di addetti alle lavorazioni, nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del CC, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola. Oltre all'impiego nelle attività forestali già previsto, le macchine agricole possono essere altresì impiegate nelle attività indicate nell'art. 2135 cc, ovvero coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse alle precedenti. Resta fermo che l'uso delle macchine agricole è consentito nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. Campagne di richiamo Il nuovo art. 80-bis CDS disciplina le campagne obbligatorie di richiamo di sicurezza da parte dei costruttori dei veicoli di categoria M, N o O (autoveicoli per il trasporto di persone, per il trasporto di merci e rimorchi) e prevede l’istituzione di un apposito elenco telematico presso la Motorizzazione civile nel quale devono essere iscritti i veicoli per i quali le modifiche correttive non sono effettuate dopo 24 mesi dalla campagna di richiamo. Prevista una sanzione da 10000 a 60000 euro, per ciascuna misura non adottata e salvo che il fatto costituisca reato, per l'operatore economico che ometta di adottare le misure correttive di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell'elenco telematico. Per chiunque circoli con un veicolo presente nell'elenco telematico si applica l’art.80 CDS con sanzione da 173 a 694 euro e la sospensione dalla circolazione con annotazione sul documento di circolazione. Si rinvia ad un apposito provvedimento della DGM per la disciplina delle modalità di accesso all'elenco telematico da parte di operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti. Locazione senza conducente Con la modifica al comma 3-bis dell’art.84 CDS si consente a qualsiasi impresa autorizzata all’esercizio della professione di trasporto di persone su strada di utilizzare autobus locati senza conducente previo contratto di locazione stipulato con un'impresa locataria stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro. Di conseguenza, è stato esteso la facoltà di acquisire autobus in locazione da qualsiasi impresa avente sede sia sul territorio nazionale che in altri Stati membri dell'Unione europea. Pertanto, non è necessario che l'impresa locatrice debba essere autorizzata all'esecuzione del trasporto passeggeri Introdotta al comma 4 la nuova lettera b-ter) che elenca tra i veicoli che possono essere locati, i veicoli aventi più di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di passeggeri in noleggio con conducente o in servizio di linea. Gli autobus che possono essere ceduti in locazione sono quelli immatricolati per noleggio con conducente, servizio di linea e locazione senza conducente. I soggetti che possono acquisire autobus in locazione sono le imprese autorizzate all'attività di trasporto di persone e gli esercenti il servizio di linea per trasporto di persone. Gli autobus presi in locazione possono essere utilizzati per il trasporto di persone in noleggio con conducente e in servizio di linea. Sussiste il divieto di utilizzare autobus senza conducente per uso proprio, poichè ai sensi della disciplina prevista dall’art. 83 CDS sono legittimati ad immatricolare autobus adibiti ad uso proprio solo i proprietari degli stessi, dimostrando l'esigenza specifica del trasporto in conto proprio che ne legittima l'immatricolazione. Tuttavia deve ritenersi ancora valida la circolare n.20831 del 29 dicembre 2020, con la quale il MIT ha previsto la possibilità di cedere autobus in LSC immatricolati in Italia ad uso proprio entro il 31/12/2020, a favore di imprese che effettuato trasporto passeggeri in noleggio con conducente o in servizio di linea. Limitazioni per i neopatentati Con la modifica all’art. 117 CDS si estende da uno a tre anni la durata del divieto di guida imposto ai neopatentati relativamente agli autoveicoli aventi una potenza specifica. In particolare, si modifica il comma 2-bis in materia di limitazioni per i neopatentati, al fine di estendere da uno a tre anni la durata del divieto di guida imposto ai neopatentati, titolari di patente di guida di categoria B, in relazione agli autoveicoli aventi le seguenti caratteristiche:
Esercitazioni di guida Con la modifica dei commi 2 e 5-bis dell’art. 122 CDS, limitatamente al conseguimento della patente di categoria B, si prevede che l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. A seguito dello svolgimento di tali esercitazioni di guida in tali condizioni, l’aspirante dovrà avere con sé la certificazione rilasciata dall'autoscuola che comprova l'assolvimento di tali obblighi. Il candidato che si esercita alla guida privatamente senza aver prima effettuato le prescritte esercitazioni presso un'autoscuola comprovate dalla certificazione è soggetto alla sanzione prevista dal comma 7 da 430 a 1731 euro. Analoga sanzione si applica anche nei confronti dell’istruttore che accompagna l’aspirante. Qualora l’istruttore non sia presente il candidato sarà sanzionato anche ai sensi del comma 8 dell’art.122 CDS che prevede una somma da 430 a 1731 e il fermo del veicolo per tre mesi. Alcolock Con la modifica all’art.125 CDS, concernente la gradualità ed equivalenze delle patenti di guida, si introduce la disciplina dello strumento dell’alcolock. In dettaglio, si prevede l'apposizione dei codici unionali di cui all'Allegato I della Direttiva 2006/126/CE relativi alla "Limitazione dell'uso" nr. 68 e 69, sulla patente italiana dei conducenti che hanno subito una condanna per guida in stato di ebbrezza alcolica per tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Il nuovo comma 3-bis si riferisce ai conducenti sulla cui patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali 68 (“LIMITAZIONI DELL’USO – Niente alcool”) e 69 (“LIMITAZIONI DELL’USO – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436) e stabilisce che essi possono circolare sul territorio nazionale con veicoli a motore delle categorie internazionali M o N (rispettivamente veicoli a motore aventi almeno quattro ruote e destinati rispettivamente al trasporto di persone o merci) a condizione che su di essi risulti installato, a proprie spese e funzionante, il dispositivo alcolock. Il comma 3-quater dispone che il titolare di patente di guida recante entrambi i codici unionali 68 e 69 che circoli su strada violando le prescrizioni imposte in tali casi, è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 125, ossia:
Le predette sanzioni trovano applicazione solo nel caso in cui non venga contestata una delle violazioni previste dall'art. 186, quindi soltanto quando viene accertato un tasso alcolemico fino a 0.50 g/l o quando il conducente circoli con veicolo sprovvisto di dispositivo alcolock o con dispositivo non funzionante. L’efficacia delle presente disposizione è subordinata all’adozione di un DM da parte del MIT per la definizione delle caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine che svolgono le attività di cui alla Legge n. 122/1992 autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione. Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico Limiti di velocità Con il nuovo comma 6-ter dell’art. 142 CDS si stabilisce che in caso di violazioni reiterate dei limiti di velocità (previste nei commi 7, 8, 9 o 9-bis) entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario, non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo. Il beneficio è applicabile solo in presenza di specifiche condizioni previste dalla norma ovvero il superamento dei limiti di velocità è accertato con appositi dispositivi di controllo remoto della velocità, le violazioni siano commesse all'interno di un lasso temporale di 1 ora calcolata dalla prima violazione accertata, con lo stesso veicolo e su un tratto di strada gestita dello stesso ente (Stato, Comune ecc.). Per la procedura di unificazione si applicano le disposizioni dell'art. 198-bis del CDS. Con la modifica al comma 8 si punisce con sanzione da 220 a 880 euro e sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno. Circolazione contromano La modifica del comma 12 introduce la sanzione accessoria della confisca del veicolo per chi circola contromano in corrispondenza di curve, raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, e provoca un incidente stradale mortale (art. 589-bis cp) o con lesioni gravi o gravissime (art. 590-bis cp). Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida Al comma 3-bis dell’art.173 CDS vengono inasprite le sanzioni per chi fa uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante, ovvero faccia uso di cuffie sonore, con sanzione da 165 a 660 euro e sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Qualora lo stesso soggetto compie un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi si affianca anche la sanzione aggravata da 350 a 1400 euro. Infine, la Legge 177/2024 ha modificato il punteggio da decurtare dalla patente con riferimento alle violazioni disciplinate dall'art. 173. Si prevede una decurtazione di 8 punti per la violazione relativa al mancato utilizzo di lenti o altri apparecchi prescritti mentre per la violazione relativa all'uso scorretto del telefono o di altri è stata mantenuta la decurtazione di 5 punti alla prima violazione, aumentata a 10 nel caso di recidiva. Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali All’art. 175, comma 2, del CDS si introduce una deroga al divieto di circolazione sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle altre strade, per alcune tipologie di motocicli, se condotti da un soggetto maggiorenne. Si consente al conducente di maggiore età la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico. Guida sotto l'influenza dell'alcool Si introducono all’art.186 CDS due nuovi commi 9-ter e 9-quater. Con il primo si prevede l’apposizione sulla patente del conducente condannato per i reati di guida in stato d’ebbrezza con tasso alolemico superiore a 0,8 g/l dei codici unionali 68 e 69 di cui all’Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE (divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida e limitazione alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock. Tale prescrizione permane sulla patente per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dall’articolo 186, comma 2, lettera b)- tasso alcolemico tra 0,81 e 1,5 g/l - e di almeno tre anni per quelli di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c) – tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna definitiva, salvo che la Commissione medica in sede di accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici imponga una maggiore durata della prescrizione in occasione della conferma di validità della patente. In caso di condanna per i predetti reati, il Prefetto impone al condannato di sottoporre la patente a revisione ai sensi dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alle prescrizioni introdotte. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'UE o dello SEE che abbiano acquisito la residenza in Italia, si applicano, invece, le disposizioni dell’articolo 136-bis, comma 4, ultimo periodo, che impone al titolare della patente medesima di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla procedura di revisione. Il comma 9-quater introduce l’aumento di un terzo delle sanzioni per tutte le violazioni previste per la guida sotto l’influenza di alcool nei confronti del conducente sulla cui patente siano stati apposti i codici unionali 68 e 69. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco alcolock sia stato alterato, manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i sigilli del dispositivo di blocco. Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti Recate numerose modifiche all’ 187 del CDS, innovando la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all’assunzione di stupefacenti. Con la modifica al comma 1 si dispone il divieto di porsi alla guida di un veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e si disciplinano gli accertamenti per i quali è consentito agli organi di polizia stradale di sottoporre i conducenti quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo sia sotto l’effetto conseguente all’uso di stupefacenti o psicotrope. Si ripropone il modello sanzionatorio dell’art.186 previsto per la guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per il quale all’accertamento del reato seguono congiuntamente le pene detentive e pecuniarie, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo, con raddoppio di tutte le sanzioni se l’autore del reato provoca un incidente stradale. È previsto anche l’aumento dell’ammenda da un terzo alla metà se il fatto è commesso tra le ore 22 e le 7. In caso di positività agli accertamenti qualitativi con strumenti di screening, cui il conducente è stato preventivamente sottoposto, e fino all'esito degli accertamenti analitici di secondo livello, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, l’organo di polizia può ritirare cautelarmente la patente di guida. In caso di circolazione in pendenza di ritiro del documento di guida sia applicano le sanzioni previste dall’art.216, comma 6 del CDS (sanzione da 2046 a 8186 euro e fermo del veicolo per 3 mesi). Si prevede che il divieto di proseguire il tragitto può essere impartito dalla polizia stradale anche solo sulla base dei primi e preliminari controlli, ove l’esito di quelli successivi non sia ancora disponibile o qualora non sia possibile nemmeno la loro effettuazione. Il veicolo è quindi fatto trasportare da terze persone al luogo indicato dal conducente o presso l’autorimessa più vicina. Il prefetto dispone in ogni caso che il conducente si sottoponga entro 60 giorni alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, del CDS per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici alla guida. Se l’interessato non ottempera all’ordine nel termine prescritto, è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti con esito favorevole con decorrenza dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. La circolazione durante il periodo di sospensione o qualora il conducente sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida comporta la sanzione da 168 a 678 euro e la revoca della patente di guida. Se poi a seguito della visita medica svolta ai sensi dell’art. 119 CDS il conducente è stato dichiarato non idoneo alla guida, il prefetto revoca la patente il cui nuovo conseguimento non è possibile se non dopo tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Anche per il caso in cui al prefetto siano resi disponibili gli esiti degli accertamenti analitici svolti su campioni di fluido del cavo orale, ovvero la certificazione sugli accertamenti compiuti sui campioni di liquidi biologici, rilasciata dalle strutture sanitarie fisse o mobili, strutture sanitarie pubbliche o accreditate o a esse equiparate (di cui ai commi 3, 4 e 5). Il prefetto – dunque – ordina in ogni caso che il conducente si sottoponga entro 60 giorni a visita medica e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione. Per i conducenti che non risultano ancora titolari di patente di guida, nei riguardi del quale sia accertato il reato di guida dopo l’assunzione o il rifiutarsi a sottoporsi ai controlli, si prevede che:
Riconfermato al comma 8, le pene congiunte (detentiva e pecuniaria - arresto da 6 mesi a un anno e ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 – sospensione della patente e confisca) riguardanti il reato di rifiuto di sottoporsi ai predetti controlli. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile Con le modifiche ai commi 1 e 4-ter dell’art.193 CDS si prevede rispettivamente:
Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie Con la modifica al comma 1 dell’art. 198 CDS si circoscrive l’ambito di applicazione stradale del concorso formale di più violazioni commesse “con un’unica azione od omissione”, prevedendo che l'azione che darebbe luogo al cumulo giuridico deve essere compiuta in un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni o sezione stradale. Con l’introduzione del comma 2-bis si stabilisce che in assenza di contestazione immediata se sono accertate violazioni plurime di cui agli artt. 6 e 7 del CDS, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, si applica una sola sanzione per ciascun giorno, anche nel caso in cui le limitazioni al traffico riguardino solo una certa fascia oraria ovvero qualora il termine di vigenza di una fascia oraria termini il giorno successivo. Il nuovo comma 2-ter dispone che il controllo in uscita dalle aree a traffico limitato, con i dispositivi elettronici, deve essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione all'interno degli ambiti controllati ordinari, non anche quando eventi eccezionali e straordinari determinino la permanenza dei veicoli nelle predette aree e si introduce, inoltre, la tolleranza nei limiti del 10%, quando si prevede un tempo massimo di permanenza, senza perciò subire l'applicazione di sanzioni. Notificazione delle violazioni Sostituita la lettera g-bis) del comma 1-bis dell’art. 201 CDS, estendendo la casistica delle violazioni per le quali è possibile procedere ad accertamento con strumenti di controllo da remoto senza la presenza degli organi di polizia stradale, quando i dispositivi stessi sono omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, e per le quali non è necessaria la contestazione immediata obbligatoria ma soltanto la notificazione per estremi. Rispetto alle precedenti ipotesi di accertamento a distanza delle violazioni riguardanti gli artt. 80 revisione dei veicoli, 141 in materia di velocità dei veicoli, 143 circolazione contromano, 146 prosecuzione della marcia con semaforo rosso o nonostante la segnalazione dell’agente del traffico, 167 eccedenza di massa, 170 trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote, 171 uso obbligatorio del casco, 193 obbligo di assicurazione, 213 confisca e sequestro dei veicoli, 214 fermo amministrativo del veicolo, sono state aggiunte quelle relative agli artt. 10 veicoli e trasporti eccezionali, 61 sagoma limite, 62 massa limite dei veicoli, 72 dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e rimorchi, 78 modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione, 79 efficienza dei veicoli a motore e rimorchi, 147 passaggi a livello, 216 ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della CQC e 217 sospensione della carta di circolazione. In tali casi, si può procedere all’accertamento della violazione per mezzo di dispositivi omologati o altrimenti approvati mediante un apposito decreto interministeriale e alla contestazione differita con notifica per estremi. Nel citato decreto saranno dettagliate tutte le modalità applicative e di funzionamento dei dispositivi di rilevamento. Inoltre, si prevede che i dispositivi automatici di controllo da remoto possano accertare contemporaneamente due o più violazioni, se considerati idonei a seguito di approvazione od omologazione dei dispositivi stessi. In deroga a tale fattispecie, tuttavia, si prevede che per l’accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis dell’art. 210 CDS mediante immagini acquisite attraverso dispositivi approvati od omologati, è sufficiente che i predetti dispositivi siano specificamente approvati od omologati per almeno una delle citate violazioni, purché queste siano commesse con la medesima azione od omissione ed una di esse possa essere accertata dalla semplice visione dell’immagine. Il comma 5-ter, in deroga ai casi di cui ai commi 1 e 1-bis, dispone la non obbligatorietà della contestazione immediata quando le violazioni di cui agli articoli 175, commi 2, 7 lett. a) e 9 (violazioni commesse su autostrade o strade extra-urbane principali) e 176 commi 1, 2, lett. a) e b), 7, 9, 10, 11, 17 (in materia di condotta nella circolazione su autostrade o strade extra-urbane principali) quando le suddette violazioni avvengono in punti specifici della strada come imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico, stazioni di esazione del pedaggio, sono accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza i quali non sono soggetti ad approvazione o omologazione. L’accertamento, pertanto, viene effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene registrata dagli impianti acquisendo un filmato avente data e orario certificati dall’operatore di polizia ovvero deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle 24 ore precedenti all’accertamento. Le modalità di acquisizione e conservazione delle immagini saranno definite con decreto interministeriale del MIT e dell’Interno, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. Sanzione accessoria della sospensione della patente Con la modifica al comma 2 dell’art. 218 CDS si prolungano da 5 a 15 giorni il termine entro cui il destinatario della sanzione della sospensione può avanzare motivata istanza di permesso temporaneo di guida. Viene, inoltre, previsto che nei soli casi di sospensione breve derivata dalla violazione del divieto di usare smartphone, computer, tablet e simili durante la guida, la patente ritirata dall'organo accertatore è trasmessa alla prefettura del luogo della commessa violazione entro 5 giorni dalla scadenza del termine della sospensione breve applicata. Dallo stesso termine di scadenza della sospensione breve decorre il periodo di durata della sospensione fissato dal prefetto, che si aggiunge alla sospensione breve dell’art. 218-ter CDS. In pratica, la disposizione chiarisce che l’istituto della sospensione breve non è sostitutivo ma aggiuntivo rispetto alla sospensione ordinaria; Infine viene stabilito che qualora la formale ordinanza di sospensione della patente già ritirata non intervenga nei 15 giorni successivi al materiale ritiro oppure nei 30 giorni successivi, nel caso in cui sia stata proposta l’istanza per ottenere il permesso temporaneo, il titolare della patente può chiederne la restituzione. Sospensione (breve) della patente in relazione al punteggio Il nuovo art. 218-ter CDS dispone per i conducenti la cui patente risulti avere un punteggio inferiore a 20 per effetto delle decurtazioni subite, non solo l’ulteriore decurtazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, ma anche la sospensione breve della patente che consegue alla violazione di alcune norme di comportamento tassativamente elencate nello stesso articolo 218- ter, quando commesse con veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida. La sospensione breve scatta solo in presenza di una serie elencata di infrazioni alle norme di comportamento, già sanzionate con la decurtazione di punti, e precisamente quelle contemplate dagli articoli:
Il comma 4 dispone che la sospensione breve si applica anche ai conducenti titolari di patenti rilasciate all’estero che commettono nel territorio dello Stato una delle violazioni elencate dallo stesso art. 218-ter, ma con i seguenti criteri:
Si stabilisce, inoltre, che la sospensione breve della patente scaturisce in modo diretto ed automatico dalla contestazione della violazione, senza necessità di adozione di ordinanza da parte del Prefetto. In occasione della contestazione immediata di una delle violazioni citate, l’operatore di polizia che ha accertato provvede immediatamente al ritiro del documento di guida che viene conservato per il tempo della sospensione presso l’Ufficio o Comando da cui egli dipende ed è riconsegnato all’utente o ad un suo delegato al termine del periodo previsto. Il periodo di sospensione decorre a partire dal giorno del ritiro della patente ed è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a cura dell’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione. Avverso il ritiro l’interessato può proporre opposizione al Giudice di Pace. Entro il termine di 15 giorni dal ritiro della patente di guida, il conducente a cui è stata sospesa la patente può, ma solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, presentare istanza all'ufficio o comando dal quale dipende l'agente accertatore intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre 3 ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992. Verificata la sussistenza dei requisiti per il rilascio, il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione provvede con apposito provvedimento nel quale dovranno essere indicate le fasce orarie in cui l'interessato è autorizzato alla guida, che non possono superare le tre ore al giorno, ed il periodo di sospensione della patente aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondando per eccesso. Il comma 6 specifica che i presupposti per l'applicazione della sospensione breve sono che al momento dell'accertamento, dalla visura dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente (è esclusa la CQC dall’applicazione della predetta sanzione) del trasgressore abbia un punteggio inferiore a 20 e l'identificazione del trasgressore nel momento in cui è stata commessa la violazione. Di conseguenza, in caso di accertamento di violazioni da remoto o, comunque, quando non si sia proceduto al fermo del veicolo, l'identificazione del conducente successiva (ad esempio a seguito della comunicazione del proprietario del veicolo per la decurtazione del punteggio della patente), non si applica la sospensione breve. L'identificazione immediata del conducente, ai fini dell'applicazione della sospensione breve, non comporta, tuttavia, l'obbligo di contestare immediatamente la violazione (ad esempio è possibile applicare la sospensione breve in caso di incidente in cui il conducente sia stato identificato ma la violazione commessa dallo stesso venga verbalizzata e notificata in tempi successivi a seguito della ricostruzione del sinistro). Qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato, per qualunque motivo, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui consegue la sospensione. Il comma 7 dispone l’annotazione della sospensione breve nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a cura dell’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione. Per quando riguarda le sanzioni, il comma 8 prescrive che chiunque, durante il periodo di sospensione breve della validità della patente, circoli abusivamente, anche in violazione dei limiti stabiliti nel permesso provvisorio di guida per fasce orarie, è punito con le stesse sanzioni previste per la sospensione ordinaria dall’art. 218 CDS, ovvero con sanzione da 2046 a 8186 euro, revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Se le violazioni sono reiterate, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo. In tutti i casi non è ammesso il pagamento in forma scontata del 30%. Infine, il comma 9 prevede che, qualora le violazioni elencate al comma 1 siano commesse più volte dallo stesso soggetto nel corso di un biennio, le disposizioni dell’art.218-ter CDS si applicano solo se la sospensione della patente non è già prevista per le violazioni indicate nello stesso comma 1 (si tratta delle violazioni previste dagli artt. 145, comma 11, 146, comma 3-bis, 147, comma 6, 148, comma 15, 149, comma 5, 172, comma 10 e 173, comma 3-bis.). Modifiche alle norme relative ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone Con le modifiche apportate all’art. 18 del D.Lgs. n.286/2005, i limiti minimi di età per guidare veicoli adibiti al trasporto di persone possono essere ulteriormente abbassati in presenza di alcune specifiche condizioni e solo per guidare sul territorio nazionale. Pertanto, in presenza di determinati requisiti, è previsto un abbassamento dei limiti d’età prevedendo nello specifico la riduzione:
Istituzione del registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza automobilistica Introdotta l’istituzione del registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza automobilistica che erogano prestazioni professionali di alla legge 8 agosto 1991, n. 264, presso la Direzione generale per la motorizzazione. L’iscrizione dell'impresa al registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione. Si demanda ad un decreto del MIT la definizione delle modalità e dei termini per l'iscrizione al registro delle agenzie telematiche nonché i programmi dei corsi di formazione che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione. Con il medesimo decreto sono determinati i casi di revoca o di cancellazione dell'iscrizione. I citati corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica o dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Con circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000036498.U/2024 del 29 novembre 2024 il Servizio Polizia Stradale ha fornito un’importante chiarimento sugli aspetti sanzionatori per la mancata effettuazione dell’ispezione periodica del tachigrafo.
Al riguardo, il predetto Servizio ha rammentato che l’articolo 23, comma 1, del Regolamento (UE) 165/2014 dispone che i tachigrafi siano sottoposti a verifica periodica con cadenza biennale presso le officine autorizzate. La citata normativa europea prevede che l’ispezione è volta ad analizzare la corretta installazione e idoneità del dispositivo verificando, altresì, il corretto funzionamento di tutti gli elementi, l'assenza di dispositivi di manipolazione e l'integrità dei sigilli. La circolare precisa che al momento non esiste una sanzione specifica per l'ipotesi di circolazione del veicolo con mancata revisione biennale del tachigrafo, anche se il Regolamento (UE) 2016/403, classifica tale inadempienza come infrazione molto grave (identificata col codice unionale "IMG"). Pertanto, viene precisato che se un veicolo all'atto del controllo di polizia ha la revisione biennale del tachigrafo scaduta, al conducente dovrà essere contestata la sanzione residuale prevista dell'articolo 19 della Legge 727/1978 il quale prevede una sanzione amministrativa da 52 a 102 euro. Diversamente, troverà applicazione la sanzione dell'articolo 179, comma 2, del Codice della Strada (pagamento di una somma da 866 a 3464 euro, sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente/CQC) qualora durante un controllo di polizia effettuato presso un'officina autorizzata emerga uno scostamento dei valori, relativi al coefficiente caratteristico del veicolo (W) e alla costante del tachigrafo (K), indicati nella revisione precedente superiore al 4%. In tal caso il tachigrafo dovrà considerarsi come non funzionante. |
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Maggio 2024
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