Documento unico non valido ai fini della circolazione di veicolo sprovvisto della targa prova22/3/2022
Con circolare prot. 300/A/1828/21/106/16 del 1° marzo 2021, il Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale ha fornito chiarimenti in ordine al rilascio del documento unico recante l’indicazione che il documento non è valido ai fini della circolazione.
Viene specificato che la circolazione di questi veicoli provvisti del predetto documento è consentita solo per finalità di prova connessa alla vendita e, di conseguenza, in queste circostanze dovrebbero utilizzare l’autorizzazione alla circolazione di prova di cui al DPR 474/2001 con l’apposizione della relativa targa. In caso di circolazione di un veicolo munito del documento di circolazione non valido ai fini della circolazione, non ritenendosi applicabile nessuna sanzione del Codice della Strada, l’unica ipotesi che trova applicazione è riconducibile alla circostanza che l’operatore commerciale che richiede la mini voltura si avvale dei benefici fiscali previsti dall’art.56, comma 6 del D.Lgs.446/1997 e inoltre dell’esenzione del pagamento della tassa automobilistica In tal caso, qualora il conducente esibisca il documento unico sopraindicato ma sprovvisto della targa prova, verificata la regolare copertura assicurativa e revisione periodica, l’organo di polizia procederà alla segnalazione indirizzata alla Provincia per il recupero dell’imposta provinciale di iscrizione dei veicoli richieste al PRA nonché alla Regione per l’attività di riscossione e applicazione delle sanzioni per il mancato pagamento della tassa automobilistica (ad eccezione delle Regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia la cui competenza è demandata all’Agenzia delle Entrate). La citata disciplina è stata introdotta nell'ordinamento comunitario dalla Direttiva 2003/59, da ultimo modificata dalla direttiva 2018/645.
Il legislatore nazionale vi ha dato attuazione con il D.Lgs. 286/2005, modificato, tra l'altro, dal D.Lgs. 2/2013 per coordinarlo con la nuova disciplina delle patenti di guida introdotta dalla Direttiva 2006/126 e da ultimo dal D.Lgs. 50/2020, recante attuazione della Direttiva 2018/645. Le disposizioni di cui all'articolo 14 (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti) e 22 (Codice unionale) del D.Lgs 286/2005 sono state recentemente modificate dal DL 121/2021. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 50/2020, che tra l'altro hanno riguardato parziali modifiche ai programmi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile ha emanato il DM 311/2021 recante "Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59, come modificata dalla direttiva 2018/645". Esso è destinato a sostituire gradualmente, secondo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, il DM del 20 settembre 2013 attinente alle stesse materie. Le principali modifiche intervenute nella disciplina del D.Lgs. 286/2005 riguardano:
CAMPO DI APPLICAZIONE Il DL 121/2021, ha nuovamente modificato il testo dell'articolo 14 del D.Lgs. 286/2005 che quindi ora stabilisce che l'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica. Rispetto al testo vigente con il D.Lgs. 50/2020, la modifica riguardante l'inserimento dei veicoli "adibiti al trasporto di cose e di passeggeri" ha nuovamente allineato la disposizione in questione alle previsioni di cui all'art.1 della Direttiva 2018/645, prevedendo che un'attività di guida, svolta su veicoli per i quali è richiesta una patente di categoria cd. "superiore", richieda la qualificazione CQC solo se rientra nell'esercizio di un'attività di trasporto di cose o passeggeri. Da ciò consegue che il campo di applicazione, ad eccezione delle deroghe previste dall'art.16 del D.Lgs. 286/2005, non è più esteso alla semplice guida di veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, ma occorre anche che i veicoli siano adibiti ad un'attività di trasporto. Ne deriva che non è più soggetto alla disciplina CQC il conducente di veicoli la cui guida, pur richiedendo il possesso di una patente di categoria superiore, non è qualificabile come "attività di trasporto", mentre l'obbligo della qualificazione iniziale e della formazione periodica riguarda non solo l'attività di trasporto professionale, ma anche l'attività di trasporto in conto proprio, essendo questa sicuramente definibile come "attività di trasporto di cose o passeggeri". DEROGHE L'articolo 16 del D.Lgs. 286/2005 esclude dall'ambito di applicazione della disciplina della CQC i conducenti che si trovano alla guida dei seguenti veicoli:
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE PER COMPROVARE CHE LA GUIDA NON COSTITUISCE L'ATTIVITA' PRINCIPALE DEL CONDUCENTE Attualmente, le norme in vigore non prevedono nessun obbligo sulla documentazione da esibire agli organi di polizia stradale durante i controlli per comprovare che la guida non costituisca l'attività principale del conducente e, pertanto, qualsiasi documento può essere ritenuto valido. Tuttavia, al fine di valutare l'attività principale del conducente e verificare quanto incida temporalmente l'attività di guida rispetto all'orario di lavoro complessivamente prestato, è previsto per gli operatori di polizia di eseguire un riscontro nella memoria di massa del tachigrafo, qualora il veicolo ne sia dotato, per verificare se l'attività di guida svolta dal conducente nel corso di un mese lavorativo sia superiore al 30% rispetto all'orario di lavoro complessivo. Il mese da prendere in considerazione per la verifica è quello solare. In ogni caso, l'organo di polizia stradale ha la facoltà di richiedere all'impresa, ai sensi dell'art. 180, comma 8, del CdS, i dati dell'attività di guida svolta dal suo dipendente. PRECISAZIONI SUI TRASPORTI COMMERCIALI EFFETTUATI IN CONTO PROPRIO In relazione alla deroga per i conducenti dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali prevista dall'art. 16, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 286/2005, la stessa non può essere applicata tout court al trasporto in conto proprio in quanto, per definizione, si tratta sempre di un trasporto commerciale per le finalità dell'impresa. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui la circolazione del veicolo non abbia in sé finalità di trasporto commerciale ma lo spostamento del veicolo stesso sia comunque funzionale all'attività dell'impresa. Nella deroga, invece, rientra la guida di veicoli appartenenti o nella disponibilità di soggetti che non svolgono attività commerciale, quindi, senza scopo di lucro, e che non preveda la remunerazione diretta o indiretta dell'attività di trasporto effettuato. Per la deroga relativa al trasporto di materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente, indicata all'art.16, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 286/2005, trova applicazione al trasporto in conto proprio soltanto con la contemporanea presenza di due specifiche condizioni:
Per quanto riguarda il trasporto di attrezzature eseguito con veicoli immatricolati per uso speciale, pur essendo veicoli che per caratteristiche non sono destinati al trasporto di merci o passeggeri, la deroga trova applicazione in tutti i casi in cui il conducente utilizzi le speciali attrezzature di cui il mezzo è dotato, o nel caso in cui sul mezzo siano trasportati materiali o cose da impiegare per il ciclo operativo o uso delle attrezzature di cui il veicolo è dotato, sempreché, le stesse siano utilizzate dal conducente. La deroga, invece, non potrà essere applicata nel caso in cui il conducente del mezzo speciale esegua la sola attività di guida senza essere impiegato nell'uso delle attrezzature di cui è dotato il veicolo o del materiale trasportato che sia funzionale al ciclo operativo o alla destinazione d' uso delle attrezzature stesse. Relativamente alla deroga del trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale, sancita dall'art.16, comma 2, lettera c) del d.lgs. 286/2005, la stessa si concretizza solo con la contemporanea presenza di tre specifiche condizioni:
CODICE UNIONALE Il legislatore italiano ha previsto che la qualificazione è comprovata dai conducenti titolari di patente di guida italiana attraverso la cd. patente-CQC, ovvero, una patente nella quale, in corrispondenza della categoria di patente presupposta dall'abilitazione CQC posseduta, è apposto il codice unionale "95" seguito dalla data di scadenza della qualificazione stessa. Diversamente, il conducente titolare di patente rilasciata da Stato extra UE o extra SEE che dipenda da un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, deve comprovare l'assolvimento degli obblighi della qualificazione iniziale e della formazione periodica:
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Maggio 2024
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