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Novità

Violazione art. 82 Cds per macchina operatrice utilizzata per una destinazione e uso diverso

26/11/2019

 
La Corte di Cassazione con l’ordinanza nr.6019 del 28/02/2019 ha sancito che l’articolo 82 del Codice della strada sanziona chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.
Nella circostanza era stato accertato dall’organo di controllo che la macchina operatrice, abilitata dal certificato di circolazione a "lavori edili stradali", circola per lo spostamento di cose non connesse con il ciclo operativo della macchina stessa, in violazione delle prescrizioni dell’art.58 del CdS il quale prevede che “Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione."
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Trasporto di equidi ​per competizioni sportive o finalità ludiche

26/11/2019

 
Con le circolari congiunte del 15 ottobre e 6 dicembre 2018 il Ministero dell'Interno e dei Trasporti hanno precisato in modo dettagliato le attività connesse al trasporto degli equidi effettuati nell’ambito di un’attività lucrativa, posta in essere da soggetti privati che non operino all’interno del mondo della promozione sportiva non lucrativa ed i trasporti effettuati dalle associazioni e società sportive non a scopo di lucro.
Si riportano di seguito i punti salienti delle predette circolari:
  • si distinguono le diverse tipologie di trasporto per permettere la verifica rigorosa degli adempimenti amministrativi e fiscali collegati allo spostamento del cavallo destinato ad attività competitive o ludiche. A seconda del tipo di trasporto (conto terzi, conto proprio e di cortesia) si applicano normative diverse e di conseguenza diversi criteri di controllo.
  • Trasporto di cavalli in conto terzi. Il trasporto di cavalli compiuto da un trasportatore che non dispone dell’animale o che non è proprietario, configura un trasporto per conto terzi e di conseguenza sottoposto alle disposizioni della legge 298/74, del regolamento 1072/2009, dei trattati internazionali bilaterali o multilaterali (CEMT) nonché alle specifiche norme a tutela degli animali di cui al Regolamento UE 1/2005. Il cavallo viaggia con modelli documentali denominati "passaporti" (i principali sono il passaporto UNIRE, il passaporto APA, il passaporto FEI, ecc.) che individuano il nome e numero di microchip del cavallo, nonchè il proprietario dello stesso.
  • Trasporto di cavalli in conto proprio. Il trasporto di cavalli realizzato dal proprietario o dal soggetto che ne ha la completa ed esclusiva disponibilità (per comodato d’uso, contratto di fida o mezza fida) configura un trasporto per conto proprio. E’ sottoposto alle disposizioni della legge n.298/74 il trasporto eseguito con un autocarro di massa complessiva superiore a 60 q.li e si configura in conto proprio quando vengono congiuntamente rispettate le seguenti condizioni:
    • Il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera;
    • sia stata rilasciata licenza di trasporto in conto proprio riferita al veicolo utilizzato;
    • i preposti alla guida ed alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
    • il trasporto costituisca un’attività complementare o accessoria rispetto all’attività principale del titolare della licenza e non rappresenti l’attività prevalentemente principale;
    • i cavalli trasportati appartengano alle stesse persone oppure siano presi in comodato, in locazione o tenuti in deposito in relazione ad un contratto di deposito ovvero ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
Tenuto conto che tutti i cavalli residenti in Italia sono iscritti nell’Anagrafe equina ed identificati da specifica documentazione contenente i dati relativi al proprietario, i contratti di comodato, fida o mezza fida devo essere stipulati in forma scritta e registrati.
Pertanto, si configura un trasporto per conto proprio solo quando il cavallo sia trasportato per soddisfare esigenze o interessi di chi lo trasporta, che lo detiene per comodato, locazione, deposito, mandato di vendita, ecc.
Non è sottoposto alla disciplina della Legge 298/74 il trasporto dei cavalli realizzati con autocaravan ovvero autoveicoli per uso speciale nella disponibilità di chi esegue il trasporto. Per tali tipologie di trasporto valgono
Nel caso dell’autocaravan il trasporto è legittimo solo quando l’animale è al seguito della persona stessa e serve per soddisfare esigenze ludiche o sportive del conducente o delle persone trasportate.
Per gli autoveicoli per uso speciale, la movimentazione delle persone e dei animali è rigorosamente strumentale alla finalità definita dall’art.54 CdS ovvero il trasporto del personale e dei materiali connessi al ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse.
Anche per tali tipologie di trasporto valgono le prescrizioni per il trasporto in conto proprio in relazione alla piena ed esclusiva disponibilità dell’animale per effetto di un contratto di comodato, fida o mezza fida e che il suo utilizzo sia effettivamente realizzato dal beneficiario del contratto in ogni caso registrato.
  • Applicazione delle norme del Reg.UE n.1/2005 ai trasporti in conto proprio. Il trasporto in conto proprio è esentato dal rispetto delle norme unionali sul benessere degli animali durante il trasporto solo quando è realizzato al di fuori di qualsiasi finalità economica. Pertanto, anche alla luce di quanto precisato dal Ministero della Salute con circolare del 06/02/2008, il trasporto di cavalli effettuato da Società ovvero da Associazioni Sportive Dilettantistiche non lucrative, per finalità culturali, ludiche e sportive è da considerarsi escluso dal campo di applicazione del Regolamento n.1/2005.
  • Trasporto di cortesia senza fini di lucro. Non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di autotrasporto il trasporto eseguito da un soggetto privato, senza scopo di lucro, con un rimorchio debitamente omologato per trasporto cavalli agganciato ad un proprio autoveicolo, un animale di sua proprietà o che è di proprietà di un suo amico o familiare, presente durante il trasporto.
  • Trasporto in conto proprio svolto da Società o Associazioni sportive onlus. E’ stato chiarito che fermo restando i contenuti della circolare del 15 ottobre concernente l’attività di controllo di trasporti di cavalli effettuati nell’ambito di un’attività lucrativa oppure eseguiti da privati non operanti nel mondo della promozione sportiva non lucrativa, sono da considerare fuori dal campo di applicazione della legge n. 298 del 1974 (trasporto conto terzi) i trasporti con finalità sportiva "effettuati con il veicolo nella disponibilità dell’Associazione o Società sportiva e materialmente trasferito presso l'ente medesimo. In ogni caso devono essere rispettate le seguenti condizioni:
    • il veicolo con il quale è effettuato il trasporto, immatricolato per conto proprio ovvero in uso proprio ai sensi dellart.83 del CdS, deve essere di proprietà della Società o dell’Associazione sportiva ovvero nella disponibilità tramite un usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, in locazione con facoltà di compera (leasing). La disponibilità del veicolo a titolo diverso dalla proprietà deve risultare dalla sua carta di circolazione;
    • il veicolo può essere condotto da un socio dell’Associazione o Società sportiva che deve dimostrare tale condizione mediante la tessera associativa e una copia del verbale dell'assemblea della stessa Associazione o Società sportiva dal quale risulti tale specifica mansione o incarico. Il mezzo può essere altresì condotto da un dipendente dell’Associazione o Società sportiva il quale dimostrerà il suo ruolo esibendo la documentazione di lavoro (contratto di lavoro, busta paga, ecc.);
    • Il cavallo trasportato deve essere di proprietà dell’Associazione o Società sportiva non lucrativa. Può anche appartenere ad un socio o un tesserato a condizione che lo abbia conferito alla disponibilità dell’Associazione o Società sportiva sulla base di un contratto di comodato o deposito e che il cavallo si trovi fisicamente custodito presso una idonea struttura dell’ente;
    • Il luogo di partenza o di destinazione finale del trasporto sia il luogo (stalla, maneggio, ecc) dell’Associazione o Società sportiva non lucrativa. In tal caso è necessario dimostrare che il cavallo viene trasportato a una manifestazione sportiva alla quale partecipa l'ente.
  • Documenti comprovanti la regolarità del trasporto. Per dimostrare l’effettiva disponibilità del cavallo da parte dell’Associazione o Società sportiva non lucrativa, al libretto segnaletico deve essere abbinato alternativamente al contratto di comodato registrato o comunque avente data certa, uno dei seguenti documenti:
    • Modello 4 informatizzato riproducente automaticamente le informazioni contenute nella Banca dati Nazionale, tra cui il codice di stalla aziendale che viene assegnato dalla ASL al titolare della struttura che custodisce il cavallo, e nella Banca Dati Equidi;
    • Modello 4 cartaceo nel caso in cui non sia possibile ottenere quello informatizzato, integrato da copia del registro di carico e scarico aziendale per cavalli presenti nella stalla o nel maneggio dell’Associazione o Società sportiva, dalla quale si desume la presenza dell’animale in quel posto prima della partenza. In tale caso è necessario esibire anche una copia di un contratto di deposito dal quale si possa rilevare che il cavallo è affidato dal proprietario socio o tesserato all’Associazione o Società sportiva non lucrativa per la custodia e la cura.
    • In entrambi i citati casi, la documentazione (mod.4 informatizzato o cartaceo) deve provare che il cavallo è effettivamente detenuto dall’Associazione o Società sportiva non lucrativa da almeno 4 giorni antecedenti al trasporto.

Trasferimento sede legale imprese di trasporto di merci su strada conto terzi iscritte al REN. Aggiornamento procedura.

26/11/2019

 
Clicca quCome è noto la gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi, è stata trasferita dall'articolo 1 del DPCM 8 gennaio 2015 agli Uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli organi individuati da alcune Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie disposizioni.
Pertanto, la competenza in materia di gestione del Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 e di gestione degli albi provinciali di cui alla legge n. 298/74 risulta incentrata nell’identico Ufficio.


Attualmente, la procedura amministrativa, in caso di trasferimento della sede legale da una provincia all’altra delle imprese autorizzate all'esercizio della professione, in quanto iscritte al REN e all'Albo, comporta il trasferimento di competenza per la gestione dell'impresa nel REN, previa cancellazione dell'impresa dall'albo provinciale della sede di provenienza e iscrizione nell'albo provinciale competente per territorio rispetto alla nuova sede legale.


Con la circolare 29 marzo 2019 n.1/2019/TSI il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto una nuova procedura stabilendo che le imprese regolarmente iscritte al REN con lo status "attiva", a seguito del trasferimento della loro sede legale in un Comune di un'altra provincia, sono tenute a richiedere tempestivamente l'aggiornamento dei dati nel REN e nell'Albo dal momento in cui la variazione della sede è stata registrata presso il registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di commercio.


La comunicazione di avvenuto trasferimento della sede legale va inoltrata sia all'Ufficio territorialmente competente prima del trasferimento sia all'Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale.
Il trasferimento della sede legale riguardando il medesimo soggetto giuridico non determina nel REN, in ragione della sua valenza nazionale, una variazione del numero di iscrizione, mentre la variazione del numero di iscrizione nell'Albo si rende necessaria solo per motivi tecnici-informatici.


L’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente prima della variazione della sede legale, ricevuta la comunicazione, verifica la correttezza dei dati e dei requisiti dell’impresa iscritta, l’avvenuto cambio di sede legale nel registro imprese e procede con l’avvio della nuova procedura informatica di trasferimento all’Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale, senza cancellare l’impresa dal REN e dall’Albo.

L’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente di destinazione, ricevuta telematicamente notizia dell'avvenuto cambio di competenze, provvede con l'apposita procedura informatica ad attribuire all'impresa un nuovo numero di iscrizione all'Albo e ad aggiornare nel sistema informatico i dati dell'impresa (nuovo indirizzo della sede legale, Camera di Commercio di riferimento) ed eventualmente anche quelli relativi al requisito di stabilimento qualora espressamente richiesti dall'impresa nella domanda.
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