Clicca qCon la legge 11 febbraio 2019 n.12, in vigore dal 13 febbraio 2019, sono state apportate modifiche sostanziali alla legge quadro 15.1.1992, n. 21 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. La normativa nazionale disciplina espressamente soltanto i servizi di noleggio con conducente e taxi conducente e trova la propria fonte negli artt. 85 e 86 del Codice della Strada che rimandano, a loro volta, alla legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 e alle leggi regionali in materia. La circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/1840/19/149/2019/01, datata 28 febbraio 2019, evidenzia le modifiche apportate alla legge quadro fornendo contestualmente le modalità operative per l’attività di controllo:
ui per modificare. Con il D.D. prot. n. 211 del 18 maggio 2018 il MIT ha previsto che a partire dalla data del 31 marzo 2019 è possibile stampare il certificato di revisione.
Con la successiva circ. nr. 4497 del 13 febbraio 2019, il MIT ha diramato le indicazioni operative relative al certificato di revisione precisando che, oltre all’attestato adesivo, alla persona che ha presentato il veicolo al controllo deve essere rilasciata la copia cartacea del certificato. Il certificato di revisione compilato dal CED può essere stampato in bianco e nero. Per l’attività di revisione compiuta nei centri di controllo privati è stato precisato:
Con la circolare n. 650 del 1° febbraio 2019,il MIT ha precisato che il divieto di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2019 non trova applicazione pure per i complessi veicolari (autoarticolati ed autotreni), anche se circolano scarichi, adibiti al trasporto di combustibili liquidi e gassosi, destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico che privato.
La tesi trova conferma dalla lettura del combinato disposto dall'art. 54, comma 2, del Codice della strada e dall'art. 203, comma 1, lett. c, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del medesimo Codice, dal quale si evince come il termine "cisterna" sia relativo al tipo di carrozzeria installata permanentemente per il trasporto di liquidi e quindi non debba intendersi limitato al veicolo isolato. |
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Gennaio 2024
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