Categoria O1: Rimorchi Di Massa Massima Che Non Supera Le 0,75 Ton (750 Kg) Considerato “Rimorchio Leggero” Categoria O2: Rimorchi Di Massa Massima Superiore A 0,75 Ton (750 Kg) E Inferiore A 3,5 Ton (3500 Kg) Continua... ANNO 2018 Rimorchi O1 e O2 immatricolati fino al 31/12/2000 ad esclusione di quelli già revisionati nel biennio precedente. Nel 2018 i rimorchi chiamati a controllo tecnico, a prescindere dal mese di immatricolazione, potranno utilizzare la finestra temporale intercorrente fra il 21 maggio 2018 e il 31 dicembre 2018 A partire dall'anno 2019, come d'uso, il termine ultimo per ottemperare al richiamo è il mese di immatricolazione/ revisione. ANNO 2019 Rimorchi O1 e O2 immatricolati dal 01/01/2001 al 31/12/2006 e quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel biennio precedente ANNO 2020 Rimorchi O1 e O2 immatricolati dopo il 01/01/2007 e quelli per i quali sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 24 mesi dall'ultima revisione N.B.: Negli anni seguenti, il controllo tecnico sarà effettuato con la periodicità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a del D.M. 214/2017. Si precisa che la prenotazione, se effettuata entro i termini, estende la possibilità di circolazione del rimorchio fino alla data assegnata dall'UMC. Si rammenta che i rimorchi che non hanno ottemperato a precedenti chiamate a revisione non possono circolare, fino al controllo tecnico, incorrendo nelle sanzioni previste. A seguito della revisione, verrà fornito un attestato di superamento di controllo, che riporterà l’esito e la data entro cui effettuare il successivo controllo tecnico. Una volta a regime le revisioni vanno effettuate:
RESPONSABILITÀ La revisione potrà essere svolta sia a rimorchio carico che scarico, a discrezione del proprietario, RESTA LA PIENA RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE SULLA SICUREZZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA E IN PARTICOLARE SULLA SICUREZZA DELL’EVENTUALE CARICO. I CARRELLI APPENDICE I Carrelli appendice: pur avendo caratteristiche strutturali simili ai rimorchi O1, sono da sempre soggetti a revisione ministeriale in quanto, non avendo carta di circolazione propria, sono parte integrante del veicolo trainante. Durante la revisione periodica del veicolo trainante deve obbligatoriamente essere presente il carrello riportato sulla carta di circolazione. Si rammenda che il carrello appendice è ad uso esclusivo del veicolo accorpato e deve essere munito di targa ripetitrice rilasciata dal Motorizzazione Civile (IN SINTESI QUANDO VA ALLA REVISIONE L’AUTOVETTURA CI VA ANCHE L’APPENDICE). GLI AUTOCARAVAN Gli autocaravan con massa massima superiore alle 3,5 T, rientranti quindi nella categoria M1, devono essere sottoposte a controllo tecnico con la cadenza prevista per la loro categoria ed esclusivamente presso gli UMC, avendo i centri di controllo privati competenza limitata a quanto previsto dall’art. 80 CDS. A seguito dell’entrata in vigore del DM 19.4.2017 prot. n. 214, per gli attestati riportanti l’errata scadenza di un anno, i proprietari di autocaravan possono rivolgersi all’UMC competente per attivare la procedura di rettifica. SI ALLEGA CIRCOLARE PROTOCOLLO 23234 DEL 27/09/2018 SANZIONI: ART. 80 CDS chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 680,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.959,00 a euro 7.837,00. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE Direzione generale per la motorizzazione Divisione 4 Prot. n. 23234 Roma, 27 settembre 2018 OGGETTO: Revisione autocaravan con massa massima superiore a 3,5 T. Il D.M. n. 214 del 19 maggio 2017 (1), entrato in vigore il 20 maggio 2018, ha introdotto un nuovo calendario per l'effettuazione dei controlli tecnici sui veicoli. All'art. 5 comma 1 lett. a) ha previsto che i veicoli di categoria M1 siano soggetti a controllo tecnico la prima volta dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due, senza distinzioni relative alla massa massima o all'uso speciale. In precedenza i veicoli di cui all'oggetto venivano revisionati con cadenza annuale in base al D.M. n. 408/1998 (2), ora abrogato, e alla circolare prot. 36101 del 23 aprile 2008 (3) che vi faceva riferimento. Per quanto sopra esposto le autocaravan con massa massima superiore alle 3,5 t, rientranti quindi nella categoria M1, devono essere sottoposte a controllo tecnico con la cadenza prevista per la loro categoria ed esclusivamente presso gli U.M.C., avendo i centri di controllo privati competenza limitata a quanto previsto dall'art. 80 (4) del Nuovo codice della strada. A seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 214 del 19 maggio 2017 (1), per gli attestati riportanti l'errata scadenza di un anno, i proprietari di autocaravan possono rivolgersi all'UMC competente per attivare la procedura di rettifica. IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sergio Dondolini I commenti sono chiusi.
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Novembre 2022
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