Con la Legge 1.10.2018 n.117 è stato introdotto l’obbligo dell’utilizzo di apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino di età inferiore a quattro anni nei veicoli chiusi.
Nello specifico, il legislatore ha modificato l’articolo 172 del Codice della Strada inserendo il nuovo comma 1 bis il quale prevede che “il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2, e N3 immatricolati in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». Con l’apposito decreto del 2 ottobre 2019, pubblicato nella GU n. 249 del 23.10.2019, il MIT ha regolamentato le specifiche tecnico-costruttive e funzionali alle quali deve rispondere il cd. dispositivo antiabbandono. L'art. 3 del decreto ministeriale fissa le caratteristiche generali dei dispositivi, prevedendo che possano alternativamente essere: a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini; b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso; c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo. Non essendo prevista l'omologazione dei dispositivi, per verificarne la regolarità occorre appurare che gli stessi siano rispondenti alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali fissate nel decreto ministeriale e, in particolare, che abbiano le caratteristiche indicate nell'allegato A del decreto medesimo. E’ stato decretato che quando un dispositivo antiabbandono è immesso sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali, redigendo la prescritta documentazione tecnica che deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali. Il fabbricante è, inoltre, tenuto a rilasciare una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, e a renderla disponibile su richiesta, assumendosi la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali richieste dal decreto. Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione. Le disposizioni del decreto ministeriale sono entrate in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 172 del Codice della Strada, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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