Violazione art. 82 Cds per macchina operatrice utilizzata per una destinazione e uso diverso26/11/2019
La Corte di Cassazione con l’ordinanza nr.6019 del 28/02/2019 ha sancito che l’articolo 82 del Codice della strada sanziona chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.
Nella circostanza era stato accertato dall’organo di controllo che la macchina operatrice, abilitata dal certificato di circolazione a "lavori edili stradali", circola per lo spostamento di cose non connesse con il ciclo operativo della macchina stessa, in violazione delle prescrizioni dell’art.58 del CdS il quale prevede che “Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione." Con le circolari congiunte il Ministero dell'Interno e dei Trasporti del 15 ottobre e 6 dicembre 2018 è stato precisato in modo dettagliato le attività connesse al trasporto degli equidi effettuati nell’ambito di un’attività lucrativa, posta in essere da soggetti privati che non operino all’interno del mondo della promozione sportiva non lucrativa ed i trasporti effettuati dalle associazioni e società sportive non a scopo di lucro.
Si riportano di seguito i punti salienti delle predette circolari:
Pertanto, si configura un trasporto per conto proprio solo quando il cavallo sia trasportato per soddisfare esigenze o interessi di chi lo trasporta, che lo detiene per comodato, locazione, deposito, mandato di vendita, ecc. e non esclusivamente del proprietario. Non è sottoposto alla disciplina della Legge 298/74 il trasporto dei cavalli realizzati con autocaravan ovvero autoveicoli per uso speciale nella disponibilità di chi esegue il trasporto. Per tali tipologie di trasporto valgono Nel caso dell’autocaravan il trasporto è legittimo solo quando l’animale è al seguito della persona stessa e serve per soddisfare esigenze ludiche o sportive del conducente o delle persone trasportate. Per gli autoveicoli per uso speciale, la movimentazione delle persone e dei animali è rigorosamente strumentale alla finalità definita dall’art.54 CdS ovvero il trasporto del personale e dei materiali connessi al ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse. Anche per tali tipologie di trasporto valgono le prescrizioni per il trasporto in conto proprio in relazione alla piena ed esclusiva disponibilità dell’animale per effetto di un contratto di comodato, fida o mezza fida e che il suo utilizzo sia effettivamente realizzato dal beneficiario del contratto in ogni caso registrato.
Clicca quCome è noto la gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi, è stata trasferita dall'articolo 1 del DPCM 8 gennaio 2015 agli Uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli organi individuati da alcune Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie disposizioni.
Pertanto, la competenza in materia di gestione del Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 e di gestione degli albi provinciali di cui alla legge n. 298/74 risulta incentrata nell’identico Ufficio. Attualmente, la procedura amministrativa, in caso di trasferimento della sede legale da una provincia all’altra delle imprese autorizzate all'esercizio della professione, in quanto iscritte al REN e all'Albo, comporta il trasferimento di competenza per la gestione dell'impresa nel REN, previa cancellazione dell'impresa dall'albo provinciale della sede di provenienza e iscrizione nell'albo provinciale competente per territorio rispetto alla nuova sede legale. Con la circolare 29 marzo 2019 n.1/2019/TSI il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto una nuova procedura stabilendo che le imprese regolarmente iscritte al REN con lo status "attiva", a seguito del trasferimento della loro sede legale in un Comune di un'altra provincia, sono tenute a richiedere tempestivamente l'aggiornamento dei dati nel REN e nell'Albo dal momento in cui la variazione della sede è stata registrata presso il registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di commercio. La comunicazione di avvenuto trasferimento della sede legale va inoltrata sia all'Ufficio territorialmente competente prima del trasferimento sia all'Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale. Il trasferimento della sede legale riguardando il medesimo soggetto giuridico non determina nel REN, in ragione della sua valenza nazionale, una variazione del numero di iscrizione, mentre la variazione del numero di iscrizione nell'Albo si rende necessaria solo per motivi tecnici-informatici. L’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente prima della variazione della sede legale, ricevuta la comunicazione, verifica la correttezza dei dati e dei requisiti dell’impresa iscritta, l’avvenuto cambio di sede legale nel registro imprese e procede con l’avvio della nuova procedura informatica di trasferimento all’Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale, senza cancellare l’impresa dal REN e dall’Albo. L’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente di destinazione, ricevuta telematicamente notizia dell'avvenuto cambio di competenze, provvede con l'apposita procedura informatica ad attribuire all'impresa un nuovo numero di iscrizione all'Albo e ad aggiornare nel sistema informatico i dati dell'impresa (nuovo indirizzo della sede legale, Camera di Commercio di riferimento) ed eventualmente anche quelli relativi al requisito di stabilimento qualora espressamente richiesti dall'impresa nella domanda. Clicca qui per modificaCon la circolare MIT n. 26868 del 30 ottobre 2018 era stato previsto che a partire dal 19 novembre 2018 se il proprietario del veicolo fosse assente durante la revisione, doveva fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità.
Con la successiva nota n.28543 del 16 novembre 2018 il MIT chiarisce che, al fine di uniformare e semplificare l’attività dei centri di controllo pubblici, gli ispettori possono accettare anche la firma dei seguenti soggetti:
AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) Il/La sottoscritto/a ..................................... nato/a ....................... il .................. residente in via ...................................... CAP ..................... Città .................... Documento n. ........................................ rilasciato da ..................... il ................. in qualità di [1] ..................................................................................................... consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali sotto la propria responsabilità DICHIARA di essere titolato a controfirmare il dato numerico riportato sul contachilometri del veicolo targato ................................................ in sede di revisione. Luogo e Data Firma .................................................. ___ [1] specificare se familiare, autista o fattispecie similari. re. Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici D.I. n.80 del 28-02-201926/11/2019
La revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici è disposta dal Decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che regolamenta la materia.
Tuttavia, tenuto conto che i termini, stabiliti all'art. 6 del decreto 20 maggio 2015, per l'obbligo di revisione delle macchine agricole ed operatrici sono trascorsi senza che fossero disponibili sia la specifica disciplina tecnica per l’esecuzione dei controlli sia il luogo idoneo alle operazioni tecniche di revisione, con il Decreto interministeriale prot. n. 80 del 28 febbraio 2019 sono state fissate le nuove scadenze secondo il seguente calendario: Macchine agricole * e macchine operatrici** Tempi Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 Revisione entro il 30 giugno 2021 Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995 Revisione entro il 30 giugno 2022 Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018 Revisione entro il 30 giugno 2023 Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019 Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione * Ai sensi dell’articolo 111 del CdS sono sottoposte a revisione periodica:
** Ai sensi dell’articolo 114 del CdS sono sottoposte a revisione periodica:
La legge 11 febbraio 2019, n. 12, in vigore dal 13 febbraio 2019, modifica la disciplina del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), di cui alla legge n.21 del 1992, introducendo alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio.
Nel dettaglio le modifiche apportate alla legge n. 21 del 1992 sono di seguito descritte:
b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. La definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico viene demandata ad un successivo decreto del MIT da adottarsi di concerto con il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2019. Fino all'adozione di tale decreto il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti di quello elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
Clicca qCon la legge 11 febbraio 2019 n.12, in vigore dal 13 febbraio 2019, sono state apportate modifiche sostanziali alla legge quadro 15.1.1992, n. 21 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. La normativa nazionale disciplina espressamente soltanto i servizi di noleggio con conducente e taxi conducente e trova la propria fonte negli artt. 85 e 86 del Codice della Strada che rimandano, a loro volta, alla legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 e alle leggi regionali in materia. La circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/1840/19/149/2019/01, datata 28 febbraio 2019, evidenzia le modifiche apportate alla legge quadro fornendo contestualmente le modalità operative per l’attività di controllo:
ui per modificare. Con il D.D. prot. n. 211 del 18 maggio 2018 il MIT ha previsto che a partire dalla data del 31 marzo 2019 è possibile stampare il certificato di revisione.
Con la successiva circ. nr. 4497 del 13 febbraio 2019, il MIT ha diramato le indicazioni operative relative al certificato di revisione precisando che, oltre all’attestato adesivo, alla persona che ha presentato il veicolo al controllo deve essere rilasciata la copia cartacea del certificato. Il certificato di revisione compilato dal CED può essere stampato in bianco e nero. Per l’attività di revisione compiuta nei centri di controllo privati è stato precisato:
Con la circolare n. 650 del 1° febbraio 2019,il MIT ha precisato che il divieto di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2019 non trova applicazione pure per i complessi veicolari (autoarticolati ed autotreni), anche se circolano scarichi, adibiti al trasporto di combustibili liquidi e gassosi, destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico che privato.
La tesi trova conferma dalla lettura del combinato disposto dall'art. 54, comma 2, del Codice della strada e dall'art. 203, comma 1, lett. c, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del medesimo Codice, dal quale si evince come il termine "cisterna" sia relativo al tipo di carrozzeria installata permanentemente per il trasporto di liquidi e quindi non debba intendersi limitato al veicolo isolato. Con la Legge 1.10.2018 n.117 è stato introdotto l’obbligo dell’utilizzo di apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino di età inferiore a quattro anni nei veicoli chiusi.
Nello specifico, il legislatore ha modificato l’articolo 172 del Codice della Strada inserendo il nuovo comma 1 bis il quale prevede che “il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2, e N3 immatricolati in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». Con l’apposito decreto del 2 ottobre 2019, pubblicato nella GU n. 249 del 23.10.2019, il MIT ha regolamentato le specifiche tecnico-costruttive e funzionali alle quali deve rispondere il cd. dispositivo antiabbandono. L'art. 3 del decreto ministeriale fissa le caratteristiche generali dei dispositivi, prevedendo che possano alternativamente essere: a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini; b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso; c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo. Non essendo prevista l'omologazione dei dispositivi, per verificarne la regolarità occorre appurare che gli stessi siano rispondenti alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali fissate nel decreto ministeriale e, in particolare, che abbiano le caratteristiche indicate nell'allegato A del decreto medesimo. E’ stato decretato che quando un dispositivo antiabbandono è immesso sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali, redigendo la prescritta documentazione tecnica che deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali. Il fabbricante è, inoltre, tenuto a rilasciare una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, e a renderla disponibile su richiesta, assumendosi la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali richieste dal decreto. Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione. Le disposizioni del decreto ministeriale sono entrate in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 172 del Codice della Strada, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117. |
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