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Novità

Violazione art. 82 Cds per macchina operatrice utilizzata per una destinazione e uso diverso

26/11/2019

 
La Corte di Cassazione con l’ordinanza nr.6019 del 28/02/2019 ha sancito che l’articolo 82 del Codice della strada sanziona chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.
Nella circostanza era stato accertato dall’organo di controllo che la macchina operatrice, abilitata dal certificato di circolazione a "lavori edili stradali", circola per lo spostamento di cose non connesse con il ciclo operativo della macchina stessa, in violazione delle prescrizioni dell’art.58 del CdS il quale prevede che “Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione."
​

Trasporto di equidi ​per competizioni sportive o finalità ludiche

26/11/2019

 
Con le circolari congiunte il Ministero dell'Interno e dei Trasporti del 15 ottobre e 6 dicembre 2018 è stato precisato in modo dettagliato le attività connesse al trasporto degli equidi effettuati nell’ambito di un’attività lucrativa, posta in essere da soggetti privati che non operino all’interno del mondo della promozione sportiva non lucrativa ed i trasporti effettuati dalle associazioni e società sportive non a scopo di lucro.
Si riportano di seguito i punti salienti delle predette circolari:
  • si distinguono le diverse tipologie di trasporto per permettere la verifica rigorosa degli adempimenti amministrativi e fiscali collegati allo spostamento del cavallo destinato ad attività competitive o ludiche. A seconda del tipo di trasporto (conto terzi, conto proprio e di cortesia) si applicano normative diverse e di conseguenza diversi criteri di controllo.
  • Trasporto di cavalli in conto terzi. Il trasporto di cavalli compiuto da un trasportatore che non dispone dell’animale o che non è proprietario, configura un trasporto per conto terzi e di conseguenza sottoposto alle disposizioni della legge 298/74, del regolamento 1072/2009, trattato internazionali bilaterali o multilaterali (CEMT) nonché alle specifiche norme a tutela degli animali di cui al Regolamento UE 1/2005. Il cavallo viaggia con modelli documentali denominati "passaporti" (i principali sono il passaporto UNIRE, il passaporto APA, il passaporto FEI, ecc.) che individuano il nome e numero di microchip del cavallo, nonchè il proprietario dello stesso.
  • Trasporto di cavalli in conto proprio. Il trasporto di cavalli realizzato dal proprietario o dal soggetto che ne ha la completa ed esclusiva disponibilità (per comodato d’uso, contratto di fida o mezza fida) configura un trasporto per conto proprio. E’ sottoposto alle disposizioni della legge n.298/74 il trasporto eseguito con un autocarro di massa complessiva superiore a 60 q.li e si configura in conto proprio quando vengono congiuntamente osservati i seguenti requisiti:
    • Il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera;
    • Sia stata rilasciata licenza di trasporto in conto proprio riferita al veicolo utilizzato;
    • I preposti alla guida ed alla scorta del veicolo, se non esercitate dal titolare personalmente della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
    • Il trasporto costituisca un’attività complementare o accessoria rispetto all’attività principale del titolare della licenza e non rappresenti l’attività prevalentemente principale;
    • I cavalli trasportati appartengano alle stesse persone oppure siano presi in comodato, in locazione o tenuti in deposito in relazione ad un contratto di deposito ovvero ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
Tenuto conto che tutti i cavalli residenti in Italia sono identificati da specifica documentazione contenente i dati relativi al proprietario ed iscritti nell’Anagrafe equina, i contratti di comodato, fida o mezza fida devo essere stipulati in forma scritta e registrato.
Pertanto, si configura un trasporto per conto proprio solo quando il cavallo sia trasportato per soddisfare esigenze o interessi di chi lo trasporta, che lo detiene per comodato, locazione, deposito, mandato di vendita, ecc. e non esclusivamente del proprietario.
Non è sottoposto alla disciplina della Legge 298/74 il trasporto dei cavalli realizzati con autocaravan ovvero autoveicoli per uso speciale nella disponibilità di chi esegue il trasporto. Per tali tipologie di trasporto valgono
Nel caso dell’autocaravan il trasporto è legittimo solo quando l’animale è al seguito della persona stessa e serve per soddisfare esigenze ludiche o sportive del conducente o delle persone trasportate.
Per gli autoveicoli per uso speciale, la movimentazione delle persone e dei animali è rigorosamente strumentale alla finalità definita dall’art.54 CdS ovvero il trasporto del personale e dei materiali connessi al ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse.
Anche per tali tipologie di trasporto valgono le prescrizioni per il trasporto in conto proprio in relazione alla piena ed esclusiva disponibilità dell’animale per effetto di un contratto di comodato, fida o mezza fida e che il suo utilizzo sia effettivamente realizzato dal beneficiario del contratto in ogni caso registrato.
  • Applicazione delle norme del Reg.UE n.1/2005 ai trasporti in conto proprio. Il trasporto in conto proprio è esentato dal rispetto delle norme unionali sul benessere degli animali durante il trasporto solo quando è realizzato al di fuori di qualsiasi finalità economica. Pertanto, anche alla luce di quanto precisato dal Ministero della Salute con circolare del 06/02/2008, il trasporto di cavalli effettuato da Società ovvero da Associazioni Sportive Dilettantistiche non lucrative, per finalità culturali, ludiche e sportive è da considerarsi escluso dal campo di applicazione del Regolamento n.1/2005.
  • Trasporto di cortesia senza fini di lucro. Non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di autotrasporto il trasporto eseguito da un soggetto privato, senza scopo di lucro, con un rimorchio debitamente omologato per trasporto cavalli agganciato ad un proprio autoveicolo, un animale di sua proprietà o che è di proprietà di un suo amico o familiare, presente durante il trasporto.
  • Trasporto in conto proprio svolto da Società o Associazioni sportive onlus. E’ stato chiarito che fermo restando i contenuti della circolare del 15 ottobre concernente l’attività di controllo di trasporti di cavalli effettuati nell’ambito di un’attività lucrativa oppure eseguiti da privati non operanti nel mondo della promozione sportiva non lucrativa, sono da considerare fuori dal campo di applicazione della legge n. 298 del 1974 (trasporto conto terzi) i trasporti con finalità sportiva "effettuati con il veicolo nella disponibilità dell’Associazione o Società sportiva e materialmente trasferito presso l'ente medesimo. In ogni caso devono essere rispettate le seguenti condizioni:
    • il veicolo con il quale è effettuato il trasporto, immatricolato per conto proprio ovvero in uso proprio ai sensi dellart.83 del CdS, deve essere di proprietà della Società o dell’Associazione sportiva ovvero nella disponibilità tramite un usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, in locazione con facoltà di compera (leasing). La disponibilità del veicolo a titolo diverso dalla proprietà deve risultare dalla sua carta di circolazione;
    • il veicolo può essere condotto da un socio dell’Associazione o Società sportiva che deve dimostrare tale condizione mediante la tessera associativa e una copia del verbale dell'assemblea della stessa Associazione o Società sportiva dal quale risulti tale specifica mansione o incarico. Il mezzo può essere altresì condotto da un dipendente dell’Associazione o Società sportiva il quale dimostrerà il suo ruolo esibendo la documentazione di lavoro (contratto di lavoro, busta paga, ecc.);
    • Il cavallo trasportato deve essere di proprietà dell’Associazione o Società sportiva non lucrativa. Può anche appartenere ad un socio o un tesserato a condizione che lo abbia conferito alla disponibilità dell’Associazione o Società sportiva sulla base di un contratto di comodato o deposito e che il cavallo si trovi fisicamente custodito presso una idonea struttura dell’ente;
    • Il luogo di partenza o di destinazione finale del trasporto sia il luogo (stalla, maneggio, ecc) dell’Associazione o Società sportiva non lucrativa. In tal caso è necessario dimostrare che il cavallo viene trasportato a una manifestazione sportiva alla quale partecipa l'ente.
  • Documenti comprovanti la regolarità del trasporto. Per dimostrare l’effettiva disponibilità del cavallo da parte dell’Associazione o Società sportiva non lucrativa, al libretto segnaletico deve essere abbinato alternativamente al contratto di comodato registrato o comunque avente data certa, uno dei seguenti documenti:
    • Modello 4 informatizzato riproducente automaticamente le informazioni contenute nella Banca dati Nazionale, tra cui il codice di stalla aziendale che viene assegnato dalla ASL al titolare della struttura che custodisce il cavallo, e nella Banca Dati Equidi;
    • Modello 4 cartaceo nel caso in cui non sia possibile ottenere quello informatizzato, integrato da copia del registro di carico e scarico aziendale per cavalli presenti nella stalla o nel maneggio dell’Associazione o Società sportiva, dalla quale si desume la presenza dell’animale in quel posto prima della partenza. In tale caso è necessario esibire anche una copia di un contratto di deposito dal quale si possa rilevare che il cavallo è affidato dal proprietario socio o tesserato all’Associazione o Società sportiva non lucrativa per la custodia e la cura.
    • In entrambi i citati casi, la documentazione (mod.4 informatizzato o cartaceo) deve provare che il cavallo è effettivamente detenuto dall’Associazione o Società sportiva non lucrativa da almeno 4 giorni antecedenti al trasporto.

Trasferimento sede legale imprese di trasporto di merci su strada conto terzi iscritte al REN. Aggiornamento procedura.

26/11/2019

 
Clicca quCome è noto la gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi, è stata trasferita dall'articolo 1 del DPCM 8 gennaio 2015 agli Uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli organi individuati da alcune Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie disposizioni.
Pertanto, la competenza in materia di gestione del Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 e di gestione degli albi provinciali di cui alla legge n. 298/74 risulta incentrata nell’identico Ufficio.


Attualmente, la procedura amministrativa, in caso di trasferimento della sede legale da una provincia all’altra delle imprese autorizzate all'esercizio della professione, in quanto iscritte al REN e all'Albo, comporta il trasferimento di competenza per la gestione dell'impresa nel REN, previa cancellazione dell'impresa dall'albo provinciale della sede di provenienza e iscrizione nell'albo provinciale competente per territorio rispetto alla nuova sede legale.


Con la circolare 29 marzo 2019 n.1/2019/TSI il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto una nuova procedura stabilendo che le imprese regolarmente iscritte al REN con lo status "attiva", a seguito del trasferimento della loro sede legale in un Comune di un'altra provincia, sono tenute a richiedere tempestivamente l'aggiornamento dei dati nel REN e nell'Albo dal momento in cui la variazione della sede è stata registrata presso il registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di commercio.


La comunicazione di avvenuto trasferimento della sede legale va inoltrata sia all'Ufficio territorialmente competente prima del trasferimento sia all'Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale.
Il trasferimento della sede legale riguardando il medesimo soggetto giuridico non determina nel REN, in ragione della sua valenza nazionale, una variazione del numero di iscrizione, mentre la variazione del numero di iscrizione nell'Albo si rende necessaria solo per motivi tecnici-informatici.


L’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente prima della variazione della sede legale, ricevuta la comunicazione, verifica la correttezza dei dati e dei requisiti dell’impresa iscritta, l’avvenuto cambio di sede legale nel registro imprese e procede con l’avvio della nuova procedura informatica di trasferimento all’Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale, senza cancellare l’impresa dal REN e dall’Albo.

L’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente di destinazione, ricevuta telematicamente notizia dell'avvenuto cambio di competenze, provvede con l'apposita procedura informatica ad attribuire all'impresa un nuovo numero di iscrizione all'Albo e ad aggiornare nel sistema informatico i dati dell'impresa (nuovo indirizzo della sede legale, Camera di Commercio di riferimento) ed eventualmente anche quelli relativi al requisito di stabilimento qualora espressamente richiesti dall'impresa nella domanda.

Revisioni - Lettura chilometraggio - Circolare prot. n. 26868 del 30 ottobre 2018 - chiarimenti e modello di autodichiarazione

26/11/2019

 
Clicca qui per modificaCon la circolare MIT n. 26868 del 30 ottobre 2018 era stato previsto che a partire dal 19 novembre 2018 se il proprietario del veicolo fosse assente durante la revisione, doveva fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità.
Con la successiva nota n.28543 del 16 novembre 2018 il MIT chiarisce che, al fine di uniformare e semplificare l’attività dei centri di controllo pubblici, gli ispettori possono accettare anche la firma dei seguenti soggetti:
  • quelli previsti dalla circolare n. A15/2000/MOT prot. n. 261/MN del 21 aprile 2000 (coloro che hanno effettuato la prenotazione: Soggetti delegati dall’intestatario del veicolo in via occasionale e gratuita - Imprese e società che gestiscono autoscuole e studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - Funzionari degli uffici regionali ex UMA - Ditte costruttrici di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti - Associazioni di categoria degli autotrasportatori);
  • l'utilizzatore in caso di leasing o noleggio a lungo termine;
  • un familiare che autodichiari tale rapporto;
  • l'autista in caso di imprese di trasporto o flotte aziendali con autodichiarazione del rapporto di lavoro.
A tal proposito è stato predisposto il seguente modello di autodichiarazione:
AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto/a ..................................... nato/a ....................... il ..................
residente in via ...................................... CAP ..................... Città ....................
Documento n. ........................................ rilasciato da ..................... il .................
in qualità di [1] .....................................................................................................
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere titolato a controfirmare il dato numerico riportato sul contachilometri del veicolo targato ................................................ in sede di revisione.
Luogo e Data
Firma
..................................................
___
[1] specificare se familiare, autista o fattispecie similari.
re.

Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici D.I. n.80 del 28-02-2019

26/11/2019

 
La revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici è disposta dal Decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che regolamenta la materia.
Tuttavia, tenuto conto che i termini, stabiliti all'art. 6 del decreto 20 maggio 2015, per l'obbligo di revisione delle macchine agricole ed operatrici sono trascorsi senza che fossero disponibili sia la specifica disciplina tecnica per l’esecuzione dei controlli sia il luogo idoneo alle operazioni tecniche di revisione, con il Decreto interministeriale prot. n. 80 del 28 febbraio 2019 sono state fissate le nuove scadenze secondo il seguente calendario:
Macchine agricole * e macchine operatrici**
Tempi

Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983
Revisione entro il 30 giugno 2021

Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995
Revisione entro il 30 giugno 2022

Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018
Revisione entro il 30 giugno 2023

Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019
Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione



* Ai sensi dell’articolo 111 del CdS sono sottoposte a revisione periodica:
  • macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi,
  • rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate,
  • rimorchi agricoli con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.


** Ai sensi dell’articolo 114 del CdS sono sottoposte a revisione periodica:
  • macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
  • macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
  • carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Modifiche Legge n.15 gennaio 1992, n. 21 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici (NCC e TAXI)

26/11/2019

 
La legge 11 febbraio 2019, n. 12, in vigore dal 13 febbraio 2019, modifica la disciplina del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), di cui alla legge n.21 del 1992, introducendo alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio.
Nel dettaglio le modifiche apportate alla legge n. 21 del 1992 sono di seguito descritte:
  • CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
    • SEDE E RIMESSA: è previsto che la richiesta del servizio può essere effettuata presso la sede oltre che presso la rimessa dell'esercente il servizio. La richiesta del servizio può essere effettuata, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il vettore che svolge servizio di noleggio con conducente deve avere, oltre alla sede operativa, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E’ possibile inoltre per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti (le autorizzazioni rilasciate dai Comuni situati in Sicilia o in Sardegna hanno validità sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e la rimessa).
    • INIZIO E FINE DEL SERVIZIO PRESSO LE RIMESSE: l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire presso una delle rimesse con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente può avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E’ consentito di iniziare un nuovo servizio anche senza il rientro in rimessa nel caso di più prenotazioni, oltre la prima, che risultino dal foglio di servizio. Inoltre, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza ripartire dalla rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile di attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
    • SOSTA DEI VEICOLI IN SERVIZIO NCC: i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono sostare nelle rimesse a disposizione dell'utenza. Tuttavia, viene in ogni caso consentita la fermata degli NCC sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. E’ vietato sostare in un posteggio di stazionamento, e quindi in attesa di prenotazione, per le sole autovetture che svolgono servizio di NCC, nei comuni dove è esercito il servizio di taxi. Nei comuni dove il servizio di taxi non è presente, invece, i veicoli immatricolati a servizio di noleggio con conducente, possono sostare nelle aree destinate ai taxi previa autorizzazione del comune e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali localmente in vigore.
    • FOGLIO DI SERVIZIO NELL'ATTIVITÀ NCC: si rinnova la disciplina del foglio di servizio prevedendo l'obbligo di tenerlo in formato elettronico. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
e) dati del fruitore del servizio.
La definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico viene demandata ad un successivo decreto del MIT da adottarsi di concerto con il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2019. Fino all'adozione di tale decreto il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti di quello elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
  • ACCESSO ALLE ZTL DA PARTE DI OPERATORI NCC DI ALTRI COMUNI: i comuni possono subordinare l'accesso ai vettori titolari di autorizzazione NCC rilasciata da altri comuni all'interno del proprio territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, ad una preventiva comunicazione che autocertifichi il rispetto e la titolarità dei requisiti di operatività previsti dalla legge 21/1992.



  • SOSTITUZIONE NELLA GUIDA DI NCC E TAXI
  • Il titolare di licenza per il servizio di taxi o autorizzazione per il servizio di NCC, in caso di assenza dovuta a malattia, invalidità o sospensione della patente di guida intervenuti dopo il rilascio della licenza, può essere sostituito da altro soggetto avente i requisiti. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.


  • REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE
  • È prevista l’istituzione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata di vigore delle norme in esame, e quindi entro il 13 febbraio 2020, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e NCC.​
  • SANZIONI PER VIOLAZIONI NEI SERVIZI DI TAXI ED NCC
  • L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente o di taxi senza autorizzazione o licenza è punito dagli artt. 85 ed 86 CdS. Le sanzioni sono applicate ai conducenti dei veicoli impiegati nelle predette attività di trasporto abusive.
  • Le leggi regionali possono prevedere anche sanzioni amministrative per i soggetti che esercitano l'attività di taxi o di noleggio con conducente senza essere iscritti al ruolo dei conducenti che, di volta in volta, possono concorrere con le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Modifiche alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

26/11/2019

 
Clicca qCon la legge 11 febbraio 2019 n.12, in vigore dal 13 febbraio 2019, sono state apportate modifiche sostanziali alla legge quadro 15.1.1992, n. 21 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
La normativa nazionale disciplina espressamente soltanto i servizi di noleggio con conducente e taxi conducente e trova la propria fonte negli artt. 85 e 86 del Codice della Strada che rimandano, a loro volta, alla legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 e alle leggi regionali in materia.
La circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/1840/19/149/2019/01, datata 28 febbraio 2019, evidenzia le modifiche apportate alla legge quadro fornendo contestualmente le modalità operative per l’attività di controllo:
  1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE: Il servizio NCC si rivolge ad un'utenza specifica predeterminata che avanza apposita richiesta per una prestazione a tempo e/o viaggio. Committente del servizio e fruitore della prestazione è la persona fisica o giuridica che avanza la richiesta anche se il soggetto trasportato è individuato successivamente, al momento dell'inizio del viaggio. Tale soggetto deve essere individuato e comunque nominativamente noto al committente prima dell'inizio del servizio. La richiesta di prestazione del servizio di NCC avanzata dall'utenza, prodotta anche con strumenti tecnologici, oltre che presso la rimessa, può essere effettuata anche presso la sede del vettore;
  2. SEDE E RIMESSA - INIZIO E FINE DEL SERVIZIO PRESSO LE RIMESSE - SOSTA DEI VEICOLI IN SERVIZIO NCC - FOGLIO DI SERVIZIO NELL'ATTIVITÀ NCC - ACCESSO ALLE ZTL DA PARTE DI OPERATORI NCC DI ALTRI COMUNI: Il vettore che svolge servizio di NCC deve avere la sede operativa e almeno una rimessa all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Tuttavia, è stata introdotta la possibilità che il vettore abbia anche differenti rimesse situate in altri comuni all'interno della provincia o della città metropolitana in cui è ubicato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione previa comunicazione ai comuni interessati. Potendo disporre di più rimesse ubicate in comuni diversi, il vettore può stazionare in luoghi differenti, ma sempre all'interno della provincia, o città metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Diversamente, le autorizzazioni rilasciate agli operatori dai Comuni situati in Sicilia o in Sardegna hanno validità sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e la rimessa In questo caso il vettore potrà disporre di altre rimesse ubicate all'interno di tutto il territorio regionale. - Nell'ipotesi di prenotazione di più servizi consecutivi, è stato previsto che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse, anche se ubicate in altri comuni della provincia o dell'area metropolitana in cui si trova il comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. L'inizio di un nuovo servizio di noleggio con conducente, potrà avvenire senza il rientro in rimessa a condizione che sul foglio di servizio siano registrate, sin dalla partenza dalla rimessa per il primo servizio, altre prenotazioni con partenza o destinazione nella provincia o area metropolitana in cui si trova il comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Fino al 13 febbraio 2021, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, potrà essere fatto da un luogo diverso dalla rimessa, quando il servizio è svolto in virtù di un contratto con data certa (PEC, raccomandata con avviso di ricevimento, firma digitale, ecc.) e concluso per iscritto entro il 29 gennaio 2019. In attesa dell’istituzione del foglio di servizio elettronico, non è richiesto che il servizio sia preventivamente registrato sul foglio di servizio, ma è sufficiente che sia esibito un contratto in forma scritta con data certa che può essere portato a bordo del veicolo o tenuto presso la sede o la rimessa dell'impresa. In tale ultimo caso, gli organi di controllo hanno sempre facoltà di chiederne l'esibizione ai sensi dell'art. 180, comma 8, del Codice della Strada. -Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente deve essere fatto esclusivamente all'interno della rimessa e non più come in precedenza sul suolo pubblico. Inoltre, è previsto un divieto di sosta in posteggio di stazionamento, e quindi in attesa di prenotazione, per le sole autovetture che svolgono servizio di noleggio con conducente, nei comuni dove è esercito il servizio di taxi. Viceversa, nei comuni dove il servizio di taxi non è presente i veicoli immatricolati a servizio di NCC, possono sostare nelle aree destinate ai taxi previa autorizzazione del comune e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali localmente in vigore. In deroga ai divieti sopraindicati, è previsto che nel servizio di noleggio con conducente, vi sia possibilità di sostare sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. Pertanto, il vettore tra un servizio e l'altro può sostare sul suolo pubblico se deve aspettare un cliente per il quale ha già una prenotazione che dovrà risultare dal foglio di servizio con annotazione precedente alla partenza dalla rimessa. – In attesa dell’emanazione del decreto interministeriale, da adottarsi entro il 30 giugno 2019, il foglio di servizio in formato elettronico deve essere sostituito da una versione cartacea numerato progressivamente nelle singole pagine da compilare e contenente i medesimi elementi essenziali previsti per quello elettronico (targa del veicolo; nome del conducente; data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del fruitore del servizio). L'originale del foglio di servizio cartaceo deve essere tenuto a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni ed esibito a richiesta degli organi di controllo. Una copia conforme del foglio di servizio deve essere depositata presso la rimessa dalla quale il conducente è partito per iniziare la prestazione registrata nel foglio di servizio stesso, in modo che sia possibile un adeguato riscontro dei contenuti da parte degli organi di controllo. Nel caso in cui il conducente, dopo la prima prestazione ne esegua un'altra che non sia stata prenotata precedentemente alla prima partenza, con inizio da una rimessa diversa, della quale disponga legittimamente, la copia conforme del foglio di servizio in cui è registrata la nuova prestazione dovrà essere lasciata presso quest'ultima rimessa, e gli originali conservati a bordo del veicolo. Questa procedura si deve applicare nelle ipotesi in cui il conducente, al termine di una prestazione, faccia rientro presso una rimessa diversa da quella di partenza della quale disponga legittimamente. Nel caso in cui il conducente iniziasse un nuovo servizio senza fare rientro nella rimessa, nel foglio di servizio cartaceo dovranno essere annotate, prima della partenza dalla prima rimessa, anche le nuove prestazioni; la copia conforme del foglio di servizio dovrà essere lasciata nella prima rimessa. La conformità della copia del foglio di servizio cartaceo da lasciare presso la rimessa, dovrà essere attestata dal conducente che l'ha prodotta attraverso la sottoscrizione che dovrà essere presente anche sul foglio di servizio originale. - I comuni possono subordinare l'accesso ai vettori titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciata da altri comuni all'interno del proprio territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, ad una preventiva comunicazione prevedendo altresì l'obbligo di pagare una tariffa per l'accesso al loro territorio. L’inosservanza della disposizione configura solamente la violazione di cui all'art. 7, comma 14, Codice della Strada, salvo diversa disciplina sanzionatoria specifica prevista dai regolamenti comunali. -
  3. SOSTITUZIONE NELLA GUIDA DI NCC E TAXI: Il titolare di licenza per il servizio di taxi o autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere sostituito da altro soggetto avente i requisiti, in caso di assenza dovuta a malattia, invalidità o sospensione della patente di guida intervenuti dopo il rilascio della licenza. Allo scopo di garantire la continuità dello svolgimento del servizio, la sostituzione in caso di assenza per malattia, invalidità o sospensione della patente è ora diventata condizione necessaria per il mantenimento dell’autorizzazione o della licenza, con la conseguenza che sul titolare incombe l'obbligo di attivarsi per individuare un sostituto che garantisca l'esecuzione del servizio per tutta la durata dell'assenza. Il rapporto di lavoro tra titolare e sostituto deve essere regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti e senza alcun termine di durata massima (in precedenza 6 mesi).
  4. SANZIONI PER ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ DI TAXI O NCC - SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI ESERCIZIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA L. 21/1992 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGIME SANZIONATORIO E MORATORIA DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 85 CDS: Il sistema sanzionatorio relativo all'attività di noleggio con conducente ovvero di taxi è regolamentato, a diversi livelli, da leggi dello Stato (artt. 85 e 86 del Codice della Strada e legge 21/1992). - L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente o di taxi senza autorizzazione o licenza è punito dagli artt. 85 ed 86 CDS e sono applicate ai conducenti dei veicoli impiegati nelle predette attività di trasporto abusive. Le leggi regionali possono prevedere anche sanzioni amministrative per i soggetti che esercitano l'attività di taxi o di noleggio con conducente senza essere iscritti al ruolo dei conducenti che, di volta in volta, possono concorrere con le sanzioni sopraindicate. - Gli artt. 85 e 86 del Codice della Strada, oltre a prevedere sanzioni per chi esercita abusivamente l'attività di taxi o di noleggio con conducente, prevedono sanzioni amministrative anche per chi, pur essendo titolare di regolare autorizzazione o licenza, viola le prescrizioni imposte dai titoli autorizzativi o le altre norme di esercizio in vigore (quest’ultime con riferimento alla legge 21/92, alle leggi regionali e regolamenti comunali). Sono riconducibili alle sanzioni previste dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada le seguenti violazioni previste dalla legge 21/1992:
    • per il servizio di taxi: obbligo di prelevare l'utente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza, salvo quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 1-bis della legge 21/1992 (4), e dall'art. 14, comma 8, del decreto-legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (12).
    • per il servizio di noleggio con conducente: divieto di sosta delle autovetture sul suolo pubblico in posteggio di stazionamento, quindi in attesa delle prenotazioni, nei comuni in cui è esercito il servizio di taxi; obbligo di stazionare all'interno della rimessa a disposizione dell'utenza, nei comuni in cui non sia esercito il servizio di taxi e il comune non abbia autorizzato la sosta nelle aree pubbliche destinate al servizio di taxi; obbligo di stazionare all'interno della rimessa a disposizione dell'utenza per i veicoli non soggetti a immatricolazione (velocipedi e veicoli a trazione animale), nei comuni in cui non sia esercito il servizio di taxi; divieto di sosta fuori dalle aree pubbliche destinate al servizio di taxi, nei comuni in cui non sia esercito tale servizio e il comune abbia autorizzato la sosta in queste aree; divieto di accettare prenotazioni in luogo diverso dalla sede o dalla rimessa, salvo l'impiego di dispositivi telematici; obbligo di iniziare e terminare il servizio presso la rimessa di cui il vettore dispone legittimamente, salvo la deroga prevista dall'art. 11, comma 4-bis; obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio.
La legge 21/92 prevede che i provvedimenti di sospensione o cancellazione dal ruolo sortiscono i loro effetti nei confronti dei conducenti che svolgono l'attività in qualità di sostituti o di dipendenti del titolare della licenza o dell'autorizzazione, ovvero in qualità di sostituti di altro dipendente. Tali soggetti, in pendenza del provvedimento, non potranno esercitare l'attività di conducente in quanto l'iscrizione al ruolo è requisito necessario per tale prestazione. Viceversa, se applicati al titolare di licenza o autorizzazione, la sospensione o la cancellazione dal ruolo producono i loro effetti direttamente sul titolo abilitativo del servizio e non sul titolare quale conducente. - Le sanzioni di cui all'art. 11-bis della legge 21/1992, relative all'inosservanza degli artt. 3 e 11 della stessa legge, si applicheranno a partire dal 15 maggio 2019. E’ stata prevista, altresì, la sospensione fino alla predetta data dell'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 85, commi 4 e 4-bis del Codice della Strada, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente. Sarà, invece, sanzionabile l’esecuzione del servizio di noleggio con conducente con veicolo non adibito a tale uso.
ui per modificare.

Indicazioni operative relative al certificato di revisione

26/11/2019

 
Con il D.D. prot. n. 211 del 18 maggio 2018 il MIT ha previsto che a partire dalla data del 31 marzo 2019 è possibile stampare il certificato di revisione.
Con la successiva circ. nr. 4497 del 13 febbraio 2019, il MIT ha diramato le indicazioni operative relative al certificato di revisione precisando che, oltre all’attestato adesivo, alla persona che ha presentato il veicolo al controllo deve essere rilasciata la copia cartacea del certificato.
Il certificato di revisione compilato dal CED può essere stampato in bianco e nero.
Per l’attività di revisione compiuta nei centri di controllo privati è stato precisato:
  • Le province provvedono al corretto allineamento delle informazioni sul portale dell’automobilista nel caso che non venga riportato il nome corretto dell'ispettore che ha eseguito il controllo tecnico (circostanza da ricondurre ad una carente o non aggiornata anagrafica nei dati inseriti in occasione delle autorizzazioni sul portale dell'automobilista);
  • qualora l'identità dell'ispettore non risulta corretta, chi ha effettuato il controllo tecnico deve indicare le proprie generalità nel campo annotazioni;
  • a partire dal 31 marzo 2019 è compito dei software PC prenotazione, con l'aggiornamento già a disposizione e da implementare a cura delle software house, utilizzare lo specifico web service che permette la comunicazione dell'identità dell'ispettore che ha effettuato il controllo;
  • se il campo "Identità Ispettore" risulta non popolato a causa del mancato riscontro all'archivio del CED, l’ispettore lo compila a mano con carattere stampatello ben leggibile in attesa che l'archivio venga aggiornato dalla provincia competente.
In tutti i casi gli ispettori, in attesa di implementare le procedure per il rilascio della firma digitale, devono firmare il certificato in maniera olografa.

Divieti di circolazione ai mezzi pesanti 2019. Deroga per il trasporto dei carburanti

26/11/2019

 
Con la circolare n. 650 del 1° febbraio 2019,il MIT ha precisato che il divieto di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2019 non trova applicazione pure per i complessi veicolari (autoarticolati ed autotreni), anche se circolano scarichi, adibiti al trasporto di combustibili liquidi e gassosi, destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico che privato.
La tesi trova conferma dalla lettura del combinato disposto dall'art. 54, comma 2, del Codice della strada e dall'art. 203, comma 1, lett. c, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del medesimo Codice, dal quale si evince come il termine "cisterna" sia relativo al tipo di carrozzeria installata permanentemente per il trasporto di liquidi e quindi non debba intendersi limitato al veicolo isolato.

Dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi

26/11/2019

 
Con la Legge 1.10.2018 n.117 è stato introdotto l’obbligo dell’utilizzo di apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino di età inferiore a quattro anni nei veicoli chiusi.
Nello specifico, il legislatore ha modificato l’articolo 172 del Codice della Strada inserendo il nuovo comma 1 bis il quale prevede che “il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2, e N3 immatricolati in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Con l’apposito decreto del 2 ottobre 2019, pubblicato nella GU n. 249 del 23.10.2019, il MIT ha regolamentato le specifiche tecnico-costruttive e funzionali alle quali deve rispondere il cd. dispositivo antiabbandono.
L'art. 3 del decreto ministeriale fissa le caratteristiche generali dei dispositivi, prevedendo che possano alternativamente essere:
a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;
b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
Non essendo prevista l'omologazione dei dispositivi, per verificarne la regolarità occorre appurare che gli stessi siano rispondenti alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali fissate nel decreto ministeriale e, in particolare, che abbiano le caratteristiche indicate nell'allegato A del decreto medesimo.
E’ stato decretato che quando un dispositivo antiabbandono è immesso sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali, redigendo la prescritta documentazione tecnica che deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali.
Il fabbricante è, inoltre, tenuto a rilasciare una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, e a renderla disponibile su richiesta, assumendosi la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali richieste dal decreto.
Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.
Le disposizioni del decreto ministeriale sono entrate in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 172 del Codice della Strada, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117.
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