Con le circolari congiunte del 15 ottobre e 6 dicembre 2018 il Ministero dell'Interno e dei Trasporti hanno precisato in modo dettagliato le attività connesse al trasporto degli equidi effettuati nell’ambito di un’attività lucrativa, posta in essere da soggetti privati che non operino all’interno del mondo della promozione sportiva non lucrativa ed i trasporti effettuati dalle associazioni e società sportive non a scopo di lucro.
Si riportano di seguito i punti salienti delle predette circolari:
Pertanto, si configura un trasporto per conto proprio solo quando il cavallo sia trasportato per soddisfare esigenze o interessi di chi lo trasporta, che lo detiene per comodato, locazione, deposito, mandato di vendita, ecc. Non è sottoposto alla disciplina della Legge 298/74 il trasporto dei cavalli realizzati con autocaravan ovvero autoveicoli per uso speciale nella disponibilità di chi esegue il trasporto. Per tali tipologie di trasporto valgono Nel caso dell’autocaravan il trasporto è legittimo solo quando l’animale è al seguito della persona stessa e serve per soddisfare esigenze ludiche o sportive del conducente o delle persone trasportate. Per gli autoveicoli per uso speciale, la movimentazione delle persone e dei animali è rigorosamente strumentale alla finalità definita dall’art.54 CdS ovvero il trasporto del personale e dei materiali connessi al ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse. Anche per tali tipologie di trasporto valgono le prescrizioni per il trasporto in conto proprio in relazione alla piena ed esclusiva disponibilità dell’animale per effetto di un contratto di comodato, fida o mezza fida e che il suo utilizzo sia effettivamente realizzato dal beneficiario del contratto in ogni caso registrato.
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Maggio 2024
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