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Novità

Pagamento sanzione con riduzione del 30%

11/10/2013

 
Con la modifica apportata all’articolo 202 del Codice della Strada dalla legge 09 agosto 2013 nr. 98 di Conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n...
Con la modifica apportata all’articolo 202 del Codice della Strada dalla legge 09 agosto 2013 nr. 98 di Conversione del decreto legge 21 giugno 2013 nr. 69 è stato previsto che per le violazioni alle norme del Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore o l’obbligato in solido (proprietario, usufruttario, acquirente di patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria ed il locatario) possono aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta con lo sconto del 30% entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

Ad esempio violazione contestata al conducente il 10/10/2013, il pagamento scontato dovrà essere effettuato entro il 15/10/2013.

Invece dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o notificazione del verbale non è più consentito il pagamento con lo sconto del 30%, ma sarà necessario effettuare il pagamento della sanzione per l’importo stabilito in misura ridotta a cui vanno sempre aggiunte le eventuali spese di spedizione postale.

ATTENZIONE: dopo 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale l’importo della sanzione sarà pari alla metà del massimo editale.

La riduzione in esame deve ritenersi applicabile anche ai casi di pagamento immediato obbligatorio previsti:
  1. dall’art. 202,comma 2bis, del CdS per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, CE, D o DE nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose (esempio articolo 174, commi 5, 6 e 7);
  2. dall’art. 207 CdS per il conducente di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE (escursionisti esteri).

E’ consentita, inoltre nei seguenti casi:
  1. la violazione è stata commessa dopo le 22 e prima delle ore 7 di cui all’art. 195, comma 2bis il quale prevede l’aumento di un terzo della sanzione previste dagli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 commi 19 e 20, 178;
  2. di pagamento ridotto previsto dall’art. 193 comma terzo, Cds applicando l’ulteriore riduzione del 30% sull’importo ottenuto dopo la riduzione ad un quarto, sempre che il pagamento della sanzione così determinata avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione;
  3. in caso di sospensione cautelare della patente disposta ai sensi dell’art. 223 comma secondo CdS.

Non si applica, invece:
  1. alle violazioni connesse alla circolazione stradale, la cui disciplina non è riferita al Cds, salvo che in tali norme non vi sia un espresso rinvio al Cds (ad esempio legge 727/78 ed art. 9 del Dlg 144/08);
  2. per le violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202, commi 3 e 3bis del Cds;
  3. alle violazioni del Cds per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell’art. 210,comma terzo Cds;
  4. alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 218 del Cds (ad esempio art. 142, commi 9 e 9bis Cds);
  5. in caso di rateizzazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 202 bis Cds.

​NB: All’importo della violazione scontato del 30% vanno sempre aggiunte le spese di notificazione qualora il verbale di contestazione sia stato notificato all’interessato (trasgressore e/o obbligato in solido) tramite il servizio postale.

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