Con la modifica apportata all’articolo 202 del Codice della Strada dalla legge 09 agosto 2013 nr. 98 di Conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n... Con la modifica apportata all’articolo 202 del Codice della Strada dalla legge 09 agosto 2013 nr. 98 di Conversione del decreto legge 21 giugno 2013 nr. 69 è stato previsto che per le violazioni alle norme del Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore o l’obbligato in solido (proprietario, usufruttario, acquirente di patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria ed il locatario) possono aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta con lo sconto del 30% entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.
Ad esempio violazione contestata al conducente il 10/10/2013, il pagamento scontato dovrà essere effettuato entro il 15/10/2013. Invece dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o notificazione del verbale non è più consentito il pagamento con lo sconto del 30%, ma sarà necessario effettuare il pagamento della sanzione per l’importo stabilito in misura ridotta a cui vanno sempre aggiunte le eventuali spese di spedizione postale. ATTENZIONE: dopo 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale l’importo della sanzione sarà pari alla metà del massimo editale. La riduzione in esame deve ritenersi applicabile anche ai casi di pagamento immediato obbligatorio previsti:
E’ consentita, inoltre nei seguenti casi:
Non si applica, invece:
NB: All’importo della violazione scontato del 30% vanno sempre aggiunte le spese di notificazione qualora il verbale di contestazione sia stato notificato all’interessato (trasgressore e/o obbligato in solido) tramite il servizio postale. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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