La legge 11 febbraio 2019, n. 12, in vigore dal 13 febbraio 2019, modifica la disciplina del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), di cui alla legge n.21 del 1992, introducendo alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio.
Nel dettaglio le modifiche apportate alla legge n. 21 del 1992 sono di seguito descritte:
b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. La definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico viene demandata ad un successivo decreto del MIT da adottarsi di concerto con il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2019. Fino all'adozione di tale decreto il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti di quello elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
Clicca qCon la legge 11 febbraio 2019 n.12, in vigore dal 13 febbraio 2019, sono state apportate modifiche sostanziali alla legge quadro 15.1.1992, n. 21 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. La normativa nazionale disciplina espressamente soltanto i servizi di noleggio con conducente e taxi conducente e trova la propria fonte negli artt. 85 e 86 del Codice della Strada che rimandano, a loro volta, alla legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 e alle leggi regionali in materia. La circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/1840/19/149/2019/01, datata 28 febbraio 2019, evidenzia le modifiche apportate alla legge quadro fornendo contestualmente le modalità operative per l’attività di controllo:
ui per modificare. Con il D.D. prot. n. 211 del 18 maggio 2018 il MIT ha previsto che a partire dalla data del 31 marzo 2019 è possibile stampare il certificato di revisione.
Con la successiva circ. nr. 4497 del 13 febbraio 2019, il MIT ha diramato le indicazioni operative relative al certificato di revisione precisando che, oltre all’attestato adesivo, alla persona che ha presentato il veicolo al controllo deve essere rilasciata la copia cartacea del certificato. Il certificato di revisione compilato dal CED può essere stampato in bianco e nero. Per l’attività di revisione compiuta nei centri di controllo privati è stato precisato:
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Gennaio 2024
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